insegnamento della religione cattolica:  la Costituzione italiana  pone  norme  generali  (artt.  33, commi  3o  e 4o) a garanzia  del diritto  di enti  e privati  di istituire  scuole  per  esercitare l’attività  di insegnamento. Gli  artt.  9 e 10 dell’Accordo 18 febbraio  1984 (l. n. 121 del 1985), oltre  agli artt.  5 e 6 del Protocollo Add.,  hanno  aggiornato la materia  già  disciplinata dal Concordato del ‘29 (artt.  35, 36  – 40), garantendo l’insegnamento insegnamento nelle  scuole  pubbliche non  universitarie e la libertà  della  Chiesa  di costituire  e gestire  propri  istituti  di insegnamento, escluso qualsiasi  tipo  di intervento dell’autorità  scolastica  italiana.  A  livello  di insegnamento universitario, lo Stato  riconosce  le lauree  in teologia  ed  i diplomi  rilasciati da  istituti  pontifici.  Riguardo alle  confessioni  religiose  di minoranza con  le quali  lo Stato  ha  concluso  intese,  la legge dispone  il riconoscimento e le modalità  di esercizio  della  libertà  di istruzione,  nonche´  il riconoscimento dell’esercizio  dell’insegnamento di religione  nella  scuola  pubblica  (l. n. 449 del 1988 artt. 9, 10 e 15 della  Tavola  Valdese;  l. n. 516 del 1988 art.  10 per  le Chiese Avventiste; l. n. 517 del 1988 art.  9 per  la ADI;  l. n. 101 del 1989 art.  11, comma  4o, per  le Comunità  ebraiche), ed  anche  il riconoscimento delle lauree e diplomi  rilasciati  da  tali  confessioni  religiose.  L’insegnamento della  religione nelle  scuole  pubbliche potrebbe comportare una  illegittima  costrizione verso chi non  crede:  è  stata  a ciò  disposta  la facoltà  di scelta  da  esercitarsi personalmente dall’interessato, sull’avvalersi  o meno  dell’insegnamento insegnamento.  
 libertà  della chiesa nell’insegnamento:  la Costituzione italiana  sancisce  il principio  della insegnamento insegnamento, riconoscendo il diritto  ad  enti  e privati  di istituire  scuole  ed  istituti  di educazione, comprese istituzioni  di alta  cultura,  università  ed  accademie,  assicurando loro  piena  libertà  nella  funzione  di insegnamento (art.  33 Cost).  L’insegnamento religioso  è  per  la Chiesa  un’attività  necessaria  e indispensabile, dato  che, se ogni  uomo  è  tenuto a conoscere i rudimenti della  religione  e della  morale, a questa  conoscenza non  può  giungere  per  proprio conto,  ma attraverso una  guida  qualificata. In  questa  opera  la Chiesa,  oltre  ad  affermare un proprio  munus  docendi,  pretende di agire  in condizione di indipendenza da qualsiasi  potestà  terrena, sia circa i mezzi necessari  per  svolgerla,  sia circa i fini (can.  747). La  insegnamento insegnamento comporta anche  il riconoscimento alla  Chiesa,  del diritto  di  aprire  scuole  di qualsiasi  tipo:  elementari, medie  e superiori (can. 801 ss. e per  gli istituti  di studi  superiori, can. 812), nonche´  istituti universitari, seminari,  accademie  e collegi (art.  10 Accordo 18 febbraio  1984 e can. 232; can. 807 ss.). Lo  Stato,  riconosce  dunque alla  Chiesa  cattolica, in conformità  al principio  costituzionale della  libertà  delle  scuole  e di insegnamento, il diritto  di istituire  liberamente scuole  di ogni  ordine  e grado  e istituti  di educazione (art.  9.1 Accordo 18 febbraio  1984), e prevede l’insegnamento della  religione cattolica  anche  nelle  scuole  pubbliche,  sulla base  del riconoscimento del valore  culturale della  religione  cattolica,  quale  parte  del patrimonio storico del popolo  italiano  (art.  9.2). L’insegnamento della  religione  cattolica  nelle  scuole pubbliche è  comunque condizionato e sottoposto al rispetto  della  libertà  di coscienza  degli  alunni  (art.  5 Prot.  Add.  18 febbraio  1984). In  tema  di insegnamento della  religione  nelle  scuole  pubbliche esiste  un’ampia  legislazione  basata sulla cooperazione delle  due  autorità , Stato  e Chiesa,  in rispetto dell’ortodossia dell’insegnamento su vari livelli: determinazione dei programmi, modalità organizzative dell’insegnamento, criteri  per  la scelta  dei libri, requisiti  di qualificazione  professionale degli  insegnanti  (cfr.  d.p.r.  16 dicembre  1985, n. 751; d.p.r.  24 giugno  1986, n. 539; d.p.r.  8 maggio  1987, n. 204; d.p.r.  21 luglio 1987, n. 339; d.p.r.  21 luglio 1987, n. 350). Sulla  dottrina della  Chiesa,  cfr. Gaudium et  Spes,  cap. I n. 19, 20 e 21.  
