Locuzione  usata  per  indicare  il possesso  di azioni  di una  s.p.a. (v.) o di una società  in accomandita  per azioni  (v.).  Le  partecipazioni azionarie hanno  diverse  valenze:  quando hanno  per  oggetto  un pacchetto  azionario  (v.) di controllo, esse  consentono la formazione di gruppi  di società  (v.); altrimenti danno  luogo  all’esercizio dell’investimento professionale in azioni,  attuato dalle  società  di investimento (v. società , partecipazioni azionarie di investimento) e dalle  società  di gestione  dei fondi  comuni  di investimento (v.).  L’acquisto  di azioni  di altre  società  è vietato  alle  s.p.a.  e alle  società  in accomandita per  azioni  solo  in due  ordini di ipotesi.  In  primo  luogo,  una  società  controllata non  può  acquistare ne´ sottoscrivere azioni  o quote  della  società  controllante (v. società, partecipazioni azionarie controllante)  se non  nei limiti degli  utili distribuibili  e delle  riserve disponibili  risultanti dall’ultimo  bilancio  (v.) regolarmente approvato; possono  essere  acquistate soltanto azioni  interamente liberate  (v. azioni  di società , partecipazioni azionarie interamente  liberate). Gli  amministratori della  controllata devono alienare, entro  sei mesi dall’approvazione del bilancio  dal quale  risultano,  le azioni  o quote  acquistate, sottoscritte o possedute in violazione  del c.c.. Se ciò  non  avviene,  il tribunale, su richiesta  del collegio sindacale (v.),  ordina la vendita  delle  azioni  o delle  quote  a mezzo  di un  agente  di cambio  (v. agente, partecipazioni azionarie di cambio)  o di una  banca (v.) (art.  2359 bis c.c.). Se infatti  la società  controllata potesse  investire  il proprio capitale  in azioni  della controllante, si determinerebbe un  fenomeno di nullificazione  dei rispettivi capitali  nominali  (v. capitale sociale) delle  due  società , poiche´  a fronte  del capitale  della  controllante figurerebbero le azioni  della  controllata e a  fronte  del capitale  della  controllata le azioni  della  controllante. Ev  altresì vietato  alle  predette società  di costituire  o aumentare il proprio capitale mediante sottoscrizione reciproca  di azioni,  anche  per  il tramite di società fiduciarie  (v. società , partecipazioni azionarie fiduciaria)  o per  interposta persona (art.  2360 c.c.). Si vuole  evitare  che una  medesima  somma  di danaro permetta la costituzione di due  società  aventi  ciascuna  un  capitale  corrispondente a quella  somma  di danaro, oppure che una  medesima  somma  di danaro venga utilizza  da  due  società  per  effettuare ciascuna  un  corrispondente aumento di capitale.  Inoltre l’assunzione  di partecipazioni azionarie in altre  imprese,  anche  se previste genericamente dall’atto  costitutivo, non  è  consentita, se per  la misura  e per l’oggetto  della  partecipazione ne  risulta  sostanzialmente modificato l’oggetto sociale (v.) determinato dall’atto costitutivo  (v.) (art.  2361 c.c.). Tale disposizione  si propone di evitare  che gli amministratori possano  attuare, mediante partecipazioni azionarie  in altre  società  aventi  un  oggetto  diverso, una  modificazione di fatto  dell’oggetto  sociale  (v. oggetto sociale, partecipazioni azionarie di fatto), con  conseguente elusione  delle  competenze assembleari in materia  di modificazioni  dell’atto  costitutivo. Il limite  di cui sopra  può , in concreto, operare solo  se l’autorità  giudiziaria  nega  l’omologazione alle  società  con oggetto  generico  o onnicomprensivo. Un  limite  quantitativo alle  partecipazioni azionarie è  posto dalla  l. n. 96 del 1942, che ha  reso  obbligatoria la nominatività  delle  azioni; detta  legge vieta  alle  società  di possedere azioni  in altre  società  per  un valore superiore al proprio capitale:  La  norma  si propone di evitare  una frode  fiscale, quella  di costituire  società  con  un  modesto capitale,  alle  quali  fare  poi  acquistare, con  danaro prestato direttamente o indirettamente dai soci, innumerevoli azioni  di altre  società .  
