Enciclopedia giuridica

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Privilegi

Sono diritti di preferenza accordati dalla legge a determinati crediti in considerazione della causa del credito, ossia della specifica natura del rapporto dal quale derivano. Ev una valutazione riservata solo alla legge (art. 2745 c.c.): i privati non possono, con atto di autonomia contrattuale (v.), creare altri privilegi oltre a quelli legislativamente previsti; ne´ può il giudice, trattandosi di previsioni eccezionali, farne materia di applicazione analogica. La regola è , dunque, la par condicio dei creditori; ma le eccezioni alla regola si sono moltiplicate, sia sotto la spinta di esigenze di protezione dei ceti più deboli, sia nel quadro di politiche di incentivazione del credito, che è più facilmente erogato se assistito da privilegi, sia infine per la pressione corporativa esercitata da agguerrite categorie professionali, finendo con il vanificare la regola generale e con il convertirla in una regola residuale, cui soggiacciono quei ceti creditori cui nessuna norma di legge abbia attribuito un privilegio (ed alla quale ovviano, se si tratta di creditori in posizione di contraenti forti, come le banche, in sede di erogazione del credito ordinario, imponendo al debitore garanzie reali (v. garanzia, privilegi reale) o personali (v. garanzia, privilegi personale). Il privilegio può essere o generale o speciale: il primo spetta su tutti i beni mobili del debitore; il secondo solo su determinati beni, mobili o immobili (art. 2746 c.c.). Il privilegio speciale sui mobili presenta, a norma dell’art. 2747, comma 2o, c.c., la particolarità di essere opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti sulla cosa (ha, perciò , diritto di seguito, al pari delle garanzie reali), fino a quando persista la particolare situazione alla quale è subordinato, ossia finche´ le cose si trovino presso il creditore (artt. 2756, comma 1o, c.c., 2760, comma 1o, c.c., 2761, comma 1o, c.c.) o presso il debitore (artt. 2757, comma 1o, c.c., 2762, comma 3o, c.c.) in un rapporto, con l’uno o con l’altro, che è descritto dalla legge in relazione a ciascun privilegio. I creditori non muniti di cause di prelazione sono detti creditori chirografari; i creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio sono solitamente detti, con termine indifferenziato, creditori privilegiati. Ma più corretto è definirli come creditori con cause di prelazione, essendo privilegiati, in senso proprio, solo quelli aventi privilegio, generale o speciale. Il privilegio generale, che spetta su tutti i beni mobili del debitore, è riconosciuto in considerazione dell’esigenza di assicurare il soddisfacimento prioritario di categorie professionali che dalla realizzazione del credito traggono i mezzi di sostentamento, oppure in considerazione dell’esigenza di prelievo fiscale dello Stato. L’art. 2751 bis c.c., introdotto con la l. n. 426 del 1975, fa riferimento alla prima serie di crediti, attribuendo privilegio ai crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato (v. lavoro, privilegi subordinato), nonche´ i crediti di questi per indennità di fine rapporto e per danni conseguenti alla mancata corresponsione dei contributi assicurativi e previdenziali o al licenziamento nullo, annullabile o inefficace; 2) le prestazioni dei professionisti intellettuali (v.) dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia (v.), dovute per l’ultimo anno di prestazione, e le indennità dovute per la cessazione del rapporto; 4) i crediti del coltivatore diretto per i corrispettivi della vendita dei prodotti; 5) i crediti dell’impresa artigiana (v. artigiano) e delle cooperative di produzione e lavoro (v. società cooperativa, privilegi di lavoro) per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; 5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti. Il criterio che, nel divieto di applicazione analogica, ha ispirato la giurisprudenza applicativa dell’art. 2751 bis c.c. è stato un criterio, ad un tempo, estensivo e restrittivo: estensivo a tutte le ipotesi nelle quali si tratta di credito, da lavoro autonomo e subordinato, di categorie professionali che dalla realizzazione del credito traggono i mezzi di sostentamento, non importa se il credito nasca in capo ai singoli lavoratori oppure ad una società , di persone o cooperativa, da essi formata; restrittivo se si tratta di credito che, quantunque sorto in capo a soggetti espressamente nominati dall’art. 2751 bis c.c., inerisca ad un’attività volta a realizzare un profitto, con un prevalente impiego di capitali. Il privilegio speciale si basa su una specifica connessione fra il credito e la cosa, mobile o immobile: così i crediti dell’albergatore hanno privilegio sulle cose portate in albergo dai clienti (art. 2760 c.c.), i crediti del vettore, del mandatario, del depositario hanno privilegio sulle cose da questi detenute per l’esecuzione del contratto (art. 2761 c.c.); i crediti per prestazioni relative alla conservazione o al miglioramento di cose mobili hanno privilegio su tali cose (come il credito del meccanico per le riparazioni dell’autovettura), finche´ esse restano presso chi ha eseguito le prestazioni (art. 2756 c.c.). Tra i vari privilegi, generali o speciali, è stabilito dagli artt. 2777 ss. c.c. un ordine di preferenza, che si può così ricostruire sommariamente: A) mobili: 1) spese di giustizia; 2) privilegio generale per retribuzioni ai lavoratori; privilegio generale per contributi delle assicurazioni sociali obbligatorie; 3) privilegio generale dei prestatori d’opera intellettuale e degli agenti di commercio; 4) privilegio generale dei coltivatori diretti, delle imprese artigiane e delle cooperative di produzione e lavoro; 5) privilegio speciale sugli impianti per crediti all’industria; 6) privilegio speciale dello Stato per imposte indirette; B) immobili: 1) spese di giustizia; 2) privilegio per crediti all’industria; 3) privilegio dello Stato per imposte dirette; 4) privilegio dello Stato per imposte indirette; 5) privilegio degli enti locali; 6) privilegio dell’albergatore sulle cose portate nell’albergo; 7) privilegio speciale del vettore, del mandatario, del depositario; 8) privilegio del venditore di macchine; 9) privilegio generale dello Stato per imposte indirette. I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti ai privilegi per le spese di giustizia ed a quelli indicati dall’art. 2751 bis c.c. (art. 2777, comma 3o, c.c.); ma non è legge speciale, a questi effetti, il c. nav.. I crediti che hanno pari collocazione entro questo ordine concorrono tra loro secondo il principio della parità di trattamento e, quindi, in proporzione del rispettivo importo (art. 2782 c.c.). Quando non risulta il grado di preferenza di un privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale (art. 2783 c.c.). Quanto al pegno (v.) e all’ipoteca (v.), essi rispetto ai privilegi si collocano, nell’ordine generale delle cause di prelazione, a questo modo: a) il pegno precede il privilegio speciale sui mobili (art. 2748, comma 1o, c.c.) ed è posposto al privilegio per spese di giustizia (art. 2777, comma 1o, c.c.); perciò , si inserisce tra i privilegi sui mobili in posizione intermedia fra il n. 1 e il n. 2 del prospetto sopra tracciato; b) l’ipoteca si colloca all’ultimo posto nell’ordine delle cause di prelazione sugli immobili, dopo i privilegi (art. 2748, comma 2o, c.c.); e la regola, nel silenzio della legge, deve valere anche per l’ipoteca mobiliare rispetto agli altri privilegi sui mobili, ma l’ipoteca sulle autovetture per il prezzo di vendita (cosiddetto privilegio automobilistico) si colloca fra il n. 6 e il n. 7 dell’ordine dei privilegi sui mobili (art. 2779 c.c.). V. anche cause di prelazione.

