annullabilità  della transazione:  la transazione presuppone l’incertezza  sull’esito  della  lite: è, quindi, annullabile la transazione su lite  già  decisa  con  sentenza passata  in giudicato, della  quale  le parti  o una  di esse  non  avevano  notizia  (art.  1974 c.c.); è, invece,  irrilevante l’accertamento successivo  dell’infondatezza di una  delle contrapposte pretese, salvo  che la parte  non  fosse  stata  consapevole della temerarietà  della  propria pretesa (art.  1971 c.c.). D’altra  parte,  la funzione della  transazione è  di chiudere,  o di prevenire, consensualmente una  lite: perciò , non se  ne  può  chiedere l’annullamento per  errore di diritto  (v. errore, transazione di diritto)  sulle questioni  oggetto  della  controversia transatta (art.  1969 c.c.), giacche´  ciò  equivarrebbe a riaprire la lite,  sottoponendola  all’esame dell’autorità  giudiziaria.  Sotto  ogni  altro  aspetto le norme  sui vizi del consenso  (v. vizi,  transazione del consenso)  contrattuale sono  applicabili  alla  transazione: ipotesi specifiche  di errore di fatto,  risultante dal successivo  accertamento della nullità  del titolo,  relativamente al quale  è  stata  conclusa  la transazione, o dal riconoscimento della  falsità  dei documenti, sulla base  dei quali  essa  è  stata conclusa  in tutto  o in parte,  o della  successiva  scoperta  di documenti, dei quali  risulta  l’inesistenza  del diritto  vantato da  una  delle  parti,  sono  previste dagli  artt.  1972, comma  2o, 1973, 1975, comma  2o, c.c. (mentre l’art. 1975, comma  1o, c.c. contempla un’ipotesi  di dolo).   
 transazione conservativa dei rapporti preesistenti:  salvo  patto  contrario, la transazione non comporta novazione (v.): non  determina, cioè , l’estinzione  del precedente rapporto (quello  da  cui è  nata  la lite),  mediante la costituzione di un  nuovo rapporto. Perciò , se una  delle  parti  non  adempie gli obblighi  nascenti  dalla  transazione, l’altra  può  chiederne la risoluzione (art.  1976 c.c.), con  l’effetto  di poter riaprire la lite  originaria.  V. anche  transazione novativa  dei rapporti  preesistenti.  
 contratto di transazione:  la transazione è  un  contratto con  il quale  le parti,  facendosi  reciproche concessioni,  pongono fine ad  una  lite,  cioè  ad  una  controversia giudiziaria (o  arbitrale) già  insorta  fra loro,  o prevengono una  lite  che fra esse  può insorgere  (art.  1965 c.c.). Ev  un  contratto al quale  i litiganti  fanno  assai spesso  ricorso,  sia per  eliminare l’incertezza  dell’esito  del giudizio,  sia per non  dover  attendere la fine di un  processo  che può  durare molto  a lungo (meglio  poco,  ma certo:  meglio  poco,  ma subito).  La  transazione può  essere  anche solo parziale,  ossia  dirimere una  parte  soltanto della  controversia, salvo  che fra i rapporti definiti  con transazione e quelli  ancora  controversi non  esista  una indissolubile connessione. L’essenza  di questo  contratto è  identificata da  un duplice  elemento: a) il suo oggetto  è  una  res  litigiosa,  ossia  un  rapporto che, per  la contrapposta opinione delle  parti,  presenta il carattere dell’incertezza; b)  la sua  specifica  funzione  sta  nella  eliminazione dell’incertezza mediante le reciproche concessioni  delle  parti:  ciascuna  di esse  rinuncia  parzialmente (non  interamente) alla  propria pretesa o alla propria contestazione. Così,  se il preteso creditore vanta  un  credito  di cento verso  chi contesta  di dovere  alcunche´ , la transazione può  consistere,  ad  esempio, nell’impegno del secondo  di pagare  trenta al primo  (questi  elimina  il rischio di perdere la lite  e di non  realizzare nulla,  o di vincerla  chissà  quando; l’altro scongiura  il rischio  di perdere la lite  e di dover  pagare  cento).  