Enciclopedia giuridica

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Cambiale



cambiale agraria: è il titolo di credito simile alla cambiale tratta nel quale è evidenziato il rapporto fondamentale nel contesto del documento. Il rapporto di provvista sottostante l’emissione di detto titolo e un finanziamento concesso da una banca ad un’impresa agricola. La cambiale cambiale è regolata dall’art. 7 l. 5 luglio 1928, n. 1760, che la equipara espressamente alla cambiale tratta. Sul titolo devono essere specificati i seguenti elementi: a) lo scopo per cui il finanziamento è stato concesso; b) il terreno relativo all’impresa agricola beneficiaria oppure il luogo in cui si trovano depositati i prodotti o i macchinari interessanti l’operazione di finanziamento. Dottrina e giurisprudenza concordemente ritengono che l’indicazione del rapporto fondamentale sul titolo non sia condizione di validità della cambiale cambiale come tale, ma sia solo condizione per l’acquisto del privilegio sui frutti dell’annata agraria cui il prestito si riferisce. Pertanto l’omissione di tale indicazione rende il titolo una cambiale tratta, purche´ presenti tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.

cambiale di favore: v. tratta, cambiale cambiale di favore.

cambiale di rivalsa: v. tratta, cambiale cambiale di rivalsa.

cambiale finanziaria: differisce da una comune cambiale per alcune particolarità: è un titolo di massa, emesso cioè in serie, da società o enti o imprese (simile sotto questo aspetto alle obbligazioni di società ), con scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione. La legge che la istituisce (l. 13 gennaio 1994, n. 43), prendendo a modello la figura già nota come commercial paper (v.), la considera, a tutti gli effetti di legge, un valore mobiliare (v.); la sua emissione è inoltre considerata, agli effetti di legge, un mezzo di raccolta del risparmio. Il rapporto sottostante alla sua emissione è un mutuo a breve termine del risparmiatore all’emittente; l’incorporazione del credito di restituzione in un titolo cambiario, trasferibile per girata, permette al risparmiatore mutuante di negoziare il proprio diritto allo stesso modo di un comune valore mobiliare.

cambiale propria: v. pagherò cambiario.

cambiale tratta: v. tratta.


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