Le  università  cattoliche sono  enti  della  Chiesa  che mirano  a trasmettere a studenti laici una  cultura  di livello  superiore e di carattere profano, che sia però  ispirata  alla  concezione della  vita  propria della  Chiesa  cattolica  ed indirizzata  alla  formazione globale  e alla  promozione della  persona umana. L’istituzione delle  prime  università  cattoliche risale  alla  fine del secolo scorso  e si realizzò  durante il pontificato di Pio  IX  (l’Università  di Parigi nel 1875, l’Università  di Lille nel 1876). Il diritto  della  Chiesa  di fondare e dirigere  scuole  di qualsiasi  disciplina,  genere  e grado  (can.  100 c.i.c.), e quindi  anche  università , si ritiene  derivi  dalla  sua  natura di societas  in suo ordine  completa  per  diritto  naturale. Secondo  il diritto  canonico,  a norma del quale  le università  cattoliche sono  erette e disciplinate,  nessuna università  degli  studi  può  a buon  diritto  portare il nome  di cattolica,  se non con  il consenso  della  competente autorità  ecclesiastica  (can.  808 c.i.c.). Si devono  poi  distinguere le università  erette e approvate dall’autorità ecclesiastica  da  quelle  che desumono la qualifica  cattolica  non  da  un formale  atto  della  gerarchia, ma dalla  propria finalità  istituzionale, dalla volontà  del fondatore, dalla  propria tradizione o dalla  metodologia seguita; quelle  statutariamente collegate  con  la gerarchia  dalle  altre  in larga  misura autonome. Per  quanto invece  riguarda  l’ordinamento dello  Stato,  le università  cattoliche si possono  distinguere in relazione  al diverso  grado  di equiparazione agli atenei  statali.  Nei  paesi,  come  l’Italia,  dove  vige il valore legale  dei titoli  accademici,  l’università cattolica si deve  strutturare in modo  da  conferire titoli  di identico  valore.  All’autorità  ecclesiastica  (conferenze episcopali  e  vescovi diocesani)  spetta  comunque il controllo sulle nomine  dei docenti,  i quali  devono  eccellere,  oltre  che per  l’idoneità  scientifica  e pedagogica,  per requisiti  di dottrina e per  probità  di vita.  Il venir  meno  di questi  requisiti nel tempo  successivo  alla  nomina  può  dar  luogo  alla  revoca  dell’incarico  al docente, sia pure  nel rispetto  delle  procedure definite  nello  statuto. . 
 università cattolica del Sacro Cuore:  l’università cattolica università cattolica di Milano,  dovuta  all’iniziativa  di padre  A. Gemelli,  fu eretta il 25 dicembre  1920 con  decreto della  S. Congregazione dei  seminari  e delle  università  degli  studi,  cui fece seguito  il riconoscimento statale  (r.d.  2 ottobre 1924, n. 1661), in virtù  del quale  è  dotata di personalità  giuridica  di diritto  pubblico  e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.  In  linea  generale i professori dell’università cattolica università cattolica sono  titolari  di identici  diritti  e doveri  dei loro  colleghi  in forza  nelle  università  statali.  La differenza di regime  più  rilevante,  che ha  dato  luogo  a delicati  problemi di interpretazione e di applicazione, è  costituita  dalla  previsione  secondo  la quale  le nomine  dei docenti  dell’università  cattolica  e dei dipendenti istituti sono  subordinate al gradimento, sotto  il profilo  religioso,  della  competente autorità  ecclesiastica  (art.  10 n. 3 Accordo 18 febbraio  1984 tra  Italia  e S. Sede  (l. n. 121 del 1985). 		
			
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