Enciclopedia giuridica

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Matrimonio



annullabilità del matrimonio: v. nullità e inesistenza del matrimonio.

annullamento del matrimonio: v. nullità e inesistenza del matrimonio.

matrimonio canonico: è il rapporto nascente da un contratto o, secondo l’espressione introdotta dal canone 1055 § 1 c. j.c., da un foedus, ossia da un patto con il quale un uomo e una donna costituiscono un consorzio di tutta la vita, ordinato per sua natura, al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole. Il matrimonio matrimonio è disciplinato, oltre che dal diritto positivo dettato dal legislatore ecclesiastico, dalle norme di diritto divino positivo e da quelle di diritto naturale. Proprietà essenziali del matrimonio matrimonio sono l’unità ed indissolubilità , a cui il carattere sacramentale attribuisce particolare fermezza. Fini del matrimonio matrimonio sono l’amore coniugale e la generazione e educazione della prole. Con il reciproco consenso manifestato dalle parti, nella forma ordinaria, davanti all’ordinario del luogo, nonche´ a due testimoni, essi si attribuiscono a vicenda il diritto sul proprio corpo per i fini propri dello stato coniugale. Tale stato è stabile è comporta le obbligazioni sue proprie per tutta la vita, in conseguenza è esclusa la legittimità del divorzio. Per contrarre un valido matrimonio matrimonio è necessario che non ci siano impedimenti, o che almeno questi siano dispensabili. Costituiscono impedimenti al matrimonio l’età , l’impotenza, il precedente vincolo matrimoniale, la disparitas cultus, ossia il matrimonio con l’infedele, l’ordine sacro, il voto pubblico perpetuo, il delitto, la parentela, l’affinità , la pubblica onestà , la parentela legale. La celebrazione del matrimonio matrimonio può aver luogo dopo le indagini svolte dall’autorità ecclesiastica per accertare l’inesistenza di impedimenti e la libertà del consenso degli sposi, nonche´ dopo la pubblicazione, diretta ai terzi, perche´ facciano eventualmente conoscere l’esistenza di eventuali ostacoli al matrimonio matrimonio. Accanto alla forma ordinaria di celebrazione, vi sono anche delle forme speciali: il matrimonio segreto, il matrimonio in pericolo di morte, il matrimonio davanti ai soli testimoni, il matrimonio per procura. Fondamento del matrimonio matrimonio è il consenso delle parti, che deve essere manifestato avendo una sufficiente cognizione della natura e dei fini del matrimonio. Il can. 1095 dichiara incapaci di contrarre matrimonio coloro i quali mancano di un sufficiente uso della ragione, coloro i quali soffrono di un grave difetto descritionis iudicii riguardo agli essenziali diritti e alle funzioni matrimoniali, nonche´ coloro i quali non sono in grado di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Il consenso matrimoniale può essere viziato anche per errore di fatto, rilevando l’errore di diritto solo nel caso in cui si contrae matrimonio matrimonio ignorando la natura dell’istituto, o per violenza morale, o per dolo. Accanto alle ipotesi di nullità il diritto canonico prevede specifici procedimenti per la convalida del matrimonio matrimonio: la convalidatio simplex, e la sanatio in radice, da utilizzare secondo che occorra, o non occorra, rimuovere il consenso matrimoniale. La convalidazione semplice è un procedimento cui si ricorre quando il matrimonio è viziato da un impedimento dirimente o da un difetto del consenso o da un difetto della forma canonica. La sanatio in radice si fonda invece su un precedente valido consenso che consente all’autorità ecclesiastica di concedere la sanatoria, consistente in un atto che elimina le deficienze che rendono invalido il matrimonio. Il consorzio di vita coniugale, quando sia turbato da gravi fatti, può essere sospeso nei suoi effetti, rimanendo valido il matrimonio con la separazione dei coniugi. Il diritto canonico prevede la separazione personale dei coniugi per adulterio (can. 1152 c.j.c.) ovvero se uno dei coniugi pone in grave pericolo l’anima e il corpo dell’altro e della prole, ovvero se rende difficile la vita comune. Il valido matrimonio tra battezzati, quando sia stato consumato si può sciogliere solo per una causa naturale: la morte di una delle parti; tuttavia sono ammesse alcune cause di scioglimento del matrimonio: qualora non vi sia stata consumazione, il matrimonio matrimonio può essere sciolto dal Romano Pontefice in presenza di una giusta causa. Sono previsti poi altri due casi di scioglimento: i matrimoni celebrati da non battezzati possono sciogliersi per il bene della fede quando una delle parti riceva il battesimo e l’altra non voglia coabitare con lei sine contumelia creatoris, (privilegio Paolino), oppure celebrato da un infedele con un cristiano battezzato in una confessione non cattolica, in tal caso, quando la parte convertita al cattolicesimo non possa più convivere con l’altro coniuge, può ottenere dalla Santa Sede lo scioglimento del matrimonio (privilegio Petrino). Sulle cause di nullità del matrimonio matrimonio la competenza è dei tribunali ecclesiastici. L’ordinamento della Chiesa dispone di un apparato giurisdizionale che è organizzato sia in sede centrale, presso la Curia romana, sia in sede periferica, presso i Metropoliti o i vicari diocesani. Legittimati ad impugnare il matrimonio sono i coniugi e il promotore di giustizia (can. 1674 c.j.c.). Le sentenze di nullità del matrimonio matrimonio, riguardando lo stato delle persone, non passano mai in giudicato, anche se il processo, può sempre essere riaperto ove sia scoperta l’esistenza di nuove gravi prove o di nuovi argomenti ( 1644 c.j.c. ).

matrimonio canonico trascritto: è un matrimonio contratto secondo le norme dell’ordinamento canonico, al quale sono riconosciuti effetti civili nell’ordinamento dello Stato per il tramite della trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile. A produrre effetti nel diritto dello Stato è il matrimonio disciplinato dal diritto canonico, quanto alla validità ; ma gli effetti civili di tale negozio sono subordinati alla trascrizione nei registri dello stato civile. Sul matrimonio matrimonio c’è dunque una diarchia tra Chiesa e Stato: la prima, è competente a disciplinare la validità del negozio matrimoniale canonico e a dichiararne l’eventuale nullità ; il secondo, è competente a disciplinare l’attribuzione degli effetti civili al negozio canonico. Il vincolo coniugale senza la trascrizione rimane un rapporto puramente religioso. La trascrizione può aver luogo solo dopo che siano state effettuate le pubblicazioni. Queste sono eseguite con le stesse modalità previste dalla legge per la pubblicazione che precede il matrimonio civile (artt. 93 – 100 c.c. ). A tal fine le parti devono presentare all’ufficiale dello stato civile i documenti richiesti dall’art. 97 c.c.; devono essere rese le dichiarazioni dirette ad accertare l’insussistenza degli impedimenti di parentela, affinità , adozione e affiliazione e presentare una richiesta scritta del parroco perche´ l’ufficiale dello stato civile sappia che quella pubblicazione è correlata alla trascrizione di un matrimonio canonico e non alla celebrazione di un matrimonio civile. In caso di impedimento inderogabile previsto dalla legge civile (precedente matrimonio civile, interdizione per infermità di mente, adozione speciale, affinità in linea retta, delitto), la trascrizione non può aver luogo. Nel caso di sussistenza di impedimenti derogabili, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla pubblicazione solo quando le parti abbiano ottenuto l’autorizzazione prevista (art. 87, comma 4o, c.c. ). In mancanza di tale autorizzazione le parti non sono legittimate a compiere il negozio che sta alla base della trascrizione del matrimonio, come non sono legittimate a chiedere la pubblicazione civile. Effettuata la pubblicazione e trascorsi tre giorni, non sussistendo impedimenti alla trascrizione, ne´ opposizione alla stessa, l’ufficiale dello stato civile rilascia alle parti un certificato attestante che nulla osta alla trascrizione civile. In presenza di impedimenti o di opposizioni, l’ufficiale dello stato civile sospende le pubblicazioni o il rilascio del certificato, e dà comunicazione di ciò al parroco. Il rilascio del certificato assicura le parti che il matrimonio canonico, quando l’atto che lo certifichi sia regolare, sarà trascritto tempestivamente anche se, dopo il rilascio stesso, sia emersa l’esistenza di un impedimento civile non derogato o non derogabile (v. trascrizione del matrimonio). Effettuata la celebrazione il parroco spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del c.c. riguardanti diritti e doveri dei coniugi (artt. 143, 144, 147 c.c.), e redigerà , in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile. Il parroco del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato richiede la trascrizione, trasmettendo l’atto di matrimonio entro cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano tutti i requisiti per la trascrizione, cura la stessa entro le ventiquattr’ore dal ricevimento dell’atto. In tema di giurisdizione sulla validità del matrimonio matrimonio c’è contrasto in dottrina e in giurisprudenza sull’interpretazione dell’art. 8.2 dell’Accordo. La giurisprudenza con alcune pronunce ha negato la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, di recente riaffermata invece dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 421 del 1993).

