Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Enti di ricerca

Istituzioni scientifiche extrauniversitarie, di carattere pubblico o privato, cui è affidato il compito di promuovere o di svolgere attività diretta all’avanzamento delle conoscenze (v. ricerca scientifica). Non esiste una chiara definizione legislativa della categoria: alla sua individuazione soccorrono gli elenchi della tabella allegata alla legge sul parastato (l. n. 70 del 1975) ovvero gli elenchi facenti parte del comparto ricerca ai fini della contrattazione collettiva in base al d.p.r. n. 68 del 1986. (Diamanti).

enti di ricerca a carattere non strumentale: la l. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, estende i principi di autonomia, inseriti nell’art. 33, ultimo comma della Costituzione, anche agli enti di ricerca enti di ricerca: tali si definiscono gli enti nazionali che svolgono prevalentemente un’attività di ricerca, in un determinato settore disciplinare, organizzata dalla stessa comunità scientifica, e promossa o finanziata non in rapporto al raggiungimento di scopi appartenenti a soggetti diversi. La l. n. 168 del 1989 individua alcuni enti di ricerca (Cnr, Infn, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani), e rinvia a successivi atti amministrativi di attuazione l’individuazione dei restanti enti della categoria (si veda, ad esempio, il d.p.r. 5 agosto 1991). L’autonomia concessa agli enti di ricerca enti di ricerca si concretizza nel potere della comunità scientifica di delineare la disciplina di svolgimento delle proprie funzioni ed attività attraverso specifici regolamenti, di scegliere i propri organi di governo ed i rappresentanti in questi organi. L’autogoverno della comunità scientifica è attenuato nel Cnr, nel quale il massimo organo, il presidente, è nominato con d.p.r. su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica: nell’Infn, invece, ente con maggiori poteri di autoamministrazione, la nomina del presidente avviene sempre con d.p.r. e su proposta del Ministro dell’università , ma sulla base di una rosa di candidati indicata dal Consiglio direttivo dell’ente. Gli enti di ricerca enti di ricerca godono di una certa autonomia nella disciplina del personale: ai ricercatori dipendenti dagli enti di ricerca si rivolge la generica garanzia della libertà di ricerca contenuta nella l. n. 168 del 1989, non paragonabile comunque alle espresse e puntuali previsioni legislative per il personale docente delle università . Agli enti di ricerca enti di ricerca si estendono, inoltre, nuove forme di autonomia amministrativa e finanziaria che prevedono deroghe alle norme di contabilità dello Stato e degli enti pubblici, sempre nel rispetto dei relativi principi. (Diamanti).

personale degli enti di ricerca: esigenze di omogeneizzazione della disciplina degli enti di ricerca sono alla base di interventi legislativi di riordino, in particolare nella materia del personale. Si sono, però , evidenziate anche opposte tendenze verso normative speciali, in considerazione della varietà dell’attività svolta. La disciplina dello stato giuridico ed il trattamento economico del personale è affidata, in base alla l. 9 maggio 1989, n. 168, alla contrattazione collettiva; di recente, il d.leg. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ha esteso anche alle istituzioni pubbliche di ricerca i nuovi principi in materia di privatizzazione del pubblico impiego. (Diamanti).


Enti di gestione      |      Enti di sviluppo agricolo


 
.