Enciclopedia giuridica

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Tratta

Ev il titolo di credito (v. titoli di credito) contenente l’ordine incondizionato di un soggetto, il traente, ad un altro, il trattario, di pagare una somma di danaro al legittimo portatore del titolo. La cambiale tratta ha struttura di delegazione di pagamento: il trattario è obbligato a pagare solo quando ha accettato e non diviene debitore del portatore del titolo essendo soltanto obbligato a pagare nelle sue mani. Si colloca fra i titoli di credito astratti (v. titoli di credito, tratta astratti): il trattario accettante si obbliga ad adempiere la prestazione così come indicata dal titolo, il quale è la fonte dell’obbligazione da lui assunta (detta per questo obbligazione cartolare). La cambiale tratta è disciplinata dalla legge (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, detta l. camb.), che recepisce il contenuto di precedenti convenzioni internazionali (Convenzione di Ginevra del 1930). Requisiti formali della cambiale tratta (art. 1 l. camb.) sono: 1) la denominazione di cambiale (se la parola cambiale è scritta in lingua straniera occorrerà la parola che in questa corrisponde alla parola italiana cambiale); 2) l’ordine incondizionato di pagare una somma di danaro, che deve essere indicata sia in lettere sia in cifre; in caso di discordanza prevale la cifra scritta in lettere; se figurano due o più somme diverse, vale la minore; 3) il nome del trattario; 4) il nome del prenditore della cambiale tratta; il traente può trarre la cambiale tratta su se stesso, può , cioè , ordinare a se stesso di pagare ad un terzo; 5) la data e il luogo di emissione; se quest’ultimo non è indicato espressamente, sarà quello segnato accanto al nome del traente; 6) il luogo del pagamento; in mancanza di indicazione speciale, si intende luogo del pagamento quello indicato accanto al nome del trattario; 7) la sottoscrizione del traente, in proprio o quale rappresentante altrui; l’imprenditore può sottoscrivere, anziche´ con il proprio nome (v.), con la ditta (v.); 8) se non è indicata la scadenza della cambiale tratta si considera pagabile a vista. Il titolo privo dei predetti requisiti formali non vale come cambiale tratta può valere, qualora ne ricorrano i requisiti, come promessa di pagamento (v. promessa, tratta di pagamento e ricognizione di debito). A seconda della scadenza la cambiale tratta può essere (art. 38 l. camb.): a) a vista: la cambiale tratta è pagabile all’atto della presentazione; il prenditore o il giratario può presentarla quando vuole, ma, salvo clausola diversa, entro un anno dalla data di emissione; b) a certo tempo vista: la cambiale tratta è pagabile dopo che siano decorsi un certo numero di giorni o un certo numero di mesi dopo l’accettazione o il protesto; nella cambiale tratta a vista o a certo tempo vista è possibile aggiungere una clausola con la quale si dispone che la somma da pagare produce interessi; c) a certo tempo data: la cambiale tratta può essere presentata per il pagamento solo quando è decorso dalla data di emissione il termine di giorni o di mesi indicati nel titolo; d) a giorno fisso. Non possono crearsi altri tipi di scadenza diversi dai precedenti. L’emissione di una cambiale tratta consegue ad un preesistente rapporto tra traente e trattario detto rapporto di provvista, che può obbligare il trattario all’accettazione della cambiale tratta. Il debitore che paga la cambiale tratta ha diritto di esigere la consegna del titolo con l’indicazione della quietanza sullo stesso (art. 45 l. camb.). Se il trattario accettante non paga, il prenditore, previa contestazione formale del mancato pagamento mediante protesto (v.), può agire in giudizio contro di lui o rivolgersi al traente, ai giranti o ai loro avallanti (v. regresso). Se il trattario non accetta la cambiale tratta, il prenditore, previa contestazione formale della mancata accettazione mediante protesto, deve rivolgersi al traente. Il debitore della cambiale tratta non può opporre le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con il traente o con i portatori precedenti, salvo che non provi che il prenditore che chiede il pagamento abbia acquistato la cambiale tratta coscientemente a danno del debitore (art. 65, comma 1o, l. camb.).

