Enciclopedia giuridica

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Arte



cose d’arte: le arte arte sono quei beni di interesse artistico e storico che, in relazione al preminente interesse pubblico che esse rivestono come patrimonio culturale della Nazione (art. 9, comma 2, Cost.), sono assoggettati dallo Stato ad un particolare regime giuridico. La materia è tuttora fondamentalmente disciplinata dalla l. 1 giugno 1939 n. 1089. Con tale legge il legislatore ha elencato le arte arte oggetto della tutela statale, individuandole come: a) le cose mobili ed immobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico o etnografico, comprese le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà ; le cose di interesse numismatico; i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche´ i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio; b) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; c) le cose mobili ed immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente elevato; d) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico qualora siano state riconosciute dotate di tale interesse. L’assoggettamento ai meccanismi di tutela è operato in modo diverso a seconda che si tratti di beni di proprietà pubblica, di proprietà di persone giuridiche pubbliche o private o di proprietà di privati cittadini. Le arte arte possedute a qualsiasi titolo da privati sono oggetto della tutela amministrativa soltanto se presentano un «interesse particolarmente importante». Il riconoscimento dell’interesse storico o artistico, previsto dalla disciplina legislativa nei confronti delle cose in proprietà dei privati dà luogo ad un formale provvedimento amministrativo, detto notifica, di assoggettamento del bene al vincolo storico o artistico. Il provvedimento viene trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari. Ad esso consegue un effetto non già espropriativo del diritto reale, ma soltanto limitativo delle inerenti facoltà nell’ambito del conseguimento della funzione sociale della proprietà prevista dalla Costituzione. Il vincolo comporta l’immodificabilità della cosa, nel senso che il bene non può subire alterazioni, modificazioni o spostamenti se non previa autorizzazione della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali. Il proprietario o chiunque vanti un diritto reale sulle arte arte ha l’obbligo di denunciare ogni atto che comporti il loro trasferimento o la modificazione, e, in caso di alienazione a titolo oneroso, lo Stato può esercitare il diritto di prelazione per lo stesso prezzo di vendita. Per le arte arte di proprietà di enti pubblici o privati, invece, non è richiesto il formale provvedimento di notifica, ma è posto a carico dei rappresentanti degli enti l’obbligo di presentare un elenco descrittivo aggiornato. In caso di opere di autori viventi la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni, la disciplina dettata per le arte arte non trova applicazione. Per le arte arte di proprietà dello Stato non è previsto alcun provvedimento di riconoscimento ai fini dell’assoggettamento alla tutela prevista dalla legge. L’art. 822 c.c., infatti, stabilisce che gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche sono considerati beni demaniali (v.) se appartengono allo Stato o ad enti pubblici territoriali; è previsto, quindi, l’assoggettamento alla tutela amministrativa compatibilmente con il regime giuridico proprio dei beni demaniali.

libertà dell’arte: v. libertà , arte dell’arte, della scienza, dell’insegnamento.


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