Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Università cattolica

Le università cattoliche sono enti della Chiesa che mirano a trasmettere a studenti laici una cultura di livello superiore e di carattere profano, che sia però ispirata alla concezione della vita propria della Chiesa cattolica ed indirizzata alla formazione globale e alla promozione della persona umana. L’istituzione delle prime università cattoliche risale alla fine del secolo scorso e si realizzò durante il pontificato di Pio IX (l’Università di Parigi nel 1875, l’Università di Lille nel 1876). Il diritto della Chiesa di fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado (can. 100 c.i.c.), e quindi anche università , si ritiene derivi dalla sua natura di societas in suo ordine completa per diritto naturale. Secondo il diritto canonico, a norma del quale le università cattoliche sono erette e disciplinate, nessuna università degli studi può a buon diritto portare il nome di cattolica, se non con il consenso della competente autorità ecclesiastica (can. 808 c.i.c.). Si devono poi distinguere le università erette e approvate dall’autorità ecclesiastica da quelle che desumono la qualifica cattolica non da un formale atto della gerarchia, ma dalla propria finalità istituzionale, dalla volontà del fondatore, dalla propria tradizione o dalla metodologia seguita; quelle statutariamente collegate con la gerarchia dalle altre in larga misura autonome. Per quanto invece riguarda l’ordinamento dello Stato, le università cattoliche si possono distinguere in relazione al diverso grado di equiparazione agli atenei statali. Nei paesi, come l’Italia, dove vige il valore legale dei titoli accademici, l’università cattolica si deve strutturare in modo da conferire titoli di identico valore. All’autorità ecclesiastica (conferenze episcopali e vescovi diocesani) spetta comunque il controllo sulle nomine dei docenti, i quali devono eccellere, oltre che per l’idoneità scientifica e pedagogica, per requisiti di dottrina e per probità di vita. Il venir meno di questi requisiti nel tempo successivo alla nomina può dar luogo alla revoca dell’incarico al docente, sia pure nel rispetto delle procedure definite nello statuto. .

università cattolica del Sacro Cuore: l’università cattolica università cattolica di Milano, dovuta all’iniziativa di padre A. Gemelli, fu eretta il 25 dicembre 1920 con decreto della S. Congregazione dei seminari e delle università degli studi, cui fece seguito il riconoscimento statale (r.d. 2 ottobre 1924, n. 1661), in virtù del quale è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare. In linea generale i professori dell’università cattolica università cattolica sono titolari di identici diritti e doveri dei loro colleghi in forza nelle università statali. La differenza di regime più rilevante, che ha dato luogo a delicati problemi di interpretazione e di applicazione, è costituita dalla previsione secondo la quale le nomine dei docenti dell’università cattolica e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica (art. 10 n. 3 Accordo 18 febbraio 1984 tra Italia e S. Sede (l. n. 121 del 1985).


Università      |      Univocità


 
.