accettazione della cambiale tratta: dichiarazione del destinatario dell’ordine incondizionato di una cambiale tratta con il quale egli si obbliga a pagare la somma indicata sul titolo verso presentazione dello stesso (art. 33 l. camb.). La dichiarazione resa dal trattario all’atto della presentazione del titolo da parte del traente o di un semplice detentore con la richiesta che il trattario assuma l’obbligazione: la presentazione deve avvenire presso il domicilio del trattario fino alla scadenza (art. 29 l. camb.). La dichiarazione deve essere scritta sul titolo: se è fatta sulla faccia anteriore è sufficiente la prima, viceversa, se è fatta sul retro deve contenere l’inciso per accettazione o visto (art. 30 l. camb.). Il traente può disporre, con espressa menzione sul titolo, che la cambiale tratta (art. 27 l. camb.): a) sia presentata per l’accettazione e in tal caso può fissare un termine entro il quale essa deve avvenire; b) non sia presentata per l’accettazione; c) sia presentata per l’accettazione non prima di un certo termine. La cambiale tratta a certo tempo vista deve essere presentata al trattario per l’accettazione entro un anno dalla sua data. L’tratta tratta deve essere incondizionata, ma il trattario può limitarla a parte della somma: ogni modifica al contenuto della cambiale tratta apportata dal trattario in sede di accettazione è considerata rifiuto dell’accettazione ai fini della esercitabilità dell’azione di regresso (v. azione, tratta di regresso). Il trattario, tuttavia, resta obbligato nei termini della dichiarazione di accettazione. Se il trattario non paga la cambiale tratta alla scadenza il portatore della cambiale tratta ha azione cambiaria (v. azione, tratta cambiaria) diretta contro di lui per l’importo della cambiale tratta. Se il trattario cancella la dichiarazione di accettazione prima di restituire il titolo, l’tratta tratta si ha per rifiutata: in caso di dubbio la cancellazione è considerata compiuta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo (art. 34, comma 1o, l. camb.). Tuttavia, se il trattario ha comunicato per iscritto la propria tratta tratta al portatore o ad altro giratario o al traente, è obbligato verso di essi nei termini dell’accettazione. La cambiale tratta può circolare anche prima dell’accettazione del trattario: ciascuno dei successivi giratari del titolo non ancora accettato assume la qualità di latore dell’ordine del traente.

bollo prescritto per la cambiale tratta: è il modulo bollato predisposto per la redazione della dichiarazione cambiaria e comprovante il pagamento dell’imposta sulla cambiale tratta. Esso non è necessario alla validità della cambiale tratta: la dichiarazione cambiaria può essere scritta su un comune pezzo di carta; necessari per la validità della cambiale tratta sono solo i requisiti indicati dalla legge (art. 1 l. camb.). La cambiale tratta non in regola con il bollo non può , però , essere fatta valere come titolo esecutivo (art. 104 l. camb.), cioè non consente al prenditore di promuovere azioni esecutive contro gli obbligati cambiari senza prima ottenere una sentenza che accerti la natura cambiaria del titolo e condanni gli obbligati cambiari al pagamento della somma indicata sulla stessa (art. 474 n. 2 c. p. c.).

cambiale tratta a certo tempo data: v. tratta.

cambiale tratta a certo tempo vista: v. tratta.

cambiale tratta a giorno fisso: v. tratta.

cambiale tratta a vista: v. tratta.

cambiale tratta di favore: è la cambiale tratta accettata senza sottostante obbligazione del trattario (favorente) verso il traente (favorito), ed emessa al solo scopo di consentire al traente la negoziazione o lo sconto della cambiale tratta stessa. In tal modo, se il trattario è persona solvibile, il traente può facilmente dare la cambiale in pagamento o ottenere credito grazie ad essa. Il traente favorito è , di solito, obbligato a fornire al favorente la necessaria provvista, qualora quest’ultimo sia richiesto del pagamento.

