aborto nel diritto canonico:  il can. 1398, tra  i delitti  contro  la vita  e la libertà umana,  ricomprende l’aborto procurato. Il colpevole  di tale  delitto  incorre  nella scomunica  latae  sententiae. Autore del delitto  di aborto è  tanto  la madre  quanto le persone che, senza  il suo assenso,  commisero il delitto.  Soggetto  passivo è  il feto  fin dal momento del suo concepimento. Il ricorso  a pratiche abortive, che conseguono il loro  effetto,  comporta irregolarità  nella recezione  degli  ordini  e, nel contempo irregolarità  nel loro  esercizio.  La pena è  mitigata  nel caso  di aborto terapeutico (can.  1324, n. 5), in quanto ricorrano lo stato  di necessità  o il grave  incomodo.  Si raccomanda, infine, nei limiti del possibile,  il battesimo per  i feti  abortivi  che vivono  (can.  831). (M.E.  Campagnola). 
 aborto nel diritto penale:  la l. 22 maggio  1978, n. 194, intitolata norme  per  la tutela  sociale  della  maternità  e sull’interruzione della  gravidanza, ha abrogato le norme  del c.p. che punivano  il delitto  di aborto ed  ha  ridisciplinato ex novo  la materia. Dispone  tale  legge che nei primi  90 giorni  di gravidanza  la donna  che dalla  prosecuzione di essa  possa  risentire  un  serio pericolo  per  la sua  salute  fisica o psichica  in relazione  alla  situazione di fatto  od  alla  previsione  di anomalie  e malformazioni del concepito può richiedere l’interruzione della  gravidanza stessa  rivolgendosi  al proprio medico  o ad  una  struttura assistenziale  pubblica.  L’intervento è  autorizzato ove  si riscontrino esistere  i presupposti significativi.  Dopo  90 giorni, l’interruzione della  gravidanza può  essere  praticata quando la gravidanza o il parto  comportino un  grave  pericolo  per  la vita  della  donna  oppure  quando siano  accertati processi  patologici  in atti  che determinano grave pericolo  per  la salute  fisica o psichica  della  donna.  La  richiesta  è  fatta personalmente dalla  donna;  se essa  è  minorenne occorre  l’assenso  di chi esercita  su di lei la potestà  di genitore  o di tutore, ma nei primi  90 giorni, se vi siano  gravi  motivi  per  tenere celato  lo stato  di gravidanza, può  essere rilasciata  un’autorizzazione del giudice  tutelare, su richiesta  del medico  e della  struttura socioabortosanitaria pubblica.  Severe  pene  sono  previste  dagli  artt. 17 ss. della  legge citata  per  chi, fuori  dalle  ipotesi  consentite, procura l’aborto con  dolo  o con  colpa,  accelera  il parto,  cagiona  l’interruzione della gravidanza senza  il consenso  della  donna  o effettua tale  interruzione senza compiere  gli adempimenti richiesti  dalla  legge.  
 prestazione del consenso  all’aborto da parte della donna minore di età:  è  uno dei  casi in cui la legge attribuisce, eccezionalmente, effetti  giuridici  alla volontà  del minore,  senza  la necessaria  rappresentanza legale  dei genitori  o del  tutore:  ai sensi  dell’art.  12 della  l. 22 maggio  1978 n. 194 la donna  di età  inferiore ai diciotto  anni,  nei primi  novanta giorni  di gravidanza, quando vi siano  seri  motivi  che impediscano o sconsiglino  la consultazione delle  persone esercenti la potestà  o la tutela,  oppure queste,  interpellate, rifiutino  il loro  assenso  o esprimano pareri  tra  loro  difformi,  può  essere autorizzata alla  interruzione della  gravidanza stessa  con  un  provvedimento del giudice  tutelare. 		
			
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