Enciclopedia giuridica

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Coabitazione



coabitazione dei coniugi : la coabitazione coabitazione per un anno può sanare, in determinati casi, la nullità del matrimonio (v. matrimonio, nullità e inesistenza del coabitazione): un anno di coabitazione dalla revoca dell’interdizione (art. 119, comma 2o, c.c.); un anno di coabitazione da quando l’incapace naturale ha riacquistato la pienezza delle facoltà mentali (art. 120, comma 2o, c.c.); un anno di coabitazione da quando siano cessate la violenza o le cause del timore e da quando sia stato scoperto l’errore (art. 122, ult. comma c.c.); un anno di coabitazione dalla celebrazione del matrimonio nel caso di simulazione (art. 123, comma 2o, c.c.).

obbligo dei coniugi alla coabitazione : dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla coabitazione (art. 143, comma 2o, c.c.). Viene meno per la giusta causa di cui all’art. 146, comma 1o, c.c.: in presenza cioè di circostanze che rendano non tollerabile la coabitazione; e vale, in ogni caso, come giusta causa di allontanamento la proposizione della domanda di separazione giudiziale o di nullità del matrimonio o di divorzio (art. 146, comma 2o, c.c.).


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