Enciclopedia giuridica

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Consorzio

Ev il contratto con cui due o più imprenditori danno vita ad un’organizzazione comune finalizzata alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.). Gli imprenditori partecipanti al consorzio continuano a svolgere in proprio alcune fasi della propria attività d’impresa e si obbligano ad esercitare le altre in forma consortile; ciò consente loro di abbattere i costi di produzione e di aumentare l’efficienza organizzativa della propria impresa. Il contratto di consorzio deve indicare (art. 2603, comma 2o, c.c.): 1) l’oggetto e la durata del consorzio; 2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi dei consorziati e i loro contributi; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili; 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) i casi di recesso e di esclusione; 7) le sanzioni a carico dei consorziati in caso di inadempimento degli obblighi consortili. Le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto sociale del consorzio, salvo che il contratto non disponga diversamente, sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei consorziati (art. 2606, comma 1o, c.c.); tuttavia il contratto di consorzio, salvo diversa volontà delle parti, non può essere modificato senza il consenso di tutti gli imprenditori partecipanti al consorzio e le modifiche devono avvenire per iscritto a pena di nullità (art. 2607 c.c.). Gli organi del consorzio possono eseguire le ispezioni presso le imprese dei singoli consorziati onde accertare l’esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti (art 2605 c.c.). Il contratto di consorzio può prevedere ipotesi di recesso e di esclusione di consorziati: in tal caso la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri consorziati (art 2609, comma 1o, c.c.). Nel caso in cui un consorziato trasferisca la propria azienda ad altri (art. 2610 c.c.): a) l’acquirente subentra, salvo patto contrario, nella posizione di parte del contratto di consorzio; b) se sussiste una giusta causa e l’azienda è stata trasferita per atto tra vivi, gli altri consorziati hanno un mese di tempo per escludere l’acquirente dal consorzio. Costituiscono cause di esclusione dal consorzio (art. 2611 c.c.): 1) il decorso del tempo stabilito nel contratto per la durata del consorzio; 2) il conseguimento dell’oggetto o l’impossibilità di conseguirlo; 3) la volontà unanime dei consorziati; 4) la deliberazione assunta a maggioranza dei consorziati, se sussiste una giusta causa; 5) per provvedimento della pubblica autorità , se si verifica una circostanza per la quale la legge prevede lo scioglimento; 6) per le altre cause eventualmente previste nel contratto di consorzio. I consorziati sono nello stesso tempo produttori del servizio e utenti dello stesso: essi sono, collettivamente, produttori e, individualmente, utenti. La produzione del servizio forma oggetto del vincolo consorziale; la funzione dello stesso è , invece, oggetto di separati rapporti contrattuali di scambio tra consorzio e singoli consorziati.

clausola lucrativa nel consorzio: è la clausola inserita nel contratto di consorzio che consente la ripartizione tra i consorziati delle eccedenze attive di bilancio. Tale clausola è sempre possibile nei consorzio con attività esterna (v. consorzi, consorzio con attività esterna), in quanto essi producono sempre un lucro in senso oggettivo e ciò è pienamente legittimo in quanto l’attività con i terzi sia opportuna per realizzare una ottimale dimensione imprenditoriale, nell’interesse di consorziati. Se, invece, il consorzio opera solo a favore dei soci, si dovrà distinguere: le eventuali eccedenze attive di bilancio non sono necessariamente utili e la loro distribuzione tra i soci non è necessariamente assegnazione di un lucro. La ripartizione delle eccedenze attive in misura proporzionale alla fruizione dei servizi consortili da parte di ciascun consorziato è , di solito, un rimborso, al termine dell’esercizio, di ciò che eccede il costo del servizio consortile e per questo non si pone alcun problema. Se, invece, le eccedenze attive vengono ripartite in proporzione alla quota di capitale dei soci e si dà luogo, pertanto, alla distribuzione di veri e propri dividendi, si avrà un vero e proprio scopo lucrativo. In tal caso, come nel caso del consorzio con attività esterna (v.), si ritiene che uno scopo di lucro possa essere perseguito. Per quanto riguarda lo scopo di lucro nella legislazione speciale sui consorzio, v. clausola lucrativa nelle società consortili.

consorzio come imprenditore commerciale: il consorzio si considera a tutti gli effetti imprenditore commerciale (v.).

consorzio con attività esterna: è il consorzio che, per lo svolgimento della sua attività , entra direttamente in contatto con i terzi, contrattando con questi in proprio nome. A tale consorzio si applicano, oltre alla disciplina generale (art. 2602 – 2611 c.c.), le seguenti disposizioni: 1) il contratto deve prevedere la costituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi; 2) l’estratto del contratto deve essere depositato nell’Ufficio del registro delle imprese; 3) i consorziati devono dar vita ad un fondo consortile, costituente il patrimonio autonomo del consorzio. Finche´ il consorzio non è sciolto, nessun consorziato può chiedere la divisione del patrimonio, ne´ possono farlo i creditori particolari dei singoli consorziati (art. 2614 c.c.). I terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile, se si tratta di obbligazioni assunte dai rappresentanti del consorzio in nome di questo (art 2615, comma 1o, c.c.). Per le obbligazioni assunte dagli organi consortili per conto dei singoli consorziati, insieme al fondo consortile rispondono, in solido, i consorziati per conto dei quali sono state contratte (art. 2615, comma 2o, c.c.). Coloro ai quali è attribuita la direzione del consorzio devono redigere, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale del consorzio stesso; tale situazione patrimoniale deve essere redatta secondo le norme previste dalla legge per il bilancio d’esercizio (v.) delle società di capitali; inoltre esso deve essere depositato presso l’Ufficio del registro delle imprese (art. 2615 bis, comma 1o, c.c.). Gli atti e la corrispondenza del consorzio devono indicare: a) la sede del consorzio stesso; b) l’Ufficio del registro delle imprese in cui è iscritto; c) il numero di iscrizione nel predetto Ufficio.

