Enciclopedia giuridica

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Annullabilità

Forma di invalidità del contratto (v.) e degli atti giuridici (v.) diversa dalla nullità : ricorre solo al verificarsi di determinati presupposti (cosiddette cause di annullamento) e legittima solo determinati soggetti, cosiddetti legittimati all’azione di annullabilità (v.), ad adire l’autorità giudiziaria e, in qualche caso, anche quella amministrativa, come. ad es. l’art. 25 c.c. sull’annullamento delle deliberazioni delle fondazioni (v.), per conseguire un provvedimento giurisdizionale che ponga nel nulla il contratto o l’atto. L’annullabilità del contratto si differenzia dalla nullità del contratto perche´ , mentre quest’ultima è una causa di invalidità di portata generale, che ricorre ogniqualvolta il contratto è contrario ad una norma imperativa (v. norma giuridica, annullabilità imperativa) (art. 1418, comma 1o, c.c.), l’annullabilità ricorre solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

annullabilità assoluta: è una deroga al principio per cui l’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (art. 1441, comma 1 o c.c.): l’art. 1441, comma 2o, c.c. dispone che l’annullamento del contratto concluso del condannato in stato di interdizione legale (v. interdizione, annullabilità legale) può essere chiesto da chiunque vi ha interesse.

azione di annullabilità: all’annullabilità è legittimata solo la parte a favore della quale è prevista l’annullabilità (art. 1441, comma 1o, c.c.), salvo il caso dell’annullabilità assoluta (v.); l’annullabilità, a differenza della nullità (v.), non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’annullabilità è , di regola, soggetta al termine di prescrizione di cinque anni, che decorre dal giorno della conclusione del contratto (art. 1442, comma 3o, c.c.). Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso (v. vizi, annullabilità del consenso) o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età (art. 1442, comma 2o, c.c.). Alla regola della prescrizione si sottraggono le deliberazioni della comunione (v.) (art. 1109 c.c.), del condominio (v.) negli edifici (art. 1137 c.c.), delle società di capitali (v.) (art. 2377 c.c.): in tali ipotesi vale, invece del termine di prescrizione, un breve termine di decadenza (di trenta giorni nei primi due casi, di tre mesi nel terzo caso). La prescrizione riguarda l’azione, non l’eccezione: l’annullamento non può essere domandato se sono trascorsi cinque anni; ma può essere eccepito anche dopo che siano trascorsi, se solo allora l’altra parte chieda l’esecuzione del contratto (art. 1442, comma 4o, c.c.). La sentenza che pronuncia l’annullamento del contratto opera retroattivamente tra le parti; produce effetti anche nei confronti dei terzi che hanno acquistato diritti dipendenti dal contratto annullato, se si tratta di annullamento per incapacità legale, se il contratto era a titolo gratuito, se i terzi erano in mala fede (v.): restano dunque validi solo i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede se l’annullamento non dipende da incapacità legale (art. 1445 c.c.). Sono fatti salvi gli effetti della trascrizione (v.) della domanda di annullamento. Alla dichiarazione di annullabilità del contratto consegue il diritto delle parti di ripetere le prestazioni eventualmente eseguite: però, se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, l’altro può ripetere la prestazione eseguita solo se prova che essa è stata rivolta a vantaggio dell’incapace, e solo nei limiti di questo vantaggio (art. 1443 c.c.). Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’annullabilità, con l’effetto di sanare il contratto e di precludere l’azione di annullamento. La convalida consiste in un atto unilaterale (v. atti unilaterali) e può essere espressa o tacita. Ricorre la prima ipotesi, quando la parte cui spetta l’azione di annullamento dichiari espressamente di convalidare il contratto, menzionando nell’atto di convalida il contratto annullabile e il motivo di annullabilità (art. 1444, comma 1o, c.c.). Si ha la convalida tacita, quando il contraente al quale spettava l’annullabilità, ha dato volontariamente esecuzione al contratto, pur conoscendo la causa di annullabilità (art. 1444, comma 2o, c.c.). In entrambi i casi la convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto (art. 1444, comma 3o, c.c.).

annullabilità degli atti unilaterali: in virtù dell’art. 1324 c.c., si considerano compatibili e quindi applicabili anche agli atti unilaterali le disposizioni che disciplinano l’annullamento dei contratti.

annullabilità del contratto: sono cause di annullabilità del contratto l’incapacità delle parti (v. incapacità legale; incapacità naturale) (art. 1425 c.c.), l’errore (v.), la violenza (v.) ed il dolo (v.) (artt. 1427 ss. c.c.), il conflitto di interessi (v.) tra rappresentante e rappresentato (artt. 1394 e 1395 c.c.). Vi sono poi delle cause di annullabilità del contratto previste specificamente per i singoli tipi contrattuali disciplinati dalla legge, come la vendita (v.) (art. 1471 c.c.), il contratto di assicurazione (v.) (art. 1892 c.c.), la transazione (v.) (artt. 1971, 1972, comma 2o, 1973, 1974, 1975 c.c.), la cessione dei beni ai creditori (v.) (art. 1986, comma 1o, c.c.).

annullabilità delle deliberazioni assembleari: v. deliberazione assembleare.

annullabilità delle deliberazioni del condominio: v. condominio, deliberazioni assembleari del annullabilità.

annullabilità delle deliberazioni consiliari: v. deliberazione consiliare.

annullabilità delle deliberazioni della comunione: v. comunione, annullabilità delle deliberazioni della annullabilità.

annullabilità delle deliberazioni dell’associazione: v. associazione, annullabilità delle deliberazioni dell’annullabilità.

annullabilità delle disposizioni testamentarie: v. testamento, annullabilità annullabile.

annullabilità del matrimonio: v. matrimonio, nullità e inesistenza del annullabilità.

annullabilità del testamento: v. testamento, invalidità del annullabilità.


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