Enciclopedia giuridica

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Impotenza

Ai sensi dell’art. 122 c.c. il matrimonio (v.) può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge; l’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purche´ l’errore riguardi l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale. Sotto tale profilo assume rilievo, soprattutto, l’impotenza, sia essa impotentia coeundi o impotentia generandi (v. impotentia, impotenza coeundi; impotentia, impotenza generandi). Ma è , al riguardo, da considerare che l’impotenza non è , di per se´ sola, causa di nullità del matrimonio: lo è solo se ignota all’altro coniuge al momento della celebrazione del matrimonio. Questa innovazione, introdotta dalla riforma del 1975, supera l’antica concezione del matrimonio come convivenza fra uomo e donna avente per fine essenziale la procreazione. Il matrimonio è valido anche se, per l’impotenza di uno dei coniugi, nota all’altro, la procreazione è esclusa. L’innovazione, peraltro, tiene conto anche della introduzione del divorzio (v.), che offre rimedio al coniuge pentito di avere contratto un matrimonio senza possibilità di rapporto sessuale o di filiazione. La mancata consumazione è , di per se´ , causa di divorzio; ma, se c’è stata consumazione, e ci può essere nel caso di impotentia generandi, occorreranno i tre anni di separazione personale (v. separazione dei coniugi).


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