cambiale tratta di rivalsa: è la cambiale tratta dal titolare dell’azione di regresso su uno degli obbligati di regresso e pagabile a vista presso il domicilio di questi (art. 59, comma 1o, r.d. n. 1669 del 1933). Funzione della tratta tratta è la monetizzazione del credito verso gli obbligati di regresso: esso diviene il rapporto di provvista (v. rapporto, tratta di provvista) della nuova cambiale tratta. L’ammontare della tratta tratta comprende (art 59, comma 2o, r.d. cit.): 1) l’ammontare della cambiale tratta con gli interessi; 2) gli interessi della scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo oppure al tasso legale; 3) le spese per il protesto e le altre spese eventualmente sostenute; 4) il diritto di provvigione; 5) la tassa di bollo della tratta tratta. L’ammontare del titolo è diverso a seconda che questo sia tratto dal portatore o da un girante. Nel primo caso, l’ammontare è determinato secondo il corso di una cambiale tratta a vista, tratta dal luogo ove la cambiale tratta originaria era pagabile sul luogo del domicilio dell’obbligato di regresso trattario. Nel secondo, l’ammontare è determinato secondo il corso di una cambiale tratta a vista, tratta dal luogo in cui il traente della tratta tratta ha il proprio domicilio, sul luogo del domicilio dell’obbligato di regresso trattario (art. 59, comma 3o, r.d. cit.). Alcuni autori ritengono che la tratta tratta debba necessariamente essere accettata; altri, invece, ritengono che l’accettazione di una tratta tratta aggravi la condizione dell’obbligato di regresso accettante, il quale diviene obbligato principale di un nuovo titolo perdendo, così, la facoltà di opporre le eccezioni opponibili a colui che agisce in regresso. Chi effettua il pagamento della tratta tratta ha diritto di ottenere il possesso non solo del predetto titolo, ma anche del titolo sulla base del quale è stata emessa la tratta tratta. La tratta tratta ha, nella pratica, scarsissima rilevanza.

cambiale tratta domiciliata: è la cambiale tratta in cui il luogo indicato per il pagamento è il domicilio di un terzo. Il domicilio del terzo può trovarsi anche in un comune diverso da quello ove ha domicilio l’obbligato principale (art. 4, comma 1o, l. camb.). La tratta tratta è detta propria nel caso in cui il portatore deve non solo presentare la cambiale tratta al domicilio del terzo, ma deve presentarla alla persona del terzo, che provvede al pagamento; viceversa è detta tratta tratta impropria nel caso in cui il portatore del titolo deve presentare la cambiale tratta al domicilio del terzo e quivi il pagamento viene eseguito dal trattario. Se le parti non hanno convenuto nulla, la tratta tratta si considera propria (art. 4, comma 1o, l. camb.).

cambiale tratta e azione revocatoria fallimentare: l’azione revocatoria fallimentare (v. azione, tratta revocatoria fallimentare) non può essere esercitata nei riguardi del pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso (v. azione, tratta cambiaria di regresso). Il curatore del fallimento (v.) può , tuttavia, provare che l’ultimo obbligato in via di regresso conosceva l’insolvenza dell’obbligato principale quando ha emesso o girato la cambiale ed esigere da questi il versamento della somma riscossa (art. 68 r.d. n. 267 del 1942). In questo caso il curatore del fallimento può esercitare l’azione revocatoria fallimentare solo se il pagamento è avvenuto entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (art. 67, comma 2o, e 68 r.d. n. 267 del 1942).

cambiale tratta in bianco: è la cambiale tratta nella quale i requisiti formali richiesti obbligatoriamente dalla legge non sono posti al momento dell’emissione del titolo, ma successivamente in forza dell’accordo tra debitore e creditore (patto di riempimento) intervenuto al momento dell’emissione del titolo. La cambiale tratta può circolare in bianco fino al momento del riempimento. La violazione del patto di riempimento da parte di chi riempie il titolo può essere opposta dal debitore al portatore del titolo solo se questi è in mala fede o in colpa grave, cioè se questi conosce i termini del patto di riempimento o avrebbe dovuto conoscerli usando l’ordinaria diligenza (art. 14 l. camb.). Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale tratta dopo tre anni dal giorno dell’emissione del titolo, ma la decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, cui il titolo sia pervenuto già completo. La giurisprudenza di Cassazione ritiene che, in ogni caso, la cambiale tratta debba contenere, al momento dell’emissione, la sottoscrizione del traente; è superflua, invece, l’indicazione del prenditore. La giurisprudenza di merito ha ritenuto che per aversi tratta tratta, occorre che il documento abbia già assunto al momento dell’emissione, la configurazione di potenziale titolo cambiario e che, in ogni caso, deve essere indicato il nome cambiale.

