Responsabilità  patrimoniale che grava  su pubblici  funzionari, impiegati, agenti in conseguenza dell’inosservanza dolosa  o colposa  dei doveri  nascenti dal rapporto di pubblico  impiego  o di obblighi  derivanti da  disposizioni normative da  cui derivi  un  danno  economico per  l’Amministrazione. Questo può  essere  prodotto o in via diretta, ovvero  in via indiretta, qualora  in forza  dell’art.  28 Cost.  il terzo  abbia  convenuto l’amministrazione dinanzi  al giudice  ordinario per  ottenere il risarcimento del danno  causato  dal pubblico  funzionario. Le  norme  che prevedono e disciplinano  tale responsabilità  sono  gli artt.  81, 82, 83 della  legge di contabilità  generale dello  Stato  (l. n. 2440 del 1923) gli artt.  195, 196, 235, 346, 405 e 458 del relativo  regolamento (l. n. 827 del 1924) e l’art. 25 del t.u.  sulla Corte  dei conti  (l. n. 1214 del 1934). La  responsabilità  amministrativa si deve ricondurre, seppur  con  talune  peculiarità  nell’ambito della  responsabilità contrattuale, e pertanto presuppone la sussistenza  di un  danno  allo  Stato  e la correlativa esigenza  di ristoro.  Il soggetto  autore del danno  deve  essere legato  da  un  rapporto di impiego  o di servizio  con  la P.A.,  a qualsiasi titolo, anche  in via temporanea,  nell’ambito dell’organizzazione statale  o di un  ente  pubblico  e deve  avere  provocato il danno  nell’esercizio  di funzioni proprie di questo.  Devono ricorrere nella  responsabilità  amministrativa anche  la colpa  o il dolo  dell’autore del danno,  un  danno  economicamente valutabile,  il nesso  di causalità . In  materia  di responsabilità  per  danni arrecati  all’amministrazione, giudice  competente in via esclusiva  è  la Corte dei conti,  ex art.  103 Cost.:  tale  giudice  dispone  di un  caratteristico potere  riduttivo che distingue  la responsabilità amministrativa della  ordinaria responsabilità  civile. La  Corte dei conti  infatti  valuta  le singole  responsabilità  imputando a carico  dei soggetti  da  giudicare  tutto  il danno  o parte  di esso. Ad  una  puntuale estimazione del pregiudizio causato,  segue  un  frazionamento equitativo dello  stesso  che tiene  conto  delle  circostanze oggettive  e soggettive  inerenti alla  persona del colpevole  e al comportamento del terzo.  Tradizionalmente si  distinguono nel genus  della  responsabilità amministrativa più  ipotesi  specifiche:  responsabilità amministrativa contabile:  è  propria degli  agenti  contabili  che maneggiano il danaro pubblico  e che sono  tenuti ad  un  rendiconto (magazzinieri e consegnatari di valori)  periodico. Soggiacciono  a questa  responsabilità  anche  coloro  che assumono senza titolo  legittimante, il maneggio  del danaro pubblico  (c.d.  contabili  di fatto). La  responsabilità  scaturisce  dall’inadempimento degli  obblighi  di servizio. Elemento caratterizzante è  la presunzione della  colpa  derivante dalla  non corrispondenza, per  difetto,  dei valori  posti  a carico  dell’amministratore (c.d.  carico  di diritto) con  quelli  realmente esistenti  (carico  di fatto)  ex art. 194 regolamento contabilità  di Stato.  Dall’inosservanza delle  disposizioni deve scaturire un  pregiudizio patrimoniale per  l’amministrazione. Senza danno  non  può  aversi  responsabilità  di gestione.  Nel  giudizio  di responsabilità  di fronte  alla  Corte  dei conti  (competente in via esclusiva)  la sanzione  pecuniaria a carico  dell’agente contabile  può  essere  ridotta (anche in questa  forma  di responsabilità  la Corte  può  fare  uso del potere riduttivo, secondo  un  indirizzo  giurisprudenziale affermatosi negli  ultimi  anni)  in relazione  al grado  di riprovevolezza, alla  buona  fede  e alla  ricorrenza di circostanze attenuanti. .  
