Ente  a competenza generale in materia  di ricerca  scientifica  (v. ricerca scientifica).  Configurato come  organo  dello  Stato  dotato di personalità giuridica  e gestione  autonoma dal d. leg. lgt. 1o  marzo  1945, n. 82, inizialmente svolgeva  attività  di promozione e coordinamento della  ricerca universitaria ed  extrauniversitaria. Progressivamente ha  assunto  compiti  di diretto svolgimento  dell’attività  di ricerca.  In  base  alla  l. 9 maggio  1989, n. 168, il cnr è  inquadrato esplicitamente nella  categoria  degli  enti  di ricerca  non strumentale (v. enti di ricerca), sottoposti alla  vigilanza  del Ministero dell’università  e della  ricerca  scientifica  e tecnologica:  alla  funzione principale di produzione diretta della  ricerca,  si affiancano  ora  compiti  di promozione della  ricerca  universitaria, di predisposizione e realizzazione dei grandi  progetti di ricerca,  di consulenza a favore  delle  P.A..  (Diamanti). 
 organizzazione del cnr : sono  organi  direttivi  del cnr il presidente, di nomina governativa, il consiglio  di presidenza ed  la giunta  amministrativa. Sono organi  consultivi  i comitati  nazionali  di consulenza,  nei quali  è rappresentata la comunità  scientifica  delle  università  e (parzialmente)  degli enti  pubblici  di ricerca,  e l’assemblea  plenaria dei comitati  nazionali.  Sono strutture di ricerca  del cnr gli istituti,  per  lo svolgimento  di attività  di carattere permanente, ed  i centri  istituiti  presso  università  o altre amministrazioni pubbliche a carattere temporaneo (v. enti di ricerca). (Diamanti). 		
			
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