consorzio di associazioni e di imprenditori: è il consorzio costituito non da singoli imprenditori, ma da associazione degli stessi. La giurisprudenza ritiene validi simili consorzio, in quanto le associazioni di imprenditori costituiscono il consorzio in nome proprio, ma nell’interesse delle imprese associate: le imprese, dunque, partecipano alla società consortile, ma solo indirettamente, per mezzo delle loro associazioni, statutariamente deputate, oltre che a rappresentare la categoria, a prestare assistenza tecnica alle singole imprese associate. Non sussistono dubbi sulla validità del consorzio in tal modo costituito, quando: a) il consorzio, pur fondato da associazioni di imprenditori, è aperto alla partecipazione delle singole imprese; b) se lo statuto del consorzio rende possibile il trasferimento del rischio, relativo ai servizi consortili, dal consorzio alle imprese fruitrici.

consorzio di imprese di settori non omogenei: è il consorzio costituito tra imprese aventi oggetto diverso. Prima della riforma del 1976, la non omogeneità delle imprese poteva apparire in contrasto con la nozione di consorzio industriale, che doveva costituirsi tra imprenditori esercenti la medesima attività economica o attività economiche connesse. Con la riforma del 1976 (l. 10 maggio 1976, n. 377), tutti gli accordi di cooperazione interaziendale rientrano nella nozione di consorzio, quali si siano gli effetti sul piano della concorrenza, anche se si instaurano tra imprese operanti in settori completamente diversi e non necessariamente connessi.

funzione del consorzio: prima della riforma del 1976, i consorzio tra imprenditori avevano, essenzialmente, la funzione di disciplinare lo svolgimento delle rispettive imprese: erano, come i cartelli (v.), una pratica oligopolistica, restrittiva della concorrenza. Dopo la riforma del 1976 (l. 10 maggio 1976, n. 377), la nozione del consorzio è stata ampliata: a) è consentito lo svolgimento di fasi delle imprese dei consorziati (art. 2602 c.c.); b) il consorzio dura dieci anni solo se non è stabilita una data diversa (art. 2604 c.c.); c) i componenti del consorzio, anche se agiscono in suo nome, godono del beneficio della responsabilità limitata (art. 2615, comma 1o, c.c.); d) gli scopi tipici del consorzio possono essere perseguiti anche nella forma della società commerciale, salva la facoltà di stabilire con l’atto costitutivo l’obbligo dei consorziaticonsorziosoci di versare contributi in danaro (art. 2615 ter c.c.). V. società consortile.

consorzio misto: è il consorzio al quale partecipano, accanto ad imprenditori, anche enti pubblici. Il che è consentito dalla l. n. 240 del 1981 per i consorzi fra medie e piccole imprese.

consorzio per l’esecuzione di appalti: è il consorzio costituito tra imprese di costruzioni per l’esecuzione, da parte dello stesso consorzio, dell’appalto assunto dalle singole imprese consorziate. In questa seconda ipotesi, la fase dell’assunzione è di pertinenza delle singole imprese, la fase dell’esecuzione dell’appalto è esercitata collettivamente attraverso il consorzio. La l. (l. 8 agosto 1977, n. 584, in esecuzione della direttiva Cee n. 305 del 1971) che ha introdotto la figura del raggruppamento di imprese (v.) per la esecuzione di opere pubbliche, stabilisce che, quando i raggruppamenti temporanei di imprese riguardano l’assunzione di pubblici appalti di lavori indivisibili, tali da richiedere la costituzione, tra le imprese riunite, di una società per l’esecuzione dei lavori, può essere costituita tra le imprese una società , anche consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori (art. 23 bis l. cit.). I consorzi che abbiano assunto un pubblico appalto, possono a loro volta costituire una società , anche consortile, per l’esecuzione collettiva dell’appalto collettivamente assunto.

consorzio per l’assunzione di appalti e forniture: è il consorzio costituito per l’assunzione di lavori, opere e forniture da affidare per la relativa esecuzione alle imprese associate. Queste, a loro volta, sono obbligate a partecipare all’attività del consorzio in conformità dei piani di lavoro predisposti per gli appalti assunti e ad esse affidati, nonche´ ad osservare le forme fissate per l’esecuzione di tali lavori. Il consorzio consorzio è organismo di servizio: il servizio consiste, in primo luogo, nell’assunzione dei contratti di appalto e inoltre in servizi di assistenza tecnica, economica e finanziaria. L’appalto viene, solitamente, assunto in nome del consorzio, anche se per conto delle imprese consorziate. L’assunzione dei contratti a nome del consorzio è preordinata allo scopo di offrire ai terzi la più alta ed estesa garanzia costituita dal nome e dal patrimonio del consorzio; inoltre, l’agire per conto altrui, ma in nome proprio è frequente nelle attività ausiliarie (v.) alle attività imprenditoriali.


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