cambiale tratta incompleta: è la cambiale tratta mancante dei requisiti essenziali (art. 1 l. camb.) per semplice errore dell’emittente. Quest’ultima circostanza distingue la tratta tratta dalla cambiale tratta in bianco. La prevalente giurisprudenza ritiene che la cambiale tratta sia nulla e che la relativa eccezione sia opponibile dal debitore a qualsiasi portatore del titolo, anche se ignaro del successivo arbitrario riempimento da parte di un possessore intermedio: il rischio connesso all’errore dell’emittente è in tal modo addossato al portatore di buona fede del titolo. La dottrina prevalente, tuttavia, equipara la tratta tratta alla cambiale tratta in bianco (v.) e ritiene che sia valida: pertanto, se il traente ha emesso una tratta tratta e un successivo prenditore l’ha arbitrariamente riempita, il difetto di autorizzazione a riempire il titolo non può essere eccepito al terzo di buona fede.

cambiale tratta in protesto: v. protesto, tratta di cambiale tratta.

girata della cambiale tratta: è la dichiarazione di girata (v.) posta su una cambiale tratta. Essa ha l’effetto comune a tutti i titoli di credito all’ordine, di trasferire il possesso qualificato del bene; inoltre rende il girante obbligato cambiario di regresso (v.) verso tutti i successivi giratari: il girante è obbligato verso costoro in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento del trattario. Tutte le obbligazioni nascenti da girata sono tra loro indipendenti (principio di autonomia delle firme cambiarie): pertanto ogni girata è valida anche se non lo è la girata precedente. Il traente può inserire nella cambiale tratta l’inciso non all’ordine, con l’effetto di rendere il titolo trasferibile solo con la forma della cessione dei crediti (art. 15, comma 2o, l. camb.). La cambiale tratta può essere girata anche al trattario, al traente o a qualunque obbligato, il quale può nuovamente girare la cambiale tratta, senza che operi l’estinzione dell’obbligazione per confusione (art. 1253 c.c. e art 15, comma 3o, l. camb.). La girata deve essere incondizionata: l’eventuale condizione apposta si ha per non scritta. La girata parziale è nulla e quella al portatore (v. girata, tratta al portatore) vale come girata in bianco (v. girata, tratta in bianco). La girata deve essere scritta sulla cambiale tratta o su un foglio ad essa attaccato (foglio di allungamento) (v.) e deve essere sottoscritta dal girante (art. 17 l. camb.). La girata trasferisce tutti i diritti inerenti la cambiale tratta. Se la girata è in bianco il portatore può : 1) riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona; 2) girare la cambiale tratta di nuovo in bianco o a persona determinata; 3) trasmettere la cambiale tratta ad un terzo, non riempiendo la girata o non girando il titolo (art. 18 l. camb.). Il girante è considerato legittimo portatore se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco (art. 20 l. camb). La girata cui è apposta la clausola valuta per l’incasso, per l’incasso, per procura o altra che implichi un mandato del girante al giratario, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla se non per procura; gli obbligati possono opporre al giratario solo le eccezioni opponibili al girante (art. 22, commi 1o e 2o, l. camb.). Se la girata contiene la clausola voluta in garanzia, voluta in pegno, o altra che implichi la costituzione di un pegno tra il girante e il giratario, il portatore può esercitare tutti i diritti relativi alla cambiale tratta, ma non può girarla se non per procura (art. 23, comma 1o, l. camb.). La girata compiuta dopo la scadenza della cambiale tratta è equivalente ad una girata anteriore. Se però la girata è compiuta dopo il protesto (v.) per mancato pagamento o dopo il termine per levare protesto, essa produce solo gli effetti di una cessione ordinaria (art. 24, comma 1o, l. camb.).

novazione di cambiale tratta: v. patto di rinnovo della cambiale tratta.