 partecipazioni azionarie in s.p.a. quotate in borsa:  è  l’ipotesi  in cui una  s.p.a. (v.) con  azioni  non quotate in borsa  partecipi ad  una  società  con  azioni  quotate o viceversa.  La legge (art.  5 l. 1974 n. 216) ha  previsto,  per  questa  ipotesi,  limiti ulteriori a quelli  previsti  in via generale per  le partecipazioni azionarie: ciò  a garanzia  del pericolo  di una nullificazione  del capitale sociale (v.) di una  s.p.a.  quotata in borsa  (v. s.p.a., partecipazioni azionarie con  azioni  quotate  in borsa),  nullificazione  pregiudizievole sia ai creditori della  società  sia ai risparmiatori. La  legge prende in considerazione due rapporti di partecipazione ai quali  sia interessata una  società  con  azioni quotate in borsa:  a) una  s.p.a. o a responsabilità  limitata  partecipa in una società  con  azioni  quotate in borsa  in una  misura  superiore al 2%  del capitale di questa;  b)  una  società  con  azioni  quotate in borsa  partecipa in una s.p.a. o a responsabilità  limitata  in misura  superiore al 10%  del capitale di questa.  Tali percentuali sono  calcolate  senza  tener  conto  delle  azioni prive  di voto  (v. azioni  di risparmio),  ma tenendo conto  delle  azioni  o quote  sottoscritte, acquistate o possedute per  il tramite della  società,  di società  fiduciarie  (v. società , partecipazioni azionarie fiduciaria)  o per  interposta persona. Se si verifica  uno  di questi  casi, la società  che ha  effettuato la partecipazione in misura  superiore al limite  fissato,  deve  darne  comunicazione scritta  all’altra società  ed  alla Consob  (v.) entro  trenta giorni  da  quello  in cui la partecipazione ha  superato detto  limite  percentuale. Le  successive  variazioni  della  partecipazione devono  essere  comunicate entro  trenta giorni  da  quello in cui  la misura  dell’aumento ha  superato la metà  della  percentuale stessa  o  la partecipazione si è  ridotta entro  il limite  percentuale. La  società  che non esegue  la comunicazione all’altra  società  non  può  esercitare il diritto  di voto  inerente alle  azioni  o quote  per  le quali  sia stata  omessa  la comunicazione. La  legge vieta  che tra  le medesime  società  si stabiliscano entrambi i rapporti sopra  indicati.  Essa  dispone  che, se le partecipazioni azionarie reciproche eccedano  da  entrambi i lati  i limiti percentuali sopra  indicati,  la società  che esegue  la comunicazione dopo  aver  ricevuto  quella  dell’altra  società  non può  esercitare il diritto  di voto  inerente alle  azioni  o quote  eccedenti e deve  alienarle entro  dodici  mesi da  quello  in cui ha  ricevuto  la comunicazione; in  caso  di mancata  alienazione, la sospensione del diritto  di voto  si estende  all’intera  partecipazione. Se le due  società  ricevono  la comunicazione nello  stesso  giorno,  la sospensione del diritto  di voto  e l’obbligo  di alienazione si  applicano ad  entrambe, salvo  che le stesse  società si accordino diversamente  tra  loro,  accordo  immediatamente comunicato alla  Consob.  In  caso  di mancata  alienazione delle  azioni  o delle  quote  nei termini  previsti,  il tribunale, su richiesta  del collegio  sindacale,  ordina  la vendita  delle  azioni  o quote  a mezzo  di un  agente  di cambio  (v. agente, partecipazioni azionarie di cambio)  o di un’azienda di credito  (v. banca).  Gli  amministratori, i sindaci  e i direttori generali  delle  società  con  azioni  quotate in borsa debbono dichiarare alla  società  e alla  Consob  le loro  partecipazioni azionarie nella  società  stessa o in società  da  essa  controllate, possedute direttamente o per  il tramite di società  fiduciaria  o per  persona interposta, dal coniuge  o dai figli minori. Le  azioni  devono  essere  nominative. 		
			
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