Enciclopedia giuridica

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Vilipendio

Sono numerosi i reati di vilipendio (condotta che viene intesa come manifestazione di disprezzo o dileggio verso qualcosa tenuta a vile) configurati a tutela di varie istituzioni. Esistono difatti forme di vilipendio alla bandiera, alla nazione ed alle istituzioni costituzionali ove l’interesse penalmente tutelato riguarda il prestigio delle massime istituzioni dello Stato (delitti contro la personalità dello Stato), mentre le ipotesi di vilipendio di cadavere o di cimiteri attengono alla tutela della pietà dei defunti ed infine il vilipendio della religione dello Stato (art. 402 c.p.) è posto a tutela della religione cattolica e del sentimento religioso dei cattolici.

vilipendio alla bandiera nazionale: è condotta punibile ex art. 292 c.p.. Agli effetti della legge nazionale, per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

vilipendio alla nazione italiana: trattasi di reato configurato dall’art. 291 c.p.. Per nazione italiana è da intendersi la comunità degli italiani in quanto unità etnicovilipendiosociale. Per essere punibile il vilipendio deve essere posto in essere pubblicamente.

vilipendio contro la religione e i culti ammessi: vilipendere significa esporre con manifestazioni oltraggiose al ludibrio e allo scherno, insomma al disprezzo. Quantunque di regola si estrinsechi con parole (ingiurie volgari e grossolane, contumelie ecc.), il vilipendio può palesarsi anche con scritti, con disegni ed anche con atti o gesti oltraggiosi. Tra i diversi casi in cui una simile condotta rileva come elemento di fattispecie criminose (art. 290, 291, 292 ecc.c.p.), particolare rilievo assume il vilipendio nei delitti contro la religione dello stato e i culti ammessi, puniti con gli artt. 402, 403, 404, 406 c.p.. A differenza che in passato (cfr. artt. 140 ss. c.p. 1889), questi reati vengono oggi considerati non come delitti contro la libertà religiosa bensì come offese arrecate al sentimento religioso. Tuttavia, sembra difficile negare che alcune delle norme appena richiamate che li disciplinano, oltre a svolgere una tale funzione, realizzino anche una garanzia più completa della libertà religiosa, perche´ puniscono come delitto d’azione pubblica il vilipendio pubblico di chi professi una religione o di un ministro di culto (artt. 403, 406 c.p.) e il vilipendio delle cose oggetto di culto, consacrate al culto o destinate necessariamente all’esercizio di esso. La materia disciplinata dagli articoli ora richiamati ha sollevato alcuni problemi interpretativi alla luce del n.1 del Protocollo addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984 tra Italia e S. Sede (l. n. 121 del 1985), che ha dichiarato non più in vigore il principio secondo il quale la religione cattolica era la religione dello Stato. In particolare si è osservato da alcuni come, a stretto rigore, tale dichiarazione dovrebbe comportare il venir meno della tutela del vilipendio che l’art. 402 prevede a favore della religione cattolica, proprio in quanto, appunto, religione dello Stato. Da altri si è poi sostenuto che, con il venir meno della religione dello Stato, sarebbero stati abrogati gli artt. 403 – 405 c.p. in quanto si riferiscono a tale oggetto; peraltro gli stessi rimarrebbero in vigore in forza del richiamo effettuato dal successivo art. 406, con la funzione di specificare i fatti idonei ad offendere tutte le confessioni religiose. Su queste problematiche gli orientamenti giurisprudenziali si sono rivelati non di rado incerti ed a volte persino contraddittori (v. bestemmia).

vilipendio della religione dello Stato: è condotta punibile ex art. 402 c.p.. Secondo la giurisprudenza oggetto della condotta vilipendiosa devono essere i valori eticovilipendiospirituali della religione cattolica, cioè tutto quanto ricomprensibile nel concetto di fede (dogmi, sacramenti, riti ecc.). Ev punito anche il vilipendio di ministro di culto cattolico (art. 403 c.p.) e di cose oggetto o consacrate al culto (art. 404 c.p.), condotte queste ultime punite, seppure meno gravemente, anche se riguardanti culti ammessi nello Stato (art. 406 c.p.).

vilipendio della Repubblica: fattispecie criminosa facente parte dei delitti contro la personalità dello Stato, volta a tutelare il prestigio delle istituzioni costituzionali (art. 290 c.p.). Vilipendere significa disprezzare, dileggiare, offendere pubblicamente (v. personalità , vilipendio dello Stato).

vilipendio delle istituzioni costituzionali: l’art. 290 c.p. sanziona penalmente la condotta di chi pubblicamente vilipende la Repubblica, la Assemblee legislative, il Governo, la Corte Costituzionale, l’ordine giudiziario o le Forze armate. Sono punite anche ipotesi di istigazione al vilipendio (art. 302 e 303 c.p.).

vilipendio delle tombe: a norma dell’art. 408 c.p. è punito chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tomba, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri. Trattasi di illecito ricompreso nei delitti contro la pietà dei defunti, cioè di quel sentimento individuale e collettivo di rispetto per i defunti e le cose mortuarie.

vilipendio di cadavere: è reato configurato dall’art. 410 c.p. per il quale è punito chiunque commetta atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri. Il delitto è aggravato se il cadavere viene deturpato o mutilato o vengano su questo commessi atti di brutalità o di oscenità .


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