matrimonio cattolico: sul matrimonio civile ha un primato storico e, nel nostro paese, ancora un primato statistico il matrimonio matrimonio, regolato dal diritto della Chiesa e, in particolare, dal codice di diritto canonico. Per molti secoli il matrimonio è stato considerato materia di esclusiva competenza della Chiesa: al matrimonio religioso, celebrato davanti al ministro del culto e regolato dal diritto canonico, si riconoscevano automatici effetti civili. Prima della Rivoluzione francese un vero e proprio matrimonio civile, celebrato da un organo dello Stato e regolato con legge dello Stato, non si era avuto che in Inghilterra, a partire dalla metà del Seicento. Sul continente europeo i principi propri dello Stato moderno, che disconoscono ogni altro potere concorrente con il potere statuale, furono estesi al matrimonio solo dalla Costituzione francese del 1791, con la solenne proclamazione che la legge non considera il matrimonio se non come un contratto civile. Il code Napole´ on fornì il modello di matrimonio civile cui si uniformò (salvo che per la previsione del divorzio) il nostro c.c. del 1865: il matrimonio religioso perdeva ogni effetto civile; i cittadini non erano, per lo Stato, marito e moglie, ed i figli non erano figli legittimi, se non era stato contratto matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile. Il che instaurava un regime di separazione fra il diritto della Chiesa e il diritto dello Stato e comportava, per i cattolici, la necessità di celebrare due matrimoni, quello religioso e quello civile. Questo regime di separazione, che permane tuttora in altri paesi cattolici, è venuto meno in Italia con il Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano dell’11 febbraio 1929, reso esecutivo con la l. n. 810 del 1929, modificato con l’Accordo del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la l. n. 121 del 1985. Con il Concordato, come si legge nell’art. 34, lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Il c.c., a sua volta, ribadisce che il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali (art. 82 c.c.). Queste sono la citata legge di esecuzione del Concordato e la l. n. 847 del 1929. Il diritto matrimoniale vigente in Italia è , di conseguenza, così articolato: il matrimonio può essere civile oppure cattolico, a seconda che le parti decidano di celebrarlo davanti all’ufficiale di stato civile o, se di religione cattolica, davanti al ministro del culto cattolico. Nel primo caso il matrimonio è regolato dal c.c.; nel secondo occorre distinguere: 1) l’atto di matrimonio, le sue condizioni di validità e le sue forme di celebrazione sono regolate dal diritto canonico. Tuttavia, perche´ possa produrre effetti civili, deve essere preceduto dalle pubblicazioni nelle stesse forme del matrimonio civile. Inoltre, il ministro del culto cattolico deve, durante la celebrazione, avvertire gli sposi degli effetti civili del matrimonio dando lettura degli artt. 143, 144 e 147 del c.c.. Infine, deve compilare l’atto di celebrazione del matrimonio in duplice originale e trasmettere uno degli originali all’ufficiale di stato civile. Questi, a sua volta, lo trascrive nei suoi registri: per effetto della trascrizione nei registri dello stato civile il matrimonio religioso acquista efficacia per lo Stato, e acquista questa efficacia dalla data della sua celebrazione. Le pubblicazioni che precedono il matrimonio religioso consentono di formulare le opposizioni al matrimonio; ma sulle opposizioni l’autorità giudiziaria decide, in questo caso, solo se si basano su impedimenti che, secondo il Concordato, rendono intrascrivibile il matrimonio eventualmente celebrato. Sulle cause che possono impedire la trascrizione del matrimonio cattolico l’Accordo del 1984 ha modificato le originarie disposizioni concordatarie, avendo anche dovuto tenere conto di una sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 16 del 1982). Risultano ora non trascrivibili: il matrimonio del minore che non abbia ottenuto dal tribunale civile la prescritta autorizzazione; il matrimonio dell’interdetto per infermità mentale (v. interdizione); il matrimonio di chi è vincolato da precedente matrimonio civile valido; il matrimonio contratto dagli affini in linea retta; quello contratto nonostante l’impedimento da delitto. L’Accordo dell’84 ha, tuttavia, precisato che la trascrizione è ammessa quando l’azione di nullità non può più essere proposta. Le sentenze dei tribunali ecclesiastici, che pronunciano la nullità del matrimonio cattolico in applicazione del diritto canonico sono rese esecutive nello Stato con ordinanza della Corte d’appello, che ne ordina l’annotazione nei registri dello stato civile, sempre che la sentenza ecclesiastica sia conforme all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 797 n. 7 c.p.c.. Questo controllo è esercitato sotto un duplice aspetto: a) sotto l’aspetto processuale, per accertare se nel processo ecclesiastico siano stati rispettati i diritti di difesa delle parti e il principio del contraddittorio; b) sotto l’aspetto sostanziale, per verificare se la causa di annullamento posta a base della decisione ecclesiastica non contrasti con principi essenziali e fondamentali del matrimonio civile. Sotto questo secondo aspetto il controllo non ha condotto a risultati univoci: la sentenza ecclesiastica che annulla il matrimonio per esclusione del bonum prolis, nonostante la convivenza successiva alla celebrazione, è stata talora giudicata non delibabile, talaltra delibabile. Sulla irrilevanza di altre difformità di disciplina sembra esservi concordia: è irrilevante che l’amentia sia stata fatta valere dall’altro coniuge, mentre per diritto civile l’incapacità naturale può essere fatta valere solo dall’incapace; è irrilevante che il defectum discretionis iudicii non corrisponda ad una causa di invalidità del matrimonio civile; è irrilevante, più in generale, che la disciplina canonica della incapacità naturale non corrisponda a quella civile, se la diversità non incide su principi essenziali del diritto civile. Rilevanti, tuttavia, sono i mezzi di prova assunti nel processo canonico, che debbono corrispondere a strumenti di prova ammessi dall’ordinamento interno: così per l’accertamento del difetto della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali: così per l’accertamento della esclusione del bonum prolis. Prende a questo modo corpo, accanto al diritto matrimoniale canonico e al diritto matrimoniale civile, una sorta di terzo diritto matrimoniale, definibile come il diritto matrimoniale canonico conforme all’ordine pubblico civile. Degno di nota è che il giudizio di conformità non viene basato solo sul diritto matrimoniale civile, ma su più generali principi del diritto civile, alla stregua dei quali viene limitata la rilevanza di figure proprie del solo diritto matrimoniale canonico: così l’esclusione dei bona matrimonii non viene ricondotta alla simulazione del matrimonio civile, che per l’art. 123 c.c. richiede l’accordo fra gli sposi, e si ammette l’esclusione unilaterale, ma solo in quanto non sia mera riserva mentale. Ai casi di nullità dichiarata dai tribunali ecclesiastici si debbono aggiungere quelli di nullità della trascrizione del matrimonio religioso, dichiarata dal giudice dello Stato: vi rientrano i casi, poc’anzi menzionati, del matrimonio dell’interdetto, dell’incapace naturale, del bigamo, del minore; 2) il rapporto matrimoniale è , invece, sottoposto alle norme del c.c.. Questo regola, in ogni caso, i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio, la separazione personale fra i coniugi (v. separazione dei coniugi) e, da quando è stato introdotto il divorzio (v.), lo scioglimento del matrimonio. Era prevista l’esecutività , nelle stesse forme delle sentenze di nullità , anche dei provvedimenti ecclesiastici che concedono la dispensa del matrimonio rato (ossia celebrato) e non consumato. La mancata consumazione corrisponde, per il diritto dello Stato, ad una delle possibili cause di divorzio, ossia di scioglimento del rapporto matrimoniale, mentre l’atto è definitivamente perfezionato dalla celebrazione, indipendentemente dal fatto che ad essa segua la consumazione. La Corte Costituzionale si è però pronunciata per la incostituzionalità delle norme in materia, rendendo la dispensa per matrimonio rato e non consumato insuscettibile di esecutività agli effetti civili. Alla possibilità di scelta tra matrimonio civile e matrimonio religioso trascritto agli effetti civili si aggiunge un’altra possibilità , della quale talvolta i cattolici si avvalgono: quella di contrarre prima il matrimonio civile e subito dopo il matrimonio religioso; con la conseguenza che il secondo, essendo contratto fra persone già sposate per lo Stato, avrà effetti solo religiosi (di quest’ultima possibilità, che vale a ripristinare di fatto l’antico regime di separazione, si avvalgono quei cattolici che dissentono dal Concordato e lo considerano una abdicazione dello Stato alla sua sovranità ). Secondo un orientamento della Cassazione, la nullità del matrimonio cattolico, provocata da violazione delle norme di diritto canonico, può essere pronunciata anche dal giudice civile; e ciò sul duplice presupposto che il diritto canonico altro non è se non diritto straniero regolatore di un atto posto in essere da cittadini, e che l’Accordo del 1984 non ripete la precedente riserva alla Chiesa della giurisdizione in materia di nullità matrimoniale.

