Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Partecipazioni azionarie

Locuzione usata per indicare il possesso di azioni di una s.p.a. (v.) o di una società in accomandita per azioni (v.). Le partecipazioni azionarie hanno diverse valenze: quando hanno per oggetto un pacchetto azionario (v.) di controllo, esse consentono la formazione di gruppi di società (v.); altrimenti danno luogo all’esercizio dell’investimento professionale in azioni, attuato dalle società di investimento (v. società , partecipazioni azionarie di investimento) e dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento (v.). L’acquisto di azioni di altre società è vietato alle s.p.a. e alle società in accomandita per azioni solo in due ordini di ipotesi. In primo luogo, una società controllata non può acquistare ne´ sottoscrivere azioni o quote della società controllante (v. società, partecipazioni azionarie controllante) se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio (v.) regolarmente approvato; possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate (v. azioni di società , partecipazioni azionarie interamente liberate). Gli amministratori della controllata devono alienare, entro sei mesi dall’approvazione del bilancio dal quale risultano, le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del c.c.. Se ciò non avviene, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale (v.), ordina la vendita delle azioni o delle quote a mezzo di un agente di cambio (v. agente, partecipazioni azionarie di cambio) o di una banca (v.) (art. 2359 bis c.c.). Se infatti la società controllata potesse investire il proprio capitale in azioni della controllante, si determinerebbe un fenomeno di nullificazione dei rispettivi capitali nominali (v. capitale sociale) delle due società , poiche´ a fronte del capitale della controllante figurerebbero le azioni della controllata e a fronte del capitale della controllata le azioni della controllante. Ev altresì vietato alle predette società di costituire o aumentare il proprio capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per il tramite di società fiduciarie (v. società , partecipazioni azionarie fiduciaria) o per interposta persona (art. 2360 c.c.). Si vuole evitare che una medesima somma di danaro permetta la costituzione di due società aventi ciascuna un capitale corrispondente a quella somma di danaro, oppure che una medesima somma di danaro venga utilizza da due società per effettuare ciascuna un corrispondente aumento di capitale. Inoltre l’assunzione di partecipazioni azionarie in altre imprese, anche se previste genericamente dall’atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale (v.) determinato dall’atto costitutivo (v.) (art. 2361 c.c.). Tale disposizione si propone di evitare che gli amministratori possano attuare, mediante partecipazioni azionarie in altre società aventi un oggetto diverso, una modificazione di fatto dell’oggetto sociale (v. oggetto sociale, partecipazioni azionarie di fatto), con conseguente elusione delle competenze assembleari in materia di modificazioni dell’atto costitutivo. Il limite di cui sopra può , in concreto, operare solo se l’autorità giudiziaria nega l’omologazione alle società con oggetto generico o onnicomprensivo. Un limite quantitativo alle partecipazioni azionarie è posto dalla l. n. 96 del 1942, che ha reso obbligatoria la nominatività delle azioni; detta legge vieta alle società di possedere azioni in altre società per un valore superiore al proprio capitale: La norma si propone di evitare una frode fiscale, quella di costituire società con un modesto capitale, alle quali fare poi acquistare, con danaro prestato direttamente o indirettamente dai soci, innumerevoli azioni di altre società .

partecipazioni azionarie in s.p.a. quotate in borsa: è l’ipotesi in cui una s.p.a. (v.) con azioni non quotate in borsa partecipi ad una società con azioni quotate o viceversa. La legge (art. 5 l. 1974 n. 216) ha previsto, per questa ipotesi, limiti ulteriori a quelli previsti in via generale per le partecipazioni azionarie: ciò a garanzia del pericolo di una nullificazione del capitale sociale (v.) di una s.p.a. quotata in borsa (v. s.p.a., partecipazioni azionarie con azioni quotate in borsa), nullificazione pregiudizievole sia ai creditori della società sia ai risparmiatori. La legge prende in considerazione due rapporti di partecipazione ai quali sia interessata una società con azioni quotate in borsa: a) una s.p.a. o a responsabilità limitata partecipa in una società con azioni quotate in borsa in una misura superiore al 2% del capitale di questa; b) una società con azioni quotate in borsa partecipa in una s.p.a. o a responsabilità limitata in misura superiore al 10% del capitale di questa. Tali percentuali sono calcolate senza tener conto delle azioni prive di voto (v. azioni di risparmio), ma tenendo conto delle azioni o quote sottoscritte, acquistate o possedute per il tramite della società, di società fiduciarie (v. società , partecipazioni azionarie fiduciaria) o per interposta persona. Se si verifica uno di questi casi, la società che ha effettuato la partecipazione in misura superiore al limite fissato, deve darne comunicazione scritta all’altra società ed alla Consob (v.) entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell’aumento ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La società che non esegue la comunicazione all’altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione. La legge vieta che tra le medesime società si stabiliscano entrambi i rapporti sopra indicati. Essa dispone che, se le partecipazioni azionarie reciproche eccedano da entrambi i lati i limiti percentuali sopra indicati, la società che esegue la comunicazione dopo aver ricevuto quella dell’altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione, la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno, la sospensione del diritto di voto e l’obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo che le stesse società si accordino diversamente tra loro, accordo immediatamente comunicato alla Consob. In caso di mancata alienazione delle azioni o delle quote nei termini previsti, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio (v. agente, partecipazioni azionarie di cambio) o di un’azienda di credito (v. banca). Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle società con azioni quotate in borsa debbono dichiarare alla società e alla Consob le loro partecipazioni azionarie nella società stessa o in società da essa controllate, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per persona interposta, dal coniuge o dai figli minori. Le azioni devono essere nominative.


Partecipazioni      |      Partecipazioni statali


 
.