Enciclopedia giuridica

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Corte dei conti

Ev organo a rilevanza costituzionale con funzioni giurisdizionali (art. 103 Cost.) e di controllo finanziario sull’amministrazione dello Stato e sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 100 Cost.). Quest’ultimo tipo di controllo può essere preventivo o successivo (di gestione). (Orso).

composizione della corte dei conti in sede di controllo: vi è una apposita sezione centrale con compiti di controllo. La sezione di controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal presidente della corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Tale sezione delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati. La materia dei controlli è stata ridisciplinata dall’ art. 3 l. n. 20 del 1994. (Orso).

composizione della corte dei conti in sede di controllo sul conto consuntivo degli enti

locali: la l. n. 51 del 1982 ha istituito una apposita sezione centrale, la undicesima, con compiti di esame dei conti consuntivi dei comuni con più di 8000 abitanti e di quelli in stato di dissesto. (Orso).

composizione della corte dei conti in sede giurisdizionale: la corte dei conti in sede giurisdizionale è composta da sezioni centrali, dalle sezioni riunite, dalla Procura generale e dalle sezioni regionali. A livello centrale vi sono nove sezioni, delle quali quattro sono ordinarie e cinque hanno competenza sulle pensioni di guerra. La prima e la seconda sezione ordinaria hanno competenza in materia di contabilità pubblica e dei giudizi di responsabilità amministrativa (v. giudizio, corte dei conti di responsabilità amministrativa) e contabile (v. giudizio, corte dei conti di responsabilità contabile). La terza e la quarta sezione ordinaria si occupano, rispettivamente, di pensioni civili e pensioni militari. Vi sono poi le cinque sezioni (speciali) per le pensioni di guerra. Le sezioni riunite della corte dei conti sono presiedute dal presidente della corte dei conti e sono composte da presidenti di sezione e da consiglieri. La funzione delle sezioni riunite è prevalentemente quella di risolvere i contrasti giurisprudenziali sorti tra le sezioni ordinarie o regionali. Le sezioni riunite decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale (art. 1, comma 7o, l. n. 19 del 1994). La Procura generale della corte dei conti svolge la funzione di p.m. in tutti i giudizi presso la corte dei conti. La Procura è composta, a livello centrale, da un procuratore generale, da due vice e da alcuni sostituti. Vi è pure un procuratore generale presso le sezioni giurisdizionali regionali. L’intervento in giudizio del procuratore generale è obbligatorio. La l. n. 19 del 1994 ha stabilito che in tutte le regioni siano istituite delle sezioni regionali, con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione. Le sezioni giurisdizionali centrali ordinarie sono giudici di appello per le sentenze delle sezioni regionali nelle materie di contabilità pubblica e di responsabilità amministrativa. La sezione regionale del Lazio è competente per i giudizi relativi ai residenti all’ estero. (Orso).

corte dei conti europea: istituita dal Trattato del 22 luglio 1975, si è riunita in sessione costitutiva il 25 ottobre 1977 a Lussemburgo. Ha sostituito la Commissione di controllo (Cee ed Euratom) ed il revisore dei conti (Ceca), come organo responsabile del controllo esterno del bilancio generale della Comunità e del bilancio operativo della Ceca. Il controllo interno, invece, è tuttora di competenza del controllore finanziario di ciascuna istituzione. Essa è composta di dodici membri, uno per ogni Stato membro, che sono nominati dal Consiglio per un periodo di sei anni, con deliberazione unanime previa consultazione del Parlamento, tra persone che, nei Paesi membri, facciano od abbiano fatto parte delle istituzioni di controllo esterno o posseggano una qualifica specifica per tale funzione. Essi, inoltre, devono offrire tutte le garanzie di indipendenza; garanzie che vengono peraltro assicurate attraverso una serie di incompatibilità sia di carattere formale che sostanziale. La corte dei conti corte dei conti è fornita di una competenza di controllo generale; controllo che viene effettuato sui conti di tutte le entrate e le spese della Comunità e di ogni organismo dalla stessa creato, dopo la chiusura di tali conti. A tale controllo segue una relazione annuale che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea, unitamente alle risposte delle istituzioni ed alle osservazioni formulate dalla Corte. A detta relazione annuale si aggiungono diverse altre relazioni specifiche che interessano argomenti determinati, talvolta di grandissima importanza, come ad esempio il funzionamento del Feogacorte dei contigaranzia (v.) o quello dello aiuto alimentare ai Pvs..

funzione della corte dei conti in sede giurisdizionale: le prime due sezioni ordinarie della corte dei conti hanno competenza in materia di giudizi di conto (v. giudizio, corte dei conti di conto) e di responsabilità amministrativa (v. giudizio, corte dei conti di responsabilità amministrativa) e contabile (v. giudizio, corte dei conti di responsabilità contabile). La terza e la quarta sezione ordinaria sono competenti per il giudizio in materia di pensioni (v. giudizio, corte dei conti in materia di pensioni). Le cinque sezioni speciali si occupano di pensioni di guerra. (Orso).

funzioni consultive della corte dei conti: la corte dei conti emette pareri obbligatori su tutte le leggi che importino modifiche o conferimento di attribuzioni alla stessa. Esprime inoltre il proprio parere sui disegni di legge che modificano la legge sulla contabilità generale dello Stato. (Orso).

funzioni della corte dei conti in materia di controllo: la Corte esercita due tipi di controllo: preventivo, di legittimità , e successivo, di gestione. Sono sottoposti al controllo preventivo alcuni atti statali, non aventi forza di legge, specificamente indicati nella l. n. 20 del 1994. Si tratta di atti particolarmente importanti e, una volta sottoposti a controllo, divengono efficaci se la corte dei conti non li dichiara illegittimi nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Nel corso dell’esame la corte dei conti può richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, interrompendo, in tal modo, il termine suddetto. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, il provvedimento sottoposto a controllo diviene esecutivo se la corte dei conti non ne dichiari l’illegittimità . Le sezioni riunite possono, previa deliberazione motivata, stabilire che determinate categorie di atti con rilievo finanziario delle amministrazioni statali siano sottoposte al controllo preventivo per un periodo determinato. Il controllo successivo della corte dei conti si svolge sulla gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche. Si è introdotto con la l. n. 20 del 1994 una nuova forma di controllo di gestione: compito della corte dei conti è accertare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, o, per le amministrazioni regionali, dalle leggi di principio e di programma. La l. n. 20 del 1994 prevede che la corte dei conti invii una relazione, con cadenza almeno annuale, al Parlamento e ai Consigli regionali sui risultati del controllo di gestione. La corte dei conti svolge anche una funzione di vigilanza sulla corretta gestione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici. Per questo motivo è titolare di poteri ispettivi e di accertamento nei confronti di tutte le P.A.. (Orso).

funzioni della corte dei conti in materia di controllo sul conto consuntivo degli enti locali: la sezione centrale di controllo sul conto consuntivo degli enti locali (v. composizione della corte dei conti) non esercita una vera e propria funzione di controllo, bensì si limita ad analizzare i conti consuntivi redigendo, annualmente, una relazione, indirizzata al Parlamento, sulla gestione finanziaria degli enti locali e sul buon andamento dell’azione amministrativa. Si può ritenere che il ruolo di tale sezione sia quello di fungere da ausilio al Parlamento per la funzione legislativa attinente alla materia della finanza locale. (Orso).


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