matrimonio celebrato davanti al ministro di altri culti: se le parti professano una religione diversa da quella cattolica (cosiddetti culti ammessi), l’ufficiale di stato civile, su loro richiesta, può consentire che il matrimonio sia celebrato davanti al ministro del loro culto. L’ipotesi è ben diversa da quella del matrimonio cattolico: anche l’atto di matrimonio, in tal caso, è regolato dal c.c. (art. 83 l. n. 1159 del 1929). Una modificazione della materia è intervenuta, per le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, in forza della intesa fra il Governo della Repubblica e la Tavola valdese del 21 febbraio 1984: il matrimonio celebrato secondo le norme dell’ordinamento valdese acquista effetti civili con la trascrizione, purche´ non sussistano gli impedimenti al matrimonio previsti dalla legge.

celebrazione del matrimonio: la matrimonio matrimonio è caratterizzata da un particolare formalismo. Ev , anzitutto, preceduta dalle pubblicazioni: su richiesta degli sposi, o di un loro speciale incaricato, l’ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi, con un foglio affisso nell’ingresso della casa comunale, dà notizia del matrimonio; e l’atto deve restare affisso per almeno otto giorni, comprendenti due domeniche successive (artt. 93 ss. c.c.). Il matrimonio non può essere celebrato prima che siano trascorsi quattro giorni dalla eseguita pubblicazione; ma, se non è celebrato nei centottanta giorni successivi, si rendono necessarie nuove pubblicazioni (art. 99 c.c.). La preventiva pubblicazione ha la funzione di consentire a chi sia a conoscenza di impedimenti al matrimonio (v. impedimenti al matrimonio) di farli valere prima che il matrimonio sia celebrato e, perciò , di evitare che venga celebrato un matrimonio suscettibile di essere successivamente annullato; tuttavia, il tribunale può , per gravi motivi, ridurre i termini della pubblicazione e può anche autorizzarne la omissione (art. 100 c.c.), mentre lo stesso ufficiale di stato civile, nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, può procedere alla celebrazione senza pubblicazione (art. 101 c.c.). In ogni caso, il matrimonio è valido anche se non preceduto dalle pubblicazioni, l’indebita omissione delle quali comporta solo la punizione dell’ufficiale di stato civile e degli sposi con pena di una ammenda (art. 134 c.c.). Per la validità del matrimonio è necessario che esso sia celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile: questi, alla presenza di due testimoni, dopo aver dato lettura degli artt. 143, 144 e 147 del c.c., riceve personalmente la dichiarazione con la quale ciascuna delle parti dice di voler prendere l’altra rispettivamente in marito e in moglie; quindi dichiara che esse sono unite in matrimonio, redigendo immediatamente l’atto di celebrazione del matrimonio (art. 107 c.c.). Dal momento della dichiarazione dell’ufficiale di stato civile, e solo da quel momento, le parti sono marito e moglie. Se, nell’attimo che intercorre fra il s delle parti e le parole dell’ufficiale di stato civile vi unisco in matrimonio, una delle parti si pente del consenso appena prestato, essa può ancora revocarlo: finche´ l’ufficiale di stato civile non ha pronunciato la sua dichiarazione, il matrimonio non può dirsi celebrato. Ugualmente, se una delle parti muore in quel breve intervallo, l’ufficiale di stato civile non potrà più pronunciare la sua dichiarazione, e le parti non potranno essere considerate unite in matrimonio, benche´ avessero già dichiarato il loro consenso. Sono evidenti, fra l’altro, le conseguenze successorie: la quota di eredità che sarebbe andata al coniuge, se la morte fosse sopraggiunta un istante dopo la dichiarazione dell’ufficiale di stato civile, va invece agli eredi della parte deceduta. La dichiarazione dell’ufficiale di stato civile è , dunque, elemento che perfeziona l’atto di matrimonio: il consenso delle parti è necessario, ma non sufficiente a perfezionarlo. Soprattutto da ciò si è , in passato, voluto trarre argomento per sostenere che il matrimonio sia, addirittura, un atto amministrativo, emesso da quell’ufficiale di governo che è l’ufficiale di stato civile, con effetto costitutivo del vincolo matrimoniale, e ricavando da questa qualificazione del matrimonio ulteriori illazioni circa una asserita funzione pubblica della famiglia entro lo Stato. Questa teoria, oggi superata, equivocava sul ruolo dell’ufficiale di stato civile nella formazione del vincolo matrimoniale: basta considerare, per convincersene, che la nullità del matrimonio non è regolata come nullità di un atto della pubblica autorità (non si impugna la dichiarazione dell’ufficiale di stato civile, come si dovrebbe se fosse essa l’atto costitutivo del vincolo), ma come nullità di un atto fra privati. La richiesta pronuncia dell’ufficiale di stato civile non mira a ridurre il ruolo della volontà delle parti: ha, tutto all’opposto, la funzione di constatare e, quindi, di attestare l’esistenza di una loro libera volontà di costituire il vincolo matrimoniale; e questa funzione di accertamento della libera volontà delle parti si spinge, nell’atto di matrimonio, fino al punto che le dichiarazioni concordi delle parti non producono effetti fino a quando l’ufficiale di stato civile non si sia pronunciato. Una volta poi che questa pronuncia sia stata emessa, l’atto produce i suoi effetti come atto di volontà dei privati, non già come atto sovrano dell’organo dello Stato. La pronuncia dell’ufficiale di governo ha però anche un’altra funzione: la si comprende se si considera che al matrimonio consegue l’assunzione, da parte degli sposi, dello specifico status di coniugi, fonte di diritti e di doveri fra di essi e nei confronti dei terzi. Per effetto della dichiarazione del pubblico ufficiale l’assunzione di questo status acquista carattere di esecutorietà; e l’atto di matrimonio, ancorche´ nullo, potrà continuare a produrre i propri effetti fino a quando la nullità non sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato.

cessazione degli effetti civili del matrimonio cattolico: v. divorzio.

