Enciclopedia giuridica

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Parentela

Ev il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l’una dall’altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote ecc.) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote ecc.). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado; e i gradi, nella linea retta, si computano risalendo da un parente all’altro e contando tutti i parenti intermedi, escluso l’ascendente nei cui confronti si vuole stabilire il grado di parentela (nonno e nipote, ad esempio, sono parenti in secondo grado); nella linea collaterale il grado di parentela tra due persone si determina risalendo dall’una al primo stipite comune, scendendo all’altra e contando il numero di parenti intermedi comprese le due persone fra le quali si vuole determinare la parentela, ma escluso lo stipite comune (così i fratelli sono parenti in secondo grado). In passato, il computo civile dei gradi di parentela differiva dal computo canonico; ma la divergenza è stata eliminata dal codice di diritto canonico del 1983. La parentela può essere legittima (v. parentela legittima) o naturale (v. parentela naturale).

parentela legittima: è parentela parentela quella che lega persone unite da vincoli di sangue derivanti dalla generazione in costanza di matrimonio (e sono tra loro parenti legittimi anche i fratelli consanguinei, figli dello stesso padre ma di madre diversa, o i fratelli uterini, nati dalla stessa madre, ma da padre diverso; mentre sono fratelli germani quelli che hanno comuni padre e madre).

parentela naturale: è quella che lega persone unite da vincolo di sangue contratto fuori del matrimonio.


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