Enciclopedia giuridica

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Genitori



genitori come rappresentanti legali del minore: il minore acquista diritti ed assume doveri per mezzo di coloro che sono i suoi legali rappresentanti: egli è sottoposto alla potestà dei genitori (art. 316 c.c.) o, in mancanza di genitori viventi, alla cura di un tutore nominato dal pretore, in funzione di giudice tutelare (artt. 343 ss. c.c.). Ai genitori, o al tutore, spetta la legale rappresentanza (v. fonti, genitori della rappresentanza) del minore: essi amministrano i beni di cui il minore sia proprietario: per averli, ad esempio, ricevuti in eredità (v.) o in donazione (v.); compiono, in suo nome, gli atti giuridici mediante i quali il minore acquista diritti o assume doveri: danno in locazione (v.) i suoi beni, esigono i sui crediti ecc.. I genitori possono però compiere gli atti di straordinaria amministrazione (come alienare o ipotecare o dare in pegno i beni del minore o accettare o rinunciare ad eredità , contrarre mutui ecc.) solo per necessità o utilità evidente del minore o previa autorizzazione del giudice tutelare; non possono, inoltre, riscuotere capitali spettanti al minore se non previa autorizzazione dello stesso giudice che ne determina le modalità di impiego (art. 320 c.c.). Maggiori limiti incontrano i poteri di rappresentanza del tutore: questi non può , senza autorizzazione del giudice tutelare, comperare beni in nome del minore (ad esempio investire il danaro del minore in immobili o in titoli), eccettuati solo i beni necessari per l’uso del minore e per l’amministrazione del suo patrimonio; mentre deve richiedere, per i più importanti atti di straordinaria amministrazione, l’autorizzazione del tribunale (artt. 374 ss. c.c.). Questa sostituzione del legale rappresentante al minore nel compimento di atti giuridici in suo nome vale solo per gli atti che non abbiano carattere strettamente personale. Ci sono atti, come il matrimonio (v.) o il riconoscimento di figlio naturale (v. riconoscimento, genitori di figlio naturale) o il testamento (v.), oppure come l’iscrizione ad un partito politico, che implicano scelte assolutamente personali: il minore non può compierli, perche´ incapace di agire (il minore di sedici anni, se si tratta del riconoscimento di figlio naturale); ma neppure li può compiere, in suo nome, chi esercita su di lui la legale rappresentanza. L’incapacità legale di agire, stabilita per il minore di diciotto anni, può non corrispondere, e normalmente non corrisponde ad una effettiva e totale incapacità del minore di intendere e di volere, ossia di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti. L’incapace legale può avere la naturale capacità di intendere e di volere, e può averla in diversa misura a seconda dell’età e in rapporto alla diversa natura o al diverso contenuto dell’atto. A dieci anni ad esempio, si ha la capacità naturale di intendere e di volere in rapporto a contratti come l’acquisto di un quaderno o il trasporto in un tram e simili; ad età successive la capacità naturale si estende, progressivamente, alla possibilità di valutare le conseguenze giuridiche dell’acquisto di beni di maggiore valore economico e alla conclusione di contratti di maggiore complessità , fino a corrispondere, alla vigilia della maggiore età , ad un grado di capacità naturale pressoche´ corrispondente, o già corrispondente, a quello che normalmente è presente in un maggiorenne. Il minore resta, quale che sia la sua età e la natura o il contenuto del contenuto del contratto, legalmente incapace di contrattare. V. anche capacità naturale dei minori.

genitori del minore: v. responsabilità , genitori dei sorveglianti di incapaci, dei genitori, dei tutori, dei precettori.

doveri del figlio verso i genitori: v. figlio, doveri del genitori verso i genitori.

genitori esercenti l’impresa del minore: v. imprenditore, minore emancipato come genitori.

genitori naturali: sono i genitori di figli generati non in costanza di matrimonio. V. anche famiglia, genitori di fatto.

potestà dei genitori: v. potestà , genitori dei genitori.

potestà dei genitori naturali: v. potestà , genitori dei genitori naturali.

responsabilità dei genitori: v. responsabilità , genitori dei sorveglianti di incapaci, dei genitori, dei tutori, dei precettori.

usufrutto legale dei genitori: v. usufrutto, genitori legale.


Genero      |      Genocidio


 
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