matrimonio come atto e come rapporto: si deve distinguere fra il matrimonio come atto e il matrimonio come rapporto: il primo è il consenso che, nelle forme proprie della celebrazione del matrimonio, due persone di sesso diverso si scambiano, dichiarando che si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie (art. 107 c.c.) e dando così origine ad una famiglia legittima; il secondo è il rapporto giuridico che l’atto instaura fra i coniugi e che perdura fino alla morte di uno di essi, salvo che non sia sciolto per divorzio (art. 149 c.c.). L’atto di matrimonio è , analogamente al contratto, l’incontro di due dichiarazioni di volontà dirette a costituire fra i dichiaranti un rapporto giuridico. Ev certo un atto giuridico (v. atti giuridici), ma non è un contratto, e non è sottoposto alle norme relative: anzitutto perche´ non costituisce fra le parti quel rapporto giuridico patrimoniale che caratterizza il contratto e delimita l’ambito di applicazione delle norme sui contratti. In secondo luogo perche´ la funzione che la volontà delle parti svolge, nella costituzione del vincolo matrimoniale, risulta profondamente diversa da quella svolta nella costituzione di un vincolo contrattuale. Ev , per certi aspetti, una funzione molto più assorbente, tale da non ammettere succedanei di sorta ad una manifestazione di consenso libera, effettiva, esplicita. Ma è , per altri aspetti, una funzione depotenziata, priva di quella capacità creativa di effetti giuridici della quale è dotato il contratto. Si può dire che il matrimonio è, analogamente al contratto, un accordo o una convenzione bilaterale; ma è un accordo o una convenzione di per se´ insufficiente a costituire il vincolo matrimoniale, il quale non sorge se l’accordo non è manifestato, nelle forme di rito, davanti all’ufficiale di stato civile e se questo, raccolto il consenso delle parti, non le ha dichiarate unite in matrimonio. La dottrina moderna è stata, talvolta, portata ad accentuare gli elementi di diversità del matrimonio rispetto al contratto. Ha elaborato una concezione paramatrimoniopubblicistica del matrimonio, attribuendo all’atto dell’ufficiale di governo l’effetto costitutivo del vincolo matrimoniale e degradando il consenso delle parti a mero presupposto dell’atto della pubblica autorità . Altre volte ha teso a rivalutare il ruolo del consenso delle parti, sottolineando le analogie fra matrimonio e contratto. Il concetto di negozio giuridico ha assecondato questa operazione: matrimonio e contratto sono stati considerati come specie di un medesimo genere; il genere comune è appunto il negozio giuridico (v.), la dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici, siano essi effetti patrimoniali o non patrimoniali. Si deve però ricordare che il concetto di negozio giuridico è estraneo al c.c.: questo detta, separatamente, norme sui contratti e norme sul matrimonio; si astiene dal porre norme comuni ad ogni dichiarazione di volontà . Sicche´, la qualificazione del matrimonio come negozio giuridico ha, nella nostra letteratura, valore puramente ideologico: sottolinea il fatto che un rapporto matrimoniale non sorge senza una volontà in tal senso delle parti; si studia di svalutare il ruolo che nella celebrazione del matrimonio svolge l’ufficiale di stato civile. Non ha, invece, un valore precettivo: non comporta l’applicazione al matrimonio di altre norme oltre a quelle per esso formulate dal legislatore. Ciò non toglie che, ricorrendo gli estremi dell’analogia, non si possano applicare al matrimonio alcune norme sul contratto: si ritengono applicabili, in particolare, alcuni dei requisiti della violenza (v.) di cui agli artt. 1434 – 38 c.c.. Ma non si pensi di ricavare implicite norme sul negozio giuridico; quei requisiti della violenza sono applicabili anche alla confessione (v.) (art. 2732 c.c.), quantunque questa sia qualificabile come dichiarazione di scienza (v.), e non come dichiarazione di volontà o negozio giuridico. Attengono, in ultima analisi, al matrimonio come atto giuridico, prescindono dal fatto che questo consiste nell’incontro di dichiarazioni di volontà . La sola categoria unificante, basata su una uniformità di regolazione normativa, risulta essere quella di atto giuridico (v. atti giuridici). L’inclusione del matrimonio entro la teoria del negozio giuridico ha anche provocato qualche guasto. Il luogo comune secondo il quale il contratto invalido, fino a quando non sia stato annullato, produce i propri effetti è radicalmente errato in materia di contratti; ma corrisponde ad un principio effettivamente vigente per il matrimonio. Le analogie fra matrimonio e contratto, che la costruzione del negozio matrimoniale tende a sottolineare, si arrestano al momento della costituzione del vincolo. Il rapporto matrimoniale non è esecuzione dell’atto di matrimonio, come il rapporto contrattuale è esecuzione del contratto. Nessun confronto è possibile instaurare fra rapporto matrimoniale e rapporto contrattuale: nessuno potrebbe concepire il rapporto matrimoniale come rapporto negoziale, ad instar del rapporto contrattuale; nessuno potrebbe qualificare la violazione dei doveri che nascono dal matrimonio come inadempimento (v.) negoziale, ad instar dell’inadempimento contrattuale. Un atto consensuale, l’atto di matrimonio, costituisce il vincolo; ma il vincolo, una volta costituito, non trova la propria fonte nell’atto. Diritti e doveri delle parti sono diritti e doveri inerenti ad uno status: lo status di coniuge; l’esercizio di quei diritti e l’adempimento di quei doveri si ricollegano a questo status, non più al negozio matrimoniale. Nulla è più lontano dalla disciplina dei rapporti fra coniugi, quali sono regolati dagli artt. 143 ss., quanto la logica del contratto, basti pensare all’eccezione di inadempimento (v. eccezione, matrimonio di inadempimento). Il rapporto matrimoniale cessa nei modi previsti dalla legge (morte di uno dei coniugi, divorzio); non cessa per mutuo dissenso, come può cessare qualsiasi rapporto contrattuale (art. 1372, comma 1o, c.c.). Si coglie l’essenza giuridica dell’atto di matrimonio, come atto consensuale libero e incoercibile, se si considera che esso è l’atto costitutivo di uno status che incide profondamente sulla condizione civile nell’individuo e tocca molteplici diritti della personalità . Piuttosto che con il contratto, l’analogia corre rispetto a quegli atti di consenso, assolutamente liberi e incoercibili, con i quali si esercitano diritti della personalità , come gli atti di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.), come il consenso ai trattamenti sanitari (art. 32, comma 2o, Cost.), e così via. Al confronto di questi atti, tutti unilaterali, il matrimonio si caratterizza come atto bilaterale in ragione della reciprocità della condizione di coniuge, che dal matrimonio deriva. Un rapporto di negozialità nel rapporto matrimoniale è stato, per altri aspetti, ritrovato da alcuni autori in relazione alla norma del nuovo diritto di famiglia che, all’art. 144 c.c., dispone che i coniugi concordano fra loro l’indirizzo della vita familiare. Ma si è poi dovuto ammettere che definire simili accordi come negozi giuridici non ha alcuna valenza positiva, giacche´ nessuna norma sui contratti risulta ad essi applicabile. Se l’accordo raggiunto non viene rispettato, non sarà consentito esigerne coattivamente l’adempimento, e la violazione dell’accordo equivarrà al mancato raggiungimento dell’accordo; renderà necessaria la ricerca, con l’intervento del giudice, di un nuovo accordo, oppure l’adozione, da parte dello stesso giudice, della soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia (art. 145 c.c.). V. anche matrimonio cattolico.

matrimonio come rapporto: v. matrimonio come atto e come rapporto.

condizione nel matrimonio: se le parti aggiungono una condizione nel manifestare il consenso matrimoniale, l’ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio; e se, ciò nonostante, il matrimonio è celebrato, la condizione si ha per non apposta (art. 108 c.c.). V. anche patti nel matrimonio.

condizioni per contrarre il matrimonio: per contrarre matrimonio sono richieste diverse condizioni o, detto in negativo, è richiesta l’assenza di una serie di impedimenti al matrimonio (v.).

consenso al matrimonio determinato da timore: il timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo è causa di nullità del matrimonio (art. 122, comma 1o, c.c.). L’ipotesi differisce da quella della violenza per il fatto che il timore deriva da circostanze oggettive e non dalla minaccia altrui. Ev stata pensata, con la riforma del 1975, per fare fronte ai casi dei matrimoni contratti sotto il timore di persecuzioni razziali (le donne ebree che avevano contratto matrimonio solo per assumere il cognome di persona non ebrea, al fine di non essere deportate nei campi di sterminio nazisti, non riuscivano poi ad ottenere una sentenza di nullità di matrimonio, non rientrando il loro caso in nessuna delle ipotesi di legge) o di persecuzioni politiche (si contrae matrimonio con uno straniero solo per poter abbandonare il proprio paese e sfuggire ad una imminente persecuzione). Si noti che l’art. 122, comma 1o, c.c., fa riferimento a cause esterne allo sposo anziche´ al coniuge, e si presta così ad essere riferito alla sola ipotesi in cui la vittima del timore di eccezionale gravità sia la donna: il che è congruo rispetto ai casi ora ricordati; è, tuttavia, incongruo in generale e, se preso alla lettera (ma nessuno degli interpreti lo ha preso alla lettera), finirebbe con il determinare una disparità di trattamento fra sessi.

contratto e matrimonio: nella teoria del negozio giuridico contratto e matrimonio vengono presentati quali specie di un medesimo genere, collocati nella categoria dei negozi giuridici (v. negozio giuridico) basati sull’accordo delle parti. Una simile classificazione ha valore meramente descrittivo: le norme sui contratti, proprio perche´ pensate per l’accordo costitutivo di rapporti patrimoniali, risultano affatto incompatibili con il matrimonio: ne´ per questo sono concepibili l’effetto regolatore e quello estintivo dell’accordo delle parti, il rapporto matrimoniale essendo interamente regolato dalla legge, con assoluta preclusione di private pattuizioni (artt. 108, 160 c.c.), e non essendo ammesso un divorzio consensuale. Ciò che può sembrare comune a contratto ed a matrimonio, come alcuni principi in materia di vizi del consenso, è in realtà comune anche a dichiarazioni unilaterali di scienza, come la confessione; riconduce il discorso alla ben più vasta categoria dell’atto giuridico (v. atti giuridici).