diritti di prelazione nei privilegi: v. garanzia reale.

privilegi fiscali: garanzie che in caso di espropriazione assicurano il fisco di essere soddisfatto a preferenza di altri creditori. La l. 29 luglio 1975, n. 426, ha riformato gli articoli del c.c. sui privilegi in relazione alla disciplina tributaria post riforma. I privilegi si distinguono in privilegi speciali e generali, sui mobili e sugli immobili, inoltre possono garantire il credito d’imposta per intero o solo per una quota. In taluni casi il privilegio speciale non si limita ad attribuire una mera preferenza in sede di distribuzione del prezzo, ma si estrinseca in un diritto di seguito sul bene gravato anche se il bene è passato in proprietà di un soggetto diverso dal contribuente. In queste ipotesi il privilegio non ha natura meramente processuale, ma diviene una garanzia sostanziale configurandosi come una sorta di inopponibilità di determinate situazioni al creditoreprivilegifisco fino al soddisfacimento del proprio credito. Il privilegio generale sui mobili del debitore è previsto per le imposte dirette e per l’Iva. Per le imposte dirette (Irpef, Irpeg ed Ilor) è limitato alla quota d’imposta non imputabile ai redditi fondiari non determinabili catastalmente. Per questi ultimi, infatti, esiste il privilegio generale immobiliare. Il privilegio speciale sui mobili grava sui beni mobili a cui si riferiscono le imposte indirette ed i crediti Iva. Anche per le imposte dirette la quota di imposta imputabile ai redditi d’impresa è assistita da privilegio speciale sui beni mobili d’impresa e sulle merci. Il privilegio speciale immobiliare assiste i crediti per le imposte indirette e l’Invim in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo. La giurisprudenza più recente nega, invece, che l’Intendente di finanza a seguito di processo verbale di constatazione di una contravvenzione o della violazione di una norma per cui sia stabilita una pena pecuniaria o soprattassa possa chiedere al presidente del tribunale competente l’iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore e l’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo.


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