Enciclopedia giuridica

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Università

Il termine università è riservato, in base all’art. 10 del d.l. 1o ottobre 1973, n. 580, ai soggetti abilitati dall’ordinamento a rilasciare titoli di studio aventi valore legale (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca). Compiti primari delle università sono: l’insegnamento superiore e la ricerca scientifica. Si propongono il fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura necessaria per l’esercizio degli uffici e delle professioni (art. 1, t.u. sull’istruzione superiore, l. 31 agosto 1933, n. 1592). Svolgono attività didattica nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti (professori ordinari, associati e ricercatori) e dell’ordinamento didattico nazionale; operano come sedi primarie di ricerca scientifica nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dell’autonomia delle singole strutture scientifiche. (Diamanti).

autonomia dell’università: le università hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Il riconoscimento del diritto di darsi ordinamenti autonomi, è sancito nell’ultimo comma dell’art. 33 della Costituzione. Una prima attuazione della disposizione costituzionale è contenuta nella l. n. 168 del 1989, che disciplina, tra l’altro, la potestà statutaria e regolamentare degli atenei, prevedendo, in particolare, l’adozione, con decreto del rettore, di un regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità in ogni università. Di recente, l’art. 5 della l. 23 dicembre 1993, n. 537, ha esteso l’autonomia finanziaria delle università, attribuendo ad esse la gestione delle risorse assegnate e la programmazione delle proprie attività senza vincoli di destinazione imposti dal bilancio dello Stato. (Diamanti).

organizzazione dell’università: lo statuto, nel rispetto delle norme nazionali e dei vincoli indicati dalla l. 9 maggio 1989, n. 168, disciplina l’organizzazione generale dell’università ed è adottato con decreto rettorale, su deliberazione del senato accademico integrato, previo parere del consiglio di amministrazione. Le università sono costituite da facoltà e da dipartimenti: la facoltà è una struttura didattica che organizza e coordina un singolo corso di laurea o corsi di diploma universitario; il dipartimento è una struttura di ricerca che amministra e coordina i fondi ed i contributi per la ricerca, con una propria autonomia ed un proprio bilancio. Il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dalla l. n. 168 del 1989, svolge funzioni di indirizzo e programmazione generale dello sviluppo del sistema universitario. Organi consultivi del ministero sono: il Consiglio universitario nazionale, composto da rappresentanti del corpo docente e non docente delle università, e degli studenti; la Conferenza dei rettori, espressione, invece, degli interessi e delle esigenze dei singoli atenei. (Diamanti).

università statale e non statale: lo Stato provvede all’istituzione delle università statali ed al loro mantenimento, mentre le università non statali (cosiddette libere) si costituiscono su iniziativa di enti e di privati e godono di finanziamenti privati, anche se lo Stato contribuisce annualmente alle spese per il loro funzionamento (l. 29 luglio 1991, n. 243). (Diamanti).


Universitas personarum      |      Università cattolica


 
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