Enciclopedia giuridica

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Impedimenti al matrimonio

Per contrarre matrimonio sono richieste diverse condizioni o, detto in negativo, è richiesta l’assenza di una serie di impedimenti al matrimonio. Alcune di esse sono condizioni per la validità del matrimonio, e la loro mancanza (cosiddetti impedimenti al matrimonio dirimenti) rende il matrimonio nullo; altre condizioni, invece, non sono richieste per la validità : la loro mancanza (cosiddetti impedimenti al matrimonio impedienti) rende il matrimonio solo irregolare, impone all’ufficiale di stato civile di non celebrarlo; ma il matrimonio, se viene ugualmente celebrato, è valido. Le condizioni per contrarre un valido matrimonio sono così stabilite: a) la maggiore età : i minori di diciotto anni non possono contrarre matrimonio; ma per gravi motivi il tribunale, su istanza dell’interessato ed accertata la sua maturità psicoimpedimenti al matrimoniofisica, può ammettere al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni (art. 84 c.c.). La maturità da accertare è , in sostanza, quella stessa capacità di comprensione e di valutazione che la generalità dei soggetti raggiunge presuntivamente a diciotto anni. La ricorrenza dei gravi motivi è stata, ad esempio, ravvisata nella già esistente convivenza more uxorio; si tende, invece, ad escludere che sussistano gravi motivi per il cosiddetto matrimonio riparatore. Agiscono, a questo riguardo, esigenze di protezione della libertà e spontaneità del volere della minore, sia che questa fosse stata vittima di violenza oppure consenziente. In entrambi i casi è legittimo il dubbio che la minore si induca a fare istanza di autorizzazione al matrimonio solo per il timore che la sua condizione di madre non coniugata possa suscitare riprovazione nel suo ambiente (e, nel primo caso, poteva in passato essere indotta a fare istanza di autorizzazione al matrimonio dalle pressioni su di lei esercitate a favore dell’autore della violenza, non punibile a norma dell’ora abrogato art. 544 c.p. per effetto del cosiddetto matrimonio riparatore). L’attesa di un figlio è , invece, positivamente valutata quando sia accompagnata dal desiderio, serio e consapevole, di dare al nascituro un ambiente familiare formalmente riconosciuto dalla collettività ; oppure quando la minore, osteggiata dai genitori, sia fuggita da casa; b) la sanità mentale: non può contrarre matrimonio l’interdetto (v.) per infermità di mente (art. 85 c.c.); ne´ è valido il matrimonio di chi, al momento della celebrazione, si trovi in stato di naturale incapacità di intendere o di volere (v. incapacità naturale), anche per cause transitorie (art. 120 c.c.); c) la libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio (art. 86 c.c.) e, si intende, da un precedente matrimonio civile (se aveva contratto matrimonio solo religioso, può sposare civilmente altra persona); d) l’assenza di rapporti di parentela (v.), affinità (v.), adozione (v.). In particolare, non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l’adottato e i figli dell’adottante; 9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato. L’impedimento è insuperabile nei casi di cui ai numeri 1 – 2 e 6 – 9; può essere superato nei casi di cui ai numeri 3 e 5 e, se l’affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo, nel caso di cui al numero 4, con autorizzazione del tribunale. Costituisce, infine, impedimento l’omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte (art. 88 c.c.). Sono, invece, impedimenti al matrimonio solo impedienti, che non determinano nullità del matrimonio, la omissione delle pubblicazioni, e il divieto temporaneo di nuove nozze (cosiddetto lutto vedovile): la donna non può contrarre matrimonio se non sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento o dall’annullamento del precedente matrimonio, a meno che questo non sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi (art. 89, comma 1o, c.c.). La ragione del divieto, che cessa dal giorno in cui sia terminata l’eventuale gravidanza (art. 89, comma 3o, c.c.) e può essere rimosso con autorizzazione del tribunale, se è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza (art. 89, comma 2o, c.c.), sta nell’opportunità di evitare che il figlio concepito nel precedente matrimonio nasca in costanza del nuovo matrimonio, determinando incertezza sulla paternità . L’esistenza di uno degli impedimenti al matrimonio, siano essi impedienti o dirimenti, legittima determinati soggetti, privati (i genitori o, in mancanza, altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado; il coniuge, se l’impedimento consiste nel vincolo di precedente matrimonio) o pubblici (il p.m.) a fare opposizione al matrimonio (art. 102 c.c.). L’opposizione è notificata nelle forme dell’atto di citazione agli sposi e all’ufficiale di stato civile (art. 103 c.c.), e produce l’effetto di sospendere la celebrazione del matrimonio fino a quando, con sentenza passata in giudicato, non si sia accertato che l’impedimento non sussiste (e l’opponente, in tal caso, può essere condannato al risarcimento dei danni)


Imo      |      Impegno


 
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