Enciclopedia giuridica

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Trattamenti sanitari

Alla libertà personale e al fondamentale diritto di autodeterminazione si collega al principio costituzionale per il quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per legge (art. 32, comma 2o, Cost.). Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, che sono quelli delle vaccinazioni, delle schermografie obbligatorie e simili, dove si impone l’esigenza di proteggere la salute pubblica, il medico non può , senza il consenso del paziente, sottoporlo ad accertamenti sanitari o a cure mediche o ad interventi chirurgici, neppure se il trattamento sia necessario per salvargli la vita. Se il paziente sia in stato di incoscienza, l’intervento medico o chirurgico senza il suo consenso si giustificherà sulla base del generale principio dello stato di necessità (v.) (art. 2045 c.c.); se il paziente è un incapace, il consenso è dato dal suo legale rappresentante (v. incapacità legale). Qui, trattandosi di proteggere la salute dell’incapace, è ammesso, anzi è doveroso il consenso in nome altrui. Ma nel caso specifico dell’aborto della minorenne o della donna interdetta è necessario anche il consenso della donna; non solo: la volontà di abortire della donna incapace e l’autorizzazione del giudice tutelare possono rendere superfluo il consenso dei genitori o dell’esercente la rappresentanza legale (l. n. 194 del 1978).


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