Il termine università è  riservato,  in base  all’art.  10 del d.l. 1o  ottobre 1973, n. 580, ai soggetti  abilitati  dall’ordinamento a rilasciare  titoli  di studio  aventi  valore legale  (diploma universitario, diploma  di laurea,  diploma  di specializzazione e dottorato di ricerca).  Compiti  primari  delle  università sono:  l’insegnamento superiore e la ricerca  scientifica.  Si propongono il fine di promuovere il progresso della  scienza  e di fornire  la cultura  necessaria  per  l’esercizio  degli uffici e delle  professioni (art.  1, t.u.  sull’istruzione  superiore, l. 31 agosto 1933, n. 1592). Svolgono  attività  didattica nel rispetto  della  libertà  di insegnamento dei docenti  (professori ordinari, associati  e ricercatori) e dell’ordinamento didattico nazionale;  operano come  sedi primarie di ricerca scientifica  nel rispetto  della  libertà  di ricerca  dei docenti  e dell’autonomia delle  singole  strutture scientifiche.  (Diamanti). 
 autonomia dell’università:  le università hanno  personalità  giuridica  ed  autonomia amministrativa, didattica e disciplinare  nei limiti stabiliti  dalle  leggi dello Stato.  Il riconoscimento del diritto  di darsi  ordinamenti autonomi, è  sancito nell’ultimo  comma  dell’art.  33 della  Costituzione. Una  prima  attuazione della  disposizione  costituzionale è  contenuta nella  l. n. 168 del 1989, che disciplina,  tra  l’altro,  la potestà  statutaria e regolamentare degli  atenei, prevedendo, in particolare, l’adozione,  con  decreto del rettore, di un regolamento per  l’amministrazione, la finanza  e la contabilità  in ogni  università. Di recente, l’art. 5 della  l. 23 dicembre  1993, n. 537, ha  esteso  l’autonomia finanziaria  delle  università, attribuendo ad  esse  la gestione  delle  risorse  assegnate e  la programmazione delle  proprie attività  senza  vincoli di destinazione imposti  dal bilancio  dello  Stato.  (Diamanti). 
 organizzazione dell’università:  lo statuto, nel rispetto  delle  norme  nazionali  e dei vincoli indicati  dalla  l. 9 maggio  1989, n. 168, disciplina  l’organizzazione generale dell’università ed  è  adottato con  decreto rettorale, su deliberazione del senato  accademico  integrato, previo  parere del consiglio  di amministrazione. Le  università sono  costituite  da  facoltà  e da  dipartimenti: la facoltà  è  una  struttura didattica che organizza  e coordina un  singolo  corso  di laurea  o corsi di diploma  universitario; il dipartimento è  una  struttura di ricerca  che amministra e coordina i fondi  ed  i contributi per  la ricerca,  con  una  propria autonomia ed  un  proprio bilancio.  Il Ministero dell’università e della  ricerca scientifica  e tecnologica,  istituito  dalla  l. n. 168 del 1989, svolge  funzioni  di indirizzo  e programmazione generale dello  sviluppo  del sistema universitario. Organi  consultivi  del ministero sono:  il Consiglio  universitario nazionale,  composto da  rappresentanti del corpo  docente e non  docente delle università, e degli  studenti;  la Conferenza dei rettori, espressione, invece,  degli interessi  e delle  esigenze  dei singoli atenei.  (Diamanti). 
 università statale e non statale:  lo Stato  provvede  all’istituzione  delle  università statali  ed  al loro  mantenimento, mentre le università non  statali  (cosiddette libere)  si costituiscono su iniziativa  di enti  e di privati  e godono  di finanziamenti privati,  anche  se lo Stato  contribuisce annualmente alle  spese  per  il loro funzionamento (l. 29 luglio 1991, n. 243). (Diamanti). 		
			
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