matrimonio degli acattolici: è il matrimonio concluso tra gli appartenenti alle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e celebrato avanti ai ministri di tali confessioni. Il matrimonio matrimonio non è un matrimonio religioso trascritto, ma è un matrimonio civile celebrato in forma speciale. Esso, per essere valido secondo il diritto dello Stato, deve essere celebrato avanti ad un ministro di una delle confessioni di minoranza la cui nomina sia stata approvata dal Ministero dell’interno (art. 7 l. n. 1159 del 1929). Nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza il ministro di culto è pubblico ufficiale, e l’atto da lui formato è atto pubblico. L’approvazione della nomina del ministro di culto è un requisito della validità civile del matrimonio, nessun effetto civile può infatti essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione prevista. Inoltre il ministro di culto deve avere la cittadinanza italiana e parlare lingua italiana. Le parti, nel richiedere la pubblicazione all’ufficiale dello stato civile competente, devono dichiarare l’intenzione di celebrare il matrimonio avanti al ministro di culto, cosicche´ l’ufficiale dello stato civile, oltre ad accertare che non sussistono impedimenti per le parti e che non ci sono opposizioni, accerta che il ministro di culto abbia ricevuto l’approvazione della nomina. Effettuata la pubblicazione, l’ufficiale dello stato civile rilascia un’autorizzazione che vale a consentire al ministro di culto, nel singolo caso, l’esecuzione delle facoltà a lui attribuite per legge. L’art. 9 della l. n. 1159 del 1929 delinea compiutamente la celebrazione perche´ il matrimonio sia civilmente valido. Infatti, il ministro di culto deve dar lettura agli sposi degli artt. 143, 144, 147 c.c. e deve ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambe le parti, l’una dopo l’altra, di volersi prendere, rispettivamente, in marito e moglie. Ai fini della formazione del vincolo non occorre che il ministro del culto dichiari che le parti siano unite in matrimonio. Ev necessario però che il ministro di culto, dopo la celebrazione, rediga l’atto di matrimonio in lingua italiana e lo trasmetta entro cinque giorni all’ufficiale dello stato civile, il quale ne cura la trascrizione entro le ventiquattr’ore nei registri del matrimonio. Il matrimonio celebrato avanti ai ministri delle confessioni religiose di minoranza è impugnabile, oltre che per le cause di nullità o di annullabilità previste dagli artt. 117 ss. c.c., per i vizi propri della speciale forma di celebrazione. Per le confessioni che hanno concluso intese con lo Stato (Chiesa valdese, avventista, Adi, Unione delle Comunità ebraiche) il matrimonio è diversamente disciplinato. Lo Stato riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell’ordinamento (valdese, avventista, e delle Adi) a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione alla casa comunale. Gli impedimenti, i requisiti di capacità e le cause di nullità del matrimonio sono disciplinati dal diritto italiano. In occasione della pubblicazione civile, gli sposi devono comunicare all’ufficiale dello stato civile l’intenzione di celebrare il matrimonio secondo le norme della loro confessione di appartenenza. Il ministro di culto per assistere validamente alla celebrazione non ha bisogno di alcuna approvazione della sua nomina da parte dell’autorità governativa, ma occorre che sia iscritto nei ruoli tenuti dalle confessioni di appartenenza. Variante di rilievo nella disciplina del matrimonio matrimonio che hanno concluso intese con lo Stato è che rispetto alle norme previste per il matrimonio celebrato dagli appartenenti alla Tavola valdese, le norme sul matrimonio avanti ai ministri di culto avventista o delle Assemblee di Dio in Italia, prevedono che costoro debbano essere cittadini italiani. Lo Stato italiano ha riconosciuto nell’intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche effetti civili ai matrimoni celebrati secondo il rito di tale confessione. Gli effetti civili sono conseguenti alla trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile; requisito essenziale per il ministro di culto, è quello di essere cittadino italiano, pena la nullità del matrimonio. Particolarità del rito ebraico è che la sposa non manifesta il consenso in modo esplicito, ma implicito, accettando l’anello nuziale dello sposo, che è il solo a manifestare apertis verbis il consenso.

matrimonio del minore: la minore età costituisce uno degli impedimenti al matrimonio (v.).

effetti civili del matrimonio cattolico: v. matrimonio cattolico.

matrimonio e incapacità naturale: l’incapacità naturale, anche temporanea, di intendere e di volere (art. 120 c.c.) è causa di nullità del matrimonio. L’ipotesi corrisponde a quella prevista per i contratti, dall’art. 428 c.c. (v. incapacità naturale): i casi sono gli stessi ma qui sono superflui, per ottenere la dichiarazione di nullità , tanto l’estremo del pregiudizio dell’incapace quanto quello della malafede dell’altra parte.

errore nel matrimonio: v. errore, matrimonio nel matrimonio.

età per contrarre matrimonio: v. matrimonio del minore.

favore per il matrimonio: il favore costituzionale per il matrimonio si manifesta sotto due aspetti. L’art. 31, comma 1o, Cost., protegge la famiglia legittima in positivo: impone alla Repubblica di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Queste provvidenze si traducono, nella legislazione ordinaria, nelle aggiunte di famiglia, proporzionali al numero delle persone a carico, dovute ai pubblici dipendenti (mentre per il lavoratore in genere vale la direttiva costituzionale dell’art. 36 Cost., per il quale la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare a se´ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa), nei criteri di preferenza accordati ai coniugati nei pubblici concorsi, nelle agevolazioni fiscali per le famiglie numerose, nella riduzione dell’imposta di successione nei rapporti ereditari all’interno della famiglia e così via. In questo quadro si inserisce anche la norma dell’art. 37 Cost., relativa alla donna lavoratrice: le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. Ev però una norma che presenta già i segni del tempo: essa non fa riferimento alle naturali funzioni della donna, ossia alla gravidanza ed al parto, ma alla sua essenziale funzione familiare, postulando così uno specifico ruolo della donna nella famiglia, differenziato da quello dell’uomo e primario rispetto alla sua condizione di lavoratrice, che nell’odierna società industriale appare in conflitto con le esigenze di emancipazione femminile e con lo stesso principio costituzionale della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, comma 2o, Cost.). L’art. 30, comma 3o, Cost., d’altra parte, protegge la famiglia legittima in negativo, ponendo limiti alla tutela dei figli nati fuori del matrimonio: questa tutela deve essere compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Il che si traduce, per il c.c., nel diritto di veto all’inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, che spetta all’altro coniuge e, se hanno compiuto sedici anni e sono conviventi, ai figli legittimi (art. 252 c.c.). Sotto l’aspetto successorio c’è , invece, una equiparazione pressoche´ totale, di fronte all’eredità lasciata dai genitori, tra figli legittimi e figli naturali: i primi non hanno diritti maggiori dei secondi. Permane però una disuguaglianza nella norma che ammette la cosiddetta commutazione: i figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali, sempre che questi acconsentano. Se si oppongono, decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali (artt. 537, comma 3o, c.c., 542, comma 3o, c.c., 566, comma 2o, c.c.). Al figlio legittimo è così attribuita, rispetto al fratello naturale, una possibilità che non ha rispetto al fratello legittimo.

impedimento al matrimonio: v. impedimenti al matrimonio.

inesistenza del matrimonio: v. nullità e inesistenza del matrimonio.

invalidità del matrimonio: v. nullità e inesistenza del matrimonio; vizi del consenso nel matrimonio.

nullità del matrimonio: v. nullità e inesistenza del matrimonio.