pagamento della cambiale tratta: è la prestazione cui ha diritto il possessore della cambiale tratta che giustifichi il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco (art. 20 l. camb.). Egli deve presentare il titolo al debitore principale (trattario accettante) alla data del pagamento o in uno dei due giorni successivi (art. 43 l. camb.). Il debitore, al momento del pagamento, ha l’onere di accertare la regolare continuità delle girate, ma non l’autenticità delle firme dei giranti. Il prenditore deve presentare la cambiale tratta nel luogo e all’indirizzo indicato sul titolo: qualora quest’ultimo non sia indicato, la cambiale tratta può essere presentata in uno dei seguenti luoghi: 1) al domicilio del trattario o della persona designata a pagare per lui; 2) al domicilio dell’accettante per l’intervento; 3) al domicilio del indicato al bisogno (art. 44 l. camb.). Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale e deve rilasciare quietanza di pagamento al trattario che ha effettuato il pagamento e la richiede (art. 45 l. camb.). Il portatore non è obbligato ad accettare il pagamento della cambiale tratta prima della scadenza: il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo (art. 46 l. camb.). La cambiale tratta è sempre pagabile in moneta avente corso legale nel luogo del pagamento, anche se sul titolo è indicata una somma in moneta estera (art. 47 comma 1o, l. camb.). Se il debitore principale rifiuta il pagamento, il portatore, fatto constatare ritualmente il rifiuto del debitore principale mediante protesto (v. protesto, tratta di cambiale tratta), potrà rivolgersi agli obbligati in via di regresso: al traente, ai giranti ed ai loro avvallanti. L’obbligato di regresso che paga la cambiale tratta ha azione di regresso (v. azione, tratta di regresso), entro sei mesi dal pagamento, nei confronti degli obbligati precedenti. Oggetto di detta azione sono: la somma pagata, gli interessi legali decorsi dalla data del pagamento, le spese sostenute in conseguenza del pagamento.

patto di rinnovo della cambiale tratta: è il patto tra traente e trattario in forza del quale quest’ultimo può , alla scadenza del termine per il pagamento, scegliere se pagare l’importo della cambiale tratta oppure sottoscrivere un nuovo titolo con diversa scadenza, oppure ancora eseguire un pagamento parziale e sottoscrivere un nuovo titolo per il residuo. Il patto è un accordo extracartolare, solitamente accessorio al rapporto di provvista e concluso all’atto dell’emissione del titolo originario. Se il titolo originario viene restituito al trattario o distrutto all’atto dell’emissione del nuovo, si avrà novazione (art. 1230 c.c.); diversamente, la dottrina ritiene che il rinnovo della cambiale tratta non produca estinzione dell’obbligazione nascente dal titolo originario e dell’eventuale avallo che la garantiva, anche se non riprodotto nella cambiale rinnovata. In tal modo si avranno due cambiali a fronte del medesimo debito, e il creditore potrà agire sia in forza del nuovo, sia, qualora il nuovo sia invalido, in forza del vecchio titolo.

protesto della cambiale tratta: v. protesto, tratta di cambiale tratta.

protesto per mancata accettazione della cambiale tratta: v. protesto, tratta di cambiale tratta.

rapporto di provvista nella cambiale tratta: è il rapporto intercorrente tra il traente ed il trattario di una cambiale tratta, in forza del quale il primo è creditore del secondo. Esso giustifica, dal punto di vista economico, l’emissione della cambiale tratta e l’accettazione di essa da parte del trattario. Spesso l’accettazione della cambiale tratta si pone per il trattario come obbligazione accessoria al rapporto di provvista. V. rapporto, tratta di provvista.

rapporto di valuta nella cambiale tratta: è il rapporto intercorrente tra il traente e il primo prenditore della cambiale tratta, grazie al quale il primo è debitore del secondo. Esso giustifica il trasferimento della proprietà della cambiale tratta e del credito in essa incorporato, tra i predetti, senza tuttavia che il rapporto risulti dal titolo, che per questo e detto astratto (v. titoli di credito, tratta astratti).

requisiti formali della cambiale tratta: v. tratta.

riempimento della cambiale tratta in bianco: v. cambiale tratta in bianco.

rinnovo della cambiale tratta: v. patto di rinnovo della cambiale tratta.

scadenza della cambiale tratta: v. pagamento della cambiale tratta.

tratta senza spese: v. protesto, tratta della cambiale tratta.

tratta senza protesto: v. protesto, tratta della cambiale tratta.


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