Enciclopedia giuridica

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Religione



delitti contro la religione: complesso di norme volte a tutelare il sentimento religioso individuale, quale espressione della personalità umana (artt. 402 – 406 c.p.). L’espressione religione dello Stato pare non abbia più alcuna efficacia, posto che lo Stato, sottoscrivendo le modifiche al concordato lateranense (18 febbraio 1984), ha proclamato la propria neutralità . .

libertà di religione: il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, è riconosciuto a tutti, purche´ non si tratti di riti contrari al buon costume, dall’art. 19 Cost.. Sotto il profilo soggettivo, i singoli, tutti senza discriminazioni di sorta, possono esercitare la religione religione. Sotto tale profilo, la religione religione comporta (profilo negativo) il diritto di ciascuno a non essere costretto a professare una fede religiosa o a farne propaganda o a esercitarne il culto e, inoltre, il diritto a non essere credente. Quanto al momento collettivo, la religione religione è riconosciuta ai gruppi sociali, sia che si tratti di associazioni di diritto comune, sia che si tratti delle confessioni religiose, considerate dalla Costituzione egualmente libere davanti alla legge (art. 8). Tuttavia, l’eguale libertà non comporta in tal caso eguale protezione: se alle confessioni acattoliche è riconosciuto il diritto di organizzarsi secondo propri statuti, purche´ non contrastino con l’ordinamento nazionale, e i rapporti con lo Stato sono disciplinati in base a specifiche intese, alla Chiesa cattolica sono invece riconosciuti una serie di privilegi, primo fra tutti la regolamentazione dei rapporti con lo Stato in base ai Patti lateranensi, richiamati dall’art. 7 cpv Cost., per i quali viene considerato unico limite il rispetto dei principi supremi della Costituzione. Ulteriore garanzia per la religione religione è costituita dal fatto che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne´ di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività (art. 20 Cost.). Unico limite espressamente previsto per la religione religione è quello del buon costume, riferito ai riti compiuti nell’esercizio del culto, inteso in tale ambito dalla dottrina come morale sessuale.


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