nullità e inesistenza del matrimonio: produce, anzitutto, nullità del matrimonio la mancanza delle condizioni per contrarre matrimonio o, detto in negativo, l’esistenza di impedimenti dirimenti (v. impedimenti al matrimonio) (minore età, interdizione per infermità mentale, vincolo di precedente matrimonio, rapporto di parentela, di affinità o di adozione, delitto). Altre cause di nullità attengono ai vizi del consenso (incapacità naturale di intendere o di volere, violenza, timore, errore, simulazione). Va aggiunta, infine, l’ipotesi del matrimonio contratto dal coniuge di chi, dopo la dichiarazione di morta presunta, torna a farsi vivo (art. 68 c.c.). In questa materia si parla, in ogni caso, di nullità del matrimonio: al c.c. è ignota la distinzione fra nullità (v.) e annullabilità (v.), propria dei contratti, e produce nullità anche la simulazione, che per i contratti (v. simulazione del contratto) è , invece, causa di inefficacia. Non solo: ci sono cause di nullità (quelle che derivano dall’esistenza di impedimenti dirimenti) che possono essere fatte valere da chiunque abbia un interesse legittimo e attuale e dallo stesso p.m. (artt. 117, 119 c.c.), e cause di nullità che possono essere fatte valere solo dal coniuge cui la causa di nullità si riferisce: così il matrimonio contratto in stato di incapacità naturale (art. 120 c.c.) o per violenza, timore, errore (art. 122 c.c.); o solo dai coniugi: così il matrimonio simulato (art. 123 c.c.). Il sistema legislativo delle invalidità matrimoniali ha una lacuna: tace riguardo alla prescrittibilità (v. prescrizione) dell’azione di nullità . La lacuna è stata colmata da un consolidato orientamento giurisprudenziale. In contrasto con la prevalente dottrina, che ritiene imprescrittibile l’azione di nullità del matrimonio, la giurisprudenza distingue fra nullità in senso stretto e mera annullabilità (ricomprendendo in questa espressione i vizi del consenso matrimoniale), e in questo secondo ordine di casi giudica applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale: disattende, convincentemente, tanto le tesi che fondano l’imprescrittibilità sulla norma vigente in materia di contratti, quanto quelle che considerano le nullità matrimoniali come materia attinente allo stato delle persone, come tale governata dall’art. 2934, comma 2o, c.c.. Alle prime oppone l’autonomia della materia matrimoniale rispetto alle norme regolatrici dei contratti; alle seconde eccepisce che alla formazione dello status concorre con funzione costitutiva un atto negoziale, suscettibile di essere impugnato in quanto tale. Se non formula una norma generale, il c.c. detta regole particolari: la nullità del matrimonio può essere domandata anche dopo la morte di uno dei coniugi (non però dal p.m.: art. 125 c.c.); in alcuni casi l’azione di nullità è sottoposta al termine di decadenza di un anno: dalla celebrazione del matrimonio nel caso del rapporto di parentela o di affinità suscettibile di dispensa dall’impedimento (art. 117, comma 4o, c.c.) e nel caso dell’azione di simulazione (art. 123, comma 2o, c.c.); dal raggiungimento della maggiore età , nel caso dell’azione di nullità del matrimonio del minore (art. 117, comma 2o, c.c.). In diversi casi, infine, la nullità è sanata, con un effetto analogo alla convalida del contratto (v. convalida, matrimonio del contratto) annullabile: la nullità del matrimonio del minore è sanata dal raggiungimento della maggiore età o dalla procreazione, se sia accertata la sua volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale (art. 117, comma 2o, c.c.). In altri casi la nullità è sanata dalla coabitazione per un anno: un anno di coabitazione dalla revoca dell’interdizione (art. 119, comma 2o, c.c.); un anno di coabitazione da quando l’incapace naturale ha riacquistato la pienezza delle facoltà mentali (art. 120, comma 2o, c.c.); un anno di coabitazione da quando siano cessate la violenza o le cause del timore e da quando sia stato scoperto l’errore (art. 122, ult. comma, c.c.); un anno di coabitazione dalla celebrazione del matrimonio nel caso di simulazione (art. 123, comma 2o, c.c.). Una ulteriore peculiarità del matrimonio consiste nella efficacia che l’atto di matrimonio nullo produce, fra le parti e rispetto ai terzi, fino a quando non ne sia pronunciata la nullità con sentenza passata in giudicato. Non ci si può sottrarre all’adempimento dei doveri inerenti alla qualità di coniuge adducendo la nullità del matrimonio, allo stesso modo con il quale ci si può sottrarre all’adempimento di una prestazione contrattuale eccependo la nullità del contratto. Fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza che pronuncia la nullità del matrimonio, con conseguente rimozione dello stato civile in precedenza attribuito, si possono esercitare i diritti e si debbono adempiere i doveri che derivano dal matrimonio. In Germania una espressa norma di legge così dispone; da noi il principio corrispondente viene tradizionalmente basato sulla efficacia legislativamente attribuita agli atti dello stato civile: lo stato delle persone, incluso lo stato matrimoniale, è quello che risulta dai registri dello stato civile; oppure viene ricollegato all’efficacia costitutiva della dichiarazione con la quale l’ufficiale di governo dichiara gli sposi uniti in matrimonio. La giurisprudenza precisa che il principio vale anche in pendenza del processo di nullità : i coniugi continuano ad essere considerati tali dalla legge in quanto il matrimonio, ancorche´ impugnato per nullità , seguita medio tempore a dispiegare i suoi normali effetti. Il che vale nei rapporti fra i coniugi come vale di fronte ai terzi, i quali debbono assumere, se legittimari, l’iniziativa del processo di nullità ed attendere il passaggio in giudicato della relativa sentenza per cessare di considerare come coniugati coloro che tali risultano dagli atti dello stato civile. La giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi sull’azione di nullità matrimoniale assunta dall’Inps per contestare il diritto di una vedova alla pensione di reversibilità . La sentenza che dichiara la nullità del matrimonio ha, ben si intende, effetto retroattivo: chi, in costanza del matrimonio nullo, sia stato condannato per bigamia, otterrà una sentenza che dichiara estinto il reato (art. 556, comma 3o, c.p.); l’Inps potrà ripetere, nei limiti della prescrizione, la corrisposta pensione di reversibilità . Tuttavia, la sentenza dichiarativa della nullità non ha effetto retroattivo rispetto ai figli: i figli concepiti in costanza del matrimonio nullo sono figli legittimi, pur essendo stati concepiti da genitori risultanti non uniti in matrimonio (art. 128, commi 2o, e 4o, c.c.). Ancora: se i coniugi avevano contratto il matrimonio in buona fede, ossia ignorando la causa di nullità (cosiddetto matrimonio putativo), oppure se il loro consenso era stato estorto con violenza o determinato da un timore derivante da cause ad essi esterne, il matrimonio produce anche fra le parti gli stessi effetti di un matrimonio valido fino alla sentenza che pronuncia la nullità (art. 128, comma 1o, c.c.). Ne deriva, ad esempio, che ciascun coniuge ha diritto alla successione ereditaria nel patrimonio dell’altro se questi muore prima della sentenza (art. 584 c.c.). Se uno solo dei coniugi era in buona fede o vittima della violenza o del timore, gli effetti del matrimonio valido si verificano solo nei suoi confronti (art. 128, comma 3o, c.c.). Nel caso di bigamia o di incesto (matrimonio fra parenti in linea retta: art. 251 c.c.), se entrambi i genitori erano in mala fede, ossia conoscevano il vincolo di precedente matrimonio di uno di essi o il rapporto di parentela o di affinità esistente fra essi, i figli non hanno diritto allo stato di figli legittimi, ma a quello di figli naturali riconosciuti, senza necessità di un apposito riconoscimento, sempre che ricorra uno dei casi in cui il riconoscimento è consentito (art. 128, commi 4o, e 5o, c.c.). Ma è sufficiente che uno dei genitori fosse in buona fede perche´ il figlio del bigamo o il figlio incestuoso sia legittimo (e qui non si comprende perche´ dallo stato soggettivo dei genitori si faccia dipendere la condizione civile del figlio). La sentenza che dichiara la nullità del matrimonio putativo è , per molti aspetti, equiparata ad una sentenza di divorzio (v.): essa, in definitiva, provoca lo scioglimento del rapporto matrimoniale. Una equiparazione circoscritta nel tempo si manifesta anche nell’art. 129 c.c.: quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad entrambi i coniugi, il giudice adotta i provvedimenti per l’affidamento della prole e può disporre a carico di uno dei coniugi, per un massimo di tre anni, l’obbligo di corrispondere somme periodiche di danaro all’altro che non abbia adeguati redditi propri e, proprio così si esprime la legge, non sia passato a nuove nozze (considerando come precedenti nozze il matrimonio nullo). Inoltre, il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio (ad esempio, l’autore della violenza) è tenuto a corrispondere all’altro una indennità pari almeno al mantenimento per tre anni; e, per il tempo successivo, gli dovrà gli alimenti se mancano altri obbligati (art. 129 bis c.c.). Dalla nullità del matrimonio si distingue, tradizionalmente, la sua inesistenza, come si distingue fra nullità e inesistenza del contratto. Esempio classico di matrimonio inesistente è quello del matrimonio celebrato fra persone dello stesso sesso, che tali risultino dall’atto di celebrazione del matrimonio; altri casi sono quello del matrimonio celebrato per giuoco, quello del matrimonio celebrato sotto falso nome altrui (inesistente per il terzo il cui nome sia stato falsamente utilizzato, ma valido fra i coniugi, se non c’è errore sulla loro identità ), quello del matrimonio senza pubblica celebrazione, con un consenso scambiato in assenza di testimoni o davanti a persona priva della qualità di ufficiale di stato civile (si noti però che il matrimonio celebrato in buona fede davanti ad apparente ufficiale di stato civile è perfettamente valido: art. 113 c.c.). Il matrimonio inesistente è sottratto al regime della nullità matrimoniale: se era stato formato un atto di celebrazione del matrimonio, iscritto nei registri dello stato civile, la sentenza che accerta l’inesistenza del matrimonio ordina la rettifica dell’atto di stato civile, a norma dell’art. 454 c.c.. Neppure si verifica il sopra descritto fenomeno per il quale il matrimonio nullo, fino al passaggio in giudicato della pronuncia di nullità, produce medio tempore i propri effetti.

patti nel matrimonio: il contenuto del vincolo matrimoniale è in tutto e per tutto determinato dalla legge: le parti non fruiscono di facoltà corrispondente a quella concessa ai contraenti dall’art. 1322, comma 1o, c.c. (v. autonomia contrattuale). Esse si limitano a dichiarare di volere contrarre matrimonio; non possono aggiungere patti, ne´ possono sottoporre l’atto a termine (v.) o a condizione (v.). La legge, che nei contratti è solo una fonte di integrazione del contratto, in concorso con la volontà delle parti (art. 1374 c.c.), qui è la sola fonte regolatrice del vincolo. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio; e, se ciò nonostante, il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti (art. 108 c.c.). Del pari si hanno per non apposti i patti contrari al regime legale del rapporto matrimoniale, come ad esempio il patto con il quale i nubendi abbiano escluso la procreazione o quello con il quale abbiano escluso il dovere di fedeltà . Simili patti rendono nullo il matrimonio canonico (per esclusione di bona matrimonii, quali il bonum prolis o il bonum fidelitatis), che li assume come indici rivelatori della assenza di consenso matrimoniale. Si hanno per non apposti nel matrimonio civile: il matrimonio resta valido; quei patti non vincolano i coniugi. Al c.c. basta un reciproco sì, pronunciato davanti all’ufficiale di stato civile, che non sia viziato da incapacità , violenza, timore, errore. Condizioni o termini (come il sì accompagnato dalla precisazione ma solo per tot anni) o patti di qualsivoglia natura impongono all’ufficiale di stato civile di rifiutarsi di dichiarare gli sposi uniti in matrimonio; ma la violazione di questo obbligo da parte dell’ufficiale di governo non comporta nullità del matrimonio, bensì inefficacia delle condizioni, dei termini, dei patti. Se poi patti in deroga agli effetti legali del matrimonio siano conclusi in separata sede, vale l’art. 160 c.c.: gli sposi non possono derogare ne´ ai dritti ne´ ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio. Ciò è espressione del principio per cui la sola volontà delle parti, giuridicamente richiesta, è quella che si esprime nella accettazione del reciproco status di coniuge; a questo status ineriscono diritti e doveri che sono indisponibili per volontà delle parti; e ogni atto di disposizione al riguardo, come quello derivante da termini, condizioni, patti di sorta, è privo di effetti. V. anche matrimonio simulato.