 libertà  di insegnamento:   la insegnamento insegnamento, riconosciuta all’art.  33 Cost.,  tutela  anzitutto l’autonomia del docente nell’esercizio  delle  funzioni  didattiche e di ricerca  scientifica  (v. ricerca scientifica, libertà  di insegnamento) contro  qualsiasi  forma  di condizionamento ideologico  da  parte  dei pubblici  poteri.  Il docente è  libero  di comunicare le proprie idee,  di esporre le proprie tesi o teorie,  secondo  il metodo  che ritiene opportuno, ai discenti,  nel rispetto  della  libertà  di opinione di questi ultimi  e sviluppandone il senso  critico.  Il principio  della  insegnamento insegnamento deve  trovare piena  applicazione nella  scuola  pubblica  di ogni  ordine  e grado,  mentre ha una  efficacia  marginale nelle  scuole  confessionali o ideologicamente caratterizzate. La  insegnamento insegnamento può  incontrare in quest’ultimo caso  dei limiti necessari  per  la realizzazione delle  finalità  proprie di tali  scuole, costituzionalmente giustificati  in base  alla  libertà , riconosciuta a chi gestisca scuole  private,  di dare  loro  un  indirizzo  ideologico  o confessionale (c.d. pluralismo  scolastico:  art.  33, 3o  comma,  Cost.).  La  libertà  del docente viene limitata,  ma non  violata,  in quanto questi  è  libero  di aderire alle  particolari finalità  della  scuola  e di recedere dal rapporto ove  non  condivida  più  tali finalità . Eccezione  particolare al principio  della  insegnamento insegnamento è  quella  prevista  per  l’insegnamento della  religione  cattolica  nelle  scuole  pubbliche,  in quanto gli insegnanti devono  essere  ritenuti idonei  dall’autorità  ecclesiastica;  sono  necessarie, inoltre,  intese  con  la Conferenza episcopale  italiana  per  la determinazione  dei programmi, delle  modalità  organizzative e dei criteri  per  la scelta  dei libri  di testo.   
 insegnamento religioso dei culti acattolici:  in applicazione del dettato disposto  ex art.  8, comma  1o, Cost.,  circa il riconoscimento della  pari  condizione di libertà delle  confessioni  religiose  di minoranza, l’insegnamento è  stato  oggetto  di disciplina nelle  Intese  che lo Stato  ha  stipulato partitamente con  la Tavola  Valdese,  le Chiese  Avventiste, l’ADI  e le Comunità  ebraiche.  Con  ciò  lo Stato riconosce  nella  religione,  in rapporto alla  libertà  della  scuola  e dell’esercizio dell’insegnamento, una  disciplina  di rilievo  pari  alle  altre,  in quanto inserita  nell’ambito delle  attività  culturali  e di studio  previste  dall’ordinamento scolastico.  Alle confessioni  religiose  di minoranza è  inoltre  riconosciuto il diritto  di istituire liberamente scuole  di ogni  ordine  e grado  ed  istituti  di educazione, senza che ciò  comporti alcun  pregiudizio al trattamento scolastico  da  riservare agli alunni  che le frequentano, in confronto agli studenti di scuole  statali. L’Intesa  con  la Tavola  Valdese  delega  alla  famiglie  e alla  Chiese  l’insegnamento, escludendone lo Stato.  Tale  confessione  ha  ottenuto il riconoscimento del diritto  dell’insegnamento religioso,  inteso  come  catechesi  o dottrina religiosa  o pratiche di culto,  garantendo nel contempo agli alunni  delle  scuole  gestite  dallo Stato  o da  altri  enti  pubblici  il diritto  di non  avvalersene, al fine di garantire la libertà  di coscienza  dei singoli (artt.  9 e 10 l. n. 449 del 1984). Tutte  le recenti  Intese  tra  le confessioni  religiose  e lo Stato  sono  ispirate  al principio  dell’apporto culturale proprio della  singola  confessione,  qualora  l’insegnamento della  religione  sia impartito nella  scuola  pubblica.  Si è  così ottenuto il riconoscimento della  libertà  di insegnamento ed  un  impegno  che non  importa obblighi  finanziari  dello  Stato  per  le spese  di insegnamento. Queste rimangono a carico  degli organi  confessionali direttamente  interessati (cfr.  art.  10 l. n. 516 del 1988, per  le Chiese  Avventiste; art.  9 l. n. 517 del 1988, per  le ADI;  art.  11, comma  4o, l. n. 101 del 1989, per  le Comunità  ebraiche). 		
			
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