Istituzioni  scientifiche  extrauniversitarie, di carattere pubblico  o privato,  cui è  affidato  il compito  di promuovere o di svolgere  attività  diretta all’avanzamento delle  conoscenze (v. ricerca scientifica).  Non  esiste  una chiara  definizione legislativa  della  categoria:  alla  sua  individuazione soccorrono gli elenchi  della  tabella  allegata  alla  legge sul parastato (l. n. 70 del 1975) ovvero  gli elenchi  facenti  parte  del comparto ricerca  ai fini della contrattazione collettiva  in base  al d.p.r.  n. 68 del 1986. (Diamanti). 
 enti di ricerca a carattere non strumentale:  la l. 9 maggio  1989, n. 168, istitutiva  del Ministero dell’università  e della  ricerca  scientifica  e tecnologica,  estende  i principi  di autonomia, inseriti  nell’art.  33, ultimo  comma  della  Costituzione, anche  agli enti di ricerca enti di ricerca: tali  si definiscono  gli enti  nazionali  che svolgono prevalentemente un’attività  di ricerca,  in un  determinato settore disciplinare,  organizzata dalla  stessa  comunità  scientifica,  e promossa o finanziata non  in rapporto al raggiungimento di scopi  appartenenti a soggetti  diversi.  La  l. n. 168 del 1989 individua  alcuni  enti di ricerca (Cnr,  Infn, osservatori astronomici, astrofisici  e vesuviani),  e rinvia  a successivi atti amministrativi di attuazione l’individuazione dei restanti enti  della  categoria (si veda,  ad  esempio,  il d.p.r.  5 agosto  1991). L’autonomia concessa  agli enti di ricerca enti di ricerca si concretizza nel potere della  comunità  scientifica  di delineare la disciplina di svolgimento  delle  proprie funzioni  ed  attività  attraverso  specifici regolamenti, di scegliere  i propri  organi  di governo  ed  i rappresentanti  in questi  organi.  L’autogoverno della  comunità  scientifica  è  attenuato nel Cnr, nel quale  il massimo  organo,  il presidente, è  nominato con  d.p.r.  su  proposta del Ministro  dell’università  e della  ricerca  scientifica  e tecnologica: nell’Infn,  invece,  ente  con  maggiori  poteri  di autoamministrazione, la nomina  del presidente avviene  sempre  con  d.p.r.  e su proposta del Ministro dell’università , ma sulla base  di una  rosa  di candidati  indicata  dal Consiglio direttivo dell’ente.  Gli enti di ricerca enti di ricerca godono  di una  certa  autonomia nella  disciplina del personale: ai ricercatori dipendenti dagli  enti di ricerca si rivolge  la generica garanzia  della  libertà  di ricerca  contenuta nella  l. n. 168 del 1989, non paragonabile comunque alle  espresse  e puntuali  previsioni  legislative  per  il personale docente delle  università . Agli enti di ricerca enti di ricerca si estendono, inoltre,  nuove forme  di autonomia amministrativa e finanziaria  che prevedono deroghe alle  norme  di contabilità  dello  Stato  e degli  enti  pubblici,  sempre  nel rispetto  dei relativi  principi.  (Diamanti). 
 personale degli enti di ricerca:  esigenze  di omogeneizzazione della  disciplina  degli  enti di ricerca sono alla  base  di interventi legislativi  di riordino, in particolare nella  materia  del personale. Si sono,  però , evidenziate anche  opposte tendenze verso normative speciali,  in considerazione della  varietà  dell’attività  svolta.  La disciplina  dello  stato  giuridico  ed  il trattamento economico del personale è affidata,  in base  alla  l. 9 maggio  1989, n. 168, alla  contrattazione collettiva; di recente, il d.leg. 3 febbraio  1993, n. 29, e successive  modificazioni,  ha esteso  anche  alle  istituzioni  pubbliche di ricerca  i nuovi  principi  in materia di privatizzazione del pubblico  impiego.  (Diamanti). 		
			
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