matrimonio per procura: il residente all’estero può contrarre matrimonio senza essere presente alla celebrazione, facendosi rappresentare da altri. Ma occorre l’autorizzazione del tribunale, che la concede solo per gravi motivi; e la procura, che deve essere rilasciata per atto pubblico (v.), perde efficacia se il matrimonio non è celebrato entro centottanta giorni dal suo rilascio (art. 111 c.c.). Si intende che questo procuratore è figura corrispondente al nuncius (v.), mero portavoce della volontà altrui: tutti gli ele menti determinanti del consenso (la decisione sul se e sul chi sposare) sono predeterminati dal rappresentato. V. anche procura, matrimonio per pubblicazione matrimoniale.

promessa di matrimonio: la matrimonio matrimonio, sia essa reciproca o unilaterale, non è vincolante, ne´ obbliga ad eseguire l’eventuale prestazione (ad esempio, una penale in danaro) prevista per il caso di non adempimento (art. 79 c.c.). Anche sotto questo aspetto si manifesta la diversità del matrimonio rispetto al contratto, che invece ammette il contratto preliminare (v. contratto, matrimonio preliminare): il consenso al proprio matrimonio resta, fino all’ultimo momento, un atto del tutto libero e incoercibile della persona. Si è anche, coerentemente, giudicata nulla l’obbligazione assunta da un terzo di corrispondere una somma in caso di inadempimento della promessa. La reciproca matrimonio matrimonio non è però del tutto irrilevante: il promittente può , entro un anno dall’altrui rifiuto di celebrare il matrimonio, domandare la restituzione dei doni fatti a causa della matrimonio matrimonio (art. 80 c.c.) e, dunque, nella presupposizione del futuro matrimonio; e la giurisprudenza comprende fra i doni ripetibili anche le fotografie che si scambiano i fidanzati (mentre tende ad escludere, non trattandosi di doni, la restituzione della corrispondenza). Inoltre, in caso di reciproca matrimonio matrimonio, fatta con atto scritto o risultante dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali, il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla (o quello che, con il proprio comportamento, provochi il giusto motivo di rifiuto dell’altro) è tenuto a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa (art. 81 c.c.), come le spese o le obbligazioni assunte per l’abito nuziale, la stampa delle partecipazioni ecc.

prova del matrimonio: la prova dell’esistenza del vincolo matrimoniale non può essere data se non con l’atto di celebrazione del matrimonio (che l’ufficiale di stato civile forma immediatamente dopo la celebrazione, alla presenza delle parti, che lo sottoscrivono insieme ai testimoni), estratto dai registri dello stato civile (art. 130, comma 1o, c.c.). Non basta, invece, il cosiddetto possesso di stato (art. 130, comma 2o, c.c.), ossia il fatto che due persone si qualifichino come marito e moglie (nomen), si comportino reciprocamente come tali (tractatus) e siano da tutti considerati come membri di una famiglia legittima (fama). Il possesso di stato non è però irrilevante: esso, se conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, ne sana gli eventuali vizi di forma (art. 131 c.c.). Per il caso che i registri dello stato civile siano stati distrutti o smarriti, la matrimonio matrimonio può essere data con ogni mezzo (art. 132 c.c.).

pubblicazioni del matrimonio: v. celebrazione del matrimonio.

matrimonio putativo: è il matrimonio contratto dai coniugi (o dal coniuge) in buona fede, ossia ignorando la causa di nullità , ovvero dai coniugi (o dal coniuge) il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi (art. 128 c.c.). Quando, dunque, vi sia stata buona fede, la quale si presume esistente, fino a prova contraria, il matrimonio produce tutti gli effetti propri di un vincolo valido fino alla sentenza che pronuncia la nullità , sia nei confronti dei coniugi, sia nei confronti della prole nata o concepita durante il matrimonio, nonche´ rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza di nullità. I figli, in altri termini, conservano lo stato di figli legittimi o di figli legittimati per susseguente matrimonio. Questi benefici sono assicurati solo nei confronti del coniuge in buona fede e dei figli, cui non nuoce il fatto che l’altro coniuge sia in mala fede. Per contro, se entrambi i coniugi erano a conoscenza dell’invalidità del matrimonio, al tempo della celebrazione, la dichiarazione di nullità o l’annullamento retroagiscono, e il matrimonio si reputa come se non fosse mai esistito. Tale effetto sfavorevole non si ripercuote anche sui figli, nati o concepiti durante il matrimonio, i quali conservano lo stato di figli legittimi, salvo che l’invalidità del matrimonio dipenda da bigamia o da incesto. Nell’ipotesi di matrimonio annullato per violenza o per timore di eccezionale gravità , la legge prevede, al fine di tutelare quello dei coniugi che abbia subito tali eventi, che anche nei confronti di costui il matrimonio sia considerato produttivo sino alla sentenza che ne dichiari l’invalidità . Per quanto riguarda gli effetti di natura patrimoniale, che derivano quando si verificano rispetto ad entrambi gli ex coniugi, perche´ in buona fede, il giudice può disporre a carico di uno di essi, e a favore dell’altro, per un periodo non superiore a tre anni, l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, commisurate al patrimonio del debitore, purche´ l’ex coniuge creditore non sia passato a nuove nozze e non abbia adeguati redditi propri. Nel caso, invece, in cui l’invalidità del matrimonio sia imputabile a uno dei coniugi o a un terzo, e il matrimonio sia annullato, l’art. 129 bis c.c. prevede che il detto coniuge o il terzo siano obbligati a corrispondere al coniuge in buona fede una congrua indennità, anche in mancanza di prova di danno sofferto, che deve comunque corrispondere al mantenimento per tre anni. Egli è inoltre tenuto a prestare gli alimenti, sempre che non vi siano altri obbligati. Il giudice deve liquidare l’indennità equitativamente, avendo riguardo alla situazione patrimoniale delle parti, alla causa di nullità ecc.. L’azione per ottenere il pagamento dell’indennità si prescrive nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa d’invalidità del vincolo. Tali norme si applicano anche nel caso del matrimonio canonico trascritto, nonche´ nel caso del matrimonio celebrato presso una confessione religiosa (v.) diversa dalla cattolica. V. anche nullità e inesistenza del matrimonio.

matrimonio rato e non consumato: v. matrimonio cattolico.

scioglimento del matrimonio: il matrimonio si scioglie per morte di uno dei coniugi oppure per divorzio(v.).

matrimonio simulato: sotto il nome di simulazione la riforma del diritto di famiglia ha regolato l’ipotesi del matrimonio contratto con l’accordo, fra le parti, di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti derivanti dal matrimonio (art. 123, comma 1o, c.c.). Ev il caso, ad esempio, del matrimonio contratto al solo scopo di far conseguire alla donna straniera la cittadinanza italiana, o al solo scopo di trarre beneficio da una disposizione testamentaria subordinata alla condizione che la persona istituita erede contragga matrimonio, o al solo scopo di legittimare il figlio. La fattispecie dell’art. 123, comma 1o, c.c., viene solitamente ricostruita in questi termini: le parti vogliono, quale effetto derivante dalla celebrazione del matrimonio, l’acquisto dello status di coniuge, ma escludono l’esercizio dei diritti e l’adempimento dei doveri che derivano da questo status. Così inteso, l’art. 123 c.c. è un vero rompicapo: se i diritti e i doveri in parola ineriscono allo status di coniuge, e sorgono in capo alle parti solo in quanto esse abbiano voluto quello status, indipendentemente dal fatto che esse abbiano altresì voluto le conseguenze che ne derivano, come è attestato dagli artt. 108 e 160 c.c., non si comprende perche´ il matrimonio possa essere reso invalido dal fatto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. Si deve tuttavia notare che un patto di tal genere è dall’art. 123 c.c. preso in considerazione non in se´ e per se´ (vogliamo la qualità di coniugi senza gli effetti che ne derivano), ma in quanto segno rivelatore della mancata volizione della qualità di coniugi (se non volete nessuno degli effetti che derivano da questo status, non volete neppure questo status). La norma sarebbe stata più chiara se la si fosse formulata con altra tecnica: il matrimonio si presume non voluto se la sua celebrazione è preceduta o accompagnata dal patto che esclude l’esercizio di tutti i diritti e l’adempimento di tutti i doveri che derivano dal matrimonio. Ev sicuramente irrilevante, del resto, la simulazione relativa, ossia il patto con il quale si escludono alcuni soltanto dei diritti o dei doveri derivanti dal matrimonio, come il solo dovere di fedeltà o il solo debito coniugale: questi patti sono senza effetti, a norma degli artt. 108 e 160 c.c.. E ciò conferma che il patto menzionato dall’art. 123, comma 1o, c.c., in tanto produce effetto invalidante del matrimonio, in quanto esclude la stessa volontà di assumere lo status di coniuge. La nullità del matrimonio è sanata, e l’azione per fare dichiarare la nullità non può essere proposta, se è trascorso un anno dalla celebrazione del matrimonio o se, dopo la celebrazione, le parti hanno convissuto come coniugi per un anno (art. 123, comma 2o, c.c.). Ma, sia detto incidentalmente, sembra congruo riferirsi, in ogni caso, alla convivenza come coniugi: alla mera coabitazione non può attribuirsi effetto sanante la nullità del matrimonio quando non è determinata dalla volontà di vivere come coniugi, ma è imposta, senza convivenza coniugale, da circostanze oggettive, come ad esempio la difficoltà di trovare alloggio. L’accordo di cui all’art. 123, comma 1o, c.c., non deve necessariamente risultare da documento scritto: la giurisprudenza ammette ogni mezzo di prova, anche per testi. Di più : si ritiene che l’accordo possa desumersi da fatti concludenti, come il fatto che gli sposi, celebrato il matrimonio, erano rientrati ciascuno nella propria abitazione, continuando a condurre la vita individuale di prima.