 responsabilità amministrativa formale:  responsabilità amministrativa degli  enti  locali conseguente ad  una  irregolare gestione contabile  che determini spese  non  autorizzate in bilancio,  futuri  pareggi mediante entrate figurative,  o assunzioni  di impegni  contrattuali senza l’adozione  della  procedura dell’evidenza pubblica  (art.  252  – 253, e 256  – 257 t.u.  sulla Corte  dei conti).  Tale  responsabilità  è  denominata formale  in quanto conseguente alla  mera  trasgressione delle  regole  procedimentali concernenti spese  o l’assunzione  di impegni.  La  Corte  Costituzionale ha però  precisato che trattasi  di ordinaria responsabilità  patrimoniale fondata sugli elementi del danaro e della  colpa,  e non  di responsabilità  oggettiva scaturente da  violazione  delle  disposizioni  contabili.  Alla  luce  di tale interpretazione della  Corte  Costituzionale (sentenza n. 72/83), la Corte  dei conti  (competente in materia) applica  anche  in tali  giudizi il potere riduttivo nel comminare la sanzione.  Ev  da  considerare in proposito che se gli amministratori locali fossero  ritenuti responsabili in misura corrispondente alle  irregolarità  commesse,  successivamente potrebbero esperire, sussistendone i presupposti, l’actio  de  rem  verso  contro  l’ente  di appartenenza che abbia  eventualmente tratto dalla  situazione un ingiustificato arricchimento. Appare allora  equo  condannare direttamente  gli amministratori nei limiti del danno  causato.  Così  inquadrata la  responsabilità  formale  perde  il tradizionale carattere sanzionatorio per rientrare nell’ambito della  ordinaria responsabilità amministrativa. responsabilità amministrativa dirigenziale:  responsabilità  propria dei direttori generali  e dei dirigenti  per  lo svolgimento  dell’attività amministrativa secondo  criteri  di efficienza  ed  efficacia.  Questa responsabilità  originariamente prevista  dall’art.  19 del d.p.r.  n. 748 del 1972  è  disciplinata dall’art.  20 del d.l. n. 29 del 1993. I direttori generali  ed  i dirigenti  sono  responsabili dei risultati  degli  uffici loro  affidati,  della realizzazione di programmi e progetti e della  gestione  delle  risorse  umane  e finanziarie. Non  si imputa  al dirigente un  fatto  illecito,  quanto la inidoneità dello  stesso  a svolgere  la propria funzione.  La  valutazione dei risultati conseguiti  è  delegata  a specifici  organi  tecnici,  in cui non  rileva  il parametro giuridico  formale  della  legittimità  ma  la rispondenza dell’azione amministrativa a regole  di economicità  ed  efficienza,  secondo  quanto previsto  dall’art.  1 l. n. 241 del 1990. Innovando rispetto  all’art.  19 del d.p.r. n. 748 del 1972, l’art. 20 d.lgs. n. 29 del 1993 prevede una  vera  e propria sanzione  a carico  del dirigente che realizzi  una  gestione  negativa  o non osservi  le direttive  generali:  il collocamento a disposizione  per  la durata massima  di un  anno  con  perdita del trattamento economico accessorio.  Si è passati  da  una  sanzione  morale  (il trasferimento ad  altre  funzioni)  ad  una con  concreti  effetti  giuridici  negativi  nella  sfera  del pubblico  funzionario. I dirigenti  sono  perciò  gravati  di una  responsabilità  aggiuntiva  rispetto  a quella  penale,  civile, amministrativa, contabile  e disciplinare  che consegue  al loro  status  di soggetti  determinanti la volontà  dell’amministrazione 		
			
| Responsabilità | | | Responsabilità della Pubblica Amministrazione |