frazionamento catastale:  quando un  trasferimento di beni  immobili  comporta il frazionamento di particelle, deve  essere  preventivamente presentato all’ufficio tecnico  erariale il corrispondente tipo  di frazionamento, firmato  da  un  ingegnere,  architetto, dottore in scienze  agrarie,  geometra, perito  edile,  perito  agrario  o perito  agrimensore regolarmente iscritto  all’albo  professionale della  propria categoria:  il tipo deve  essere  presentato in doppio  originale,  uno  dei quali  redatto su di un estratto autenticato della  mappa  catastale,  di data  non  anteriore a sei mesi, e  l’altro  su di una  copia  dello  stesso.  L’ufficio tecnico  erariale, accertata la conformità  del tipo  alle  norme  vigenti,  ne  dà  attestazione su entrambi gli originali  e ne  restituisce  uno  entro  venti  giorni  dalla  data  di presentazione. Trascorso tale  termine senza  che l’ufficio vi abbia  provveduto, gli atti  che danno  origine  al trasferimento possono  essere  redatti con  riferimento al tipo  di frazionamento privo  dell’attestazione di conformità . L’originale  del tipo  di frazionamento restituito od  una  copia  autenticata da  chi provvede  alla  rogazione od emanazione od  autenticazione, ovvero  alla  pubblicazione di testamento, sottoscritto per  accettazione dalle  parti  interessate, deve  essere  quindi  unito al documento che dà  origine  al trasferimento per  formarne parte  integrante, sempreche´  non  siano  trascorsi  più  di sei mesi dalla  data  della  dichiarazione di conformità : questa  è  tuttavia  rinnovabile in qualsiasi  momento, fino a quando non  siano  state  introdotte in mappa  variazioni  delle  linee interessate dal tipo  di frazionamento (art.  5, commi  1o, 2o  e 3o, d.p.r.  26 ottobre 1972, n. 650).  
 frazionamento di ipoteca:  è  l’atto  con  il quale  un’ipoteca  (v.) originariamente costituita  su un  bene  comune  o su più  beni  viene  ad  essere  divisa o frazionata in più ipoteche su singole  porzioni  di beni  o su singoli beni.  Per  il frazionamento frazionamento è necessario  il consenso  del creditore ipotecario. 		
			
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