Enciclopedia giuridica

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Adulterio

Consiste nella violazione del dovere di fedeltà coniugale (art. 143, comma 2o, c.c.). Prima della riforma del diritto di famiglia di cui alla l. 19 maggio 1975, n. 151, l’adulterio era espressamente previsto dall’art. 151 c.c. come causa di separazione personale. Nell’attuale regolazione giuridica della famiglia l’adulterio può venire in considerazione come motivo di addebitabilità della separazione personale (v. separazione dei coniugi), non di per se´ , ma solo in quanto abbia prodotto una situazione di intollerabile convivenza coniugale o grave pregiudizio all’educazione della prole; se c’è già stata separazione di fatto o separazione consensuale, o se è già iniziato il processo di separazione giudiziale, con l’ordinanza che autorizza a vivere separati ex art. 708 c.p.c., l’adulterio è motivo di addebitabilità solo se si traduce in comportamenti che offendono il decoro e l’onorabilità dell’altro coniuge (cosiddetta infedeltà apparente ed umiliante).


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