termine nel matrimonio: se le parti aggiungono un termine nel manifestare il consenso matrimoniale, l’ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio; e se, ciò nonostante, il matrimonio è celebrato, il termine si ha per non apposto. V. anche patti nel matrimonio.

trascrizione del matrimonio: è un atto giuridico del genere delle certazioni, ossia un atto che vale a qualificare il fatto complesso del matrimonio canonico, preceduto e accompagnato dal compimento degli adempimenti civilistici, come idoneo a produrre nel diritto dello Stato gli stessi effetti del matrimonio civile. Vi sono due tipi di matrimonio matrimonio: tempestiva e tardiva. La matrimonio matrimonio tempestiva ha luogo quando il parroco trasmette l’atto di matrimonio entro i cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio canonico e l’ufficiale dello stato civile, riscontrato regolare l’atto, essendo stata previamente effettuata la pubblicazione civile ed avendo rilasciato il certificato che nulla osta agli effetti civili del matrimonio canonico, trascrive l’atto nelle ventiquattr’ore dalla sua ricezione. Ai fini di tale trascrizione è indispensabile che le parti, prima di celebrare il matrimonio canonico, effettuino la pubblicazione. La matrimonio matrimonio tardiva consente che il matrimonio produca effetti anche se la richiesta della matrimonio matrimonio non sia stata effettuata dal parroco entro i cinque giorni dalla celebrazione. A tal fine occorre che le parti abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione del matrimonio canonico. La matrimonio tardiva può essere effettuata solo a richiesta di entrambe le parti o di una sola di esse, ma con la conoscenza e senza opposizione dell’altra parte, poiche´ l’acquisto dello status coniugale civile è un diritto personalissimo. Non è perciò ammissibile la matrimonio matrimonio dopo la morte di una delle parti, a meno che questo evento non sopravvenga dopo la richiesta di trascrizione, e l’ufficiale dello stato civile abbia già acquisito agli atti il consenso di entrambe. La matrimonio matrimonio tardiva serve a recuperare gli effetti civili del matrimonio canonico che ab origine era destinato alla trascrizione, poi non avvenuta per ragioni di caso fortuito o di forza maggiore. La matrimonio matrimonio tardiva produce effetti dal momento della celebrazione, ma lascia impregiudicati i diritti legittimamente quesiti dei terzi prima della trascrizione e in contrasto con lo stato coniugale delle parti. C’è chi parla in dottrina anche di una matrimonio matrimonio tempestiva ritardata, consentendo la matrimonio matrimonio anche quando non vi fosse stata la pubblicazione civile, purche´ l’autorità ecclesiastica abbia trascritto l’atto entro i cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio, potendo l’ufficiale dello stato civile trascrivere l’atto di matrimonio dopo aver effettuato la pubblicazione dell’avviso del matrimonio celebrato senza che vi fossero state opposizioni ne´ fossero risultati altri impedimenti volti ad escludere l’efficacia civile del matrimonio. Competente alla matrimonio matrimonio è l’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Questi è tenuto alla matrimonio matrimonio anche se sia emersa l’esistenza di un impedimento civile non derogato o non derogabile, sempre che, effettuata la pubblicazione e trascorsi tre giorni, l’ufficiale dello stato civile abbia rilasciato alle parti un certificato attestante che nulla osta alla matrimonio matrimonio. Questi è tuttavia tenuto ad informare il procuratore della repubblica, affinche´ provveda, se del caso, ad impugnare la matrimonio matrimonio. Sono impedimenti alla matrimonio matrimonio: il precedente matrimonio avente effetti civili contratto tra le parti, o di una di esse con altra persona, poiche´ il matrimonio canonico costituirebbe un bis in idem in contrasto con lo stato libero, requisito fondamentale per contrarre matrimonio; l’interdizione per infermità di mente, poiche´ non può contrarre matrimonio chi non può compiere un altro negozio giuridicamente valido, per quanto il matrimonio non possa essere impugnato ove i coniugi abbiano coabitato un anno dopo la revoca dell’interdizione; l’adozione speciale, il cui rapporto è parificato dalla legge al rapporto di filiazione legittima; l’affinità in linea retta; il delitto; la minore età (su quest’ultimo impedimento la legge prevede che la matrimonio matrimonio possa aver luogo quando l’azione per far valere l’impedimento non sia più proponibile, e cioè quando il minore sia stato preventivamente autorizzato alle nozze dal tribunale (art. 84 c.c.), oppure quando il minore abbia raggiunto la maggiore età e sia da tale momento trascorso un anno). La giurisdizione sulla matrimonio matrimonio è del giudice civile.

vincolo di precedente matrimonio: il matrimonio costituisce un impedimento matrimoniale (v. impedimenti al matrimonio).

violenza nel matrimonio: la violenza è causa di nullità del matrimonio. Il consenso estorto con violenza (art. 122, comma 1o, c.c.) è qui il consenso prestato sotto l’altrui minaccia di un male ingiusto e notevole, da chiunque la minaccia provenga (cosiddetta violenza morale): in linea di massima (ma solo in linea di massima) valgono, per identificare l’ipotesi, i criteri legislativamente previsti riguardo al contratto (v. violenza). La casistica è quanto mai varia: è il caso della ragazza in stato di gravidanza, indotta dai genitori al matrimonio sotto la minaccia di essere, altrimenti, scacciata di casa o il caso dell’uomo che si induce al matrimonio sotto la minaccia che, altrimenti, sarà denunciato per violenza carnale (e qui la causa di nullità deve ritenersi presente non solo quando l’uomo minacciato sia innocente, giacche´ il consenso al matrimonio deve essere per chiunque un libero consenso). Si è , giustamente, dichiarato nullo anche il matrimonio contratto sotto la minaccia del proprio suicidio (se non mi sposi, mi uccido): ipotesi che pure sarebbe difficile far rientrare fra quelle di violenza nel contratto. Ha scarsa importanza domandarsi se in questo ordine di ipotesi rientri anche il consenso dichiarato sotto l’altrui violenza fisica, come nel caso della persona condotta davanti all’ufficiale di stato civile in stato di ipnosi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Qui il consenso, se non è nullo per violenza, è nullo per incapacità naturale di intendere e di volere; le due ipotesi sono sottoposte al medesimo regime (il momento del pieno recupero delle facoltà mentali, cui allude l’art. 120, comma 2o, c.c., coincide con il momento della cessazione della violenza, cui si riferisce l’art. 122, comma 4o, c.c.) (v. anche nullità e inesistenza del matrimonio). D’altra parte, la necessità di prestare il consenso al matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile e nella forma della risposta affermativa alla sua domanda non rende configurabili altre ipotesi di violenza fisica, del genere di quelle che possono verificarsi per i contratti. V. anche matrimonio come atto e come rapporto.

vizi del consenso nel matrimonio: sono matrimonio matrimonio e causa di nullità dello stesso: l’incapacità naturale (v. matrimonio e incapacità naturale); la violenza (v. violenza nel matrimonio); il timore d’eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo (v. consenso al matrimonio determinato da timore); l’errore sull’identità della persona del coniuge (v. errore, matrimonio nel matrimonio); l’errore essenziale su specifiche qualità personali dell’altro coniuge (v. errore, matrimonio nel matrimonio).


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