In mancanza dell’uno  o dell’altro  elemento di identificazione, il contratto non  potrà  essere  qualificato  come  transazione: semmai  sarà , se mancano le reciproche concessioni,  un  contratto di accertamento (v. contratto,  transazione di accertamento),  e produrrà  gli effetti  propri  di questo  diverso  contratto. Il requisito delle reciproche concessioni  non  implica,  tuttavia, che debba  esserci  fra esse  un qualsiasi  rapporto di equivalenza, come  è  reso  manifesto dall’art.  1970 c.c., per  il quale  la transazione non  può  essere  impugnata per  causa  di lesione.  Le reciproche concessioni  possono  anche  consistere nella  costituzione, modificazione o estinzione di rapporti diversi  da  quelli  che formano oggetto della  lite  (art.  1965, comma  2o, c.c.). Così,  chi agisce  in rivendica  (v. azione, transazione di rivendicazione) di un  bene  può  rinunciare al bene  rivendicato accettando, in via transattiva, un  altro  bene  o una  somma  di danaro, oppure  la rinuncia  dell’altra  parte  ad  un  proprio credito  nei suoi  confronti. Quando rapporti giuridici  diversi  da  quelli  litigiosi vengono  costituiti, modificati  o estinti  in forza  di transazione, la disciplina  applicabile all’atto  costitutivo o modificativo o estintivo  è  sempre  quella  della  transazione, nonostante il diverso nomen  iuris  adottato dalle  parti,  come  vendita,  permuta ecc.. Le  parti, transigendo, dispongono dei propri  diritti:  non  è , perciò , possibile  transigere su materia  sottratta alla  disponibilità  delle  parti  (art.  1966 c.c.), come  ad esempio  in materia  di diritti della personalità  (v.),  di diritti  e di doveri  di famiglia  (v. coniugi,  diritti e doveri  dei transazione); neppure è  possibile,  per  espressa disposizione  di legge, transigere in materia  di diritti  del lavoratore verso  il datore di lavoro,  derivanti da  norme  inderogabili di legge o di contratto collettivo  (art.  2113 c.c.). La  transazione può  essere  conservativa (v. transazione conservativa  dei rapporti  preesistenti)  o novativa  (v. transazione novativa  dei rapporti  preesistenti)  dei  rapporti preesistenti che ne  formano oggetto,  a differenza del contratto di accertamento (v. accertamento,  transazione contrattuale),  che non  ha  mai  carattere normativo. Ha  natura di transazione la conciliazione giudiziale  delle  parti  di cui all’art. 185 c.p.c.: questa  non  provoca  solo  l’estinzione  del giudizio,  ma agisce anche  sul rapporto sostanziale controverso, precludendo la possibilità di un  nuovo  giudizio,  e può  altresì  riguardare anche  rapporti ulteriori e diversi  intercorrenti fra le stesse  parti.   
 forma scritta della transazione:  il contratto di transazione deve  essere  provato per  iscritto  (art. 1967 c.c.). Per  quanto lo scritto  sia forma  della  prova  (v. forma  del contratto,  transazione scritta ad probationem) e non  del contratto, qui  dallo  scritto dovranno risultare  gli elementi essenziali  della  transazione, inclusa  la reciprocità  delle concessioni.  Ma  la forma  scritta  può  risultare  richiesta  anche  per  la validità del contratto (v. forma  del contratto,  transazione scritta ad substantiam),  se ricorre l’ipotesi  di cui all’art.  1350 n. 12 c.c..  
 transazione novativa dei rapporti preesistenti:  l’effetto  novativo  della  transazione deve  essere pattuito; tuttavia  esso  non  coincide  in tutto  con  gli effetti  prodotti dalla novazione (v.) in genere:  per  l’art. 1234, comma  1o, c.c., la novazione  è senza  effetto  se non  esisteva  l’obbligazione  originaria;  in materia  di transazione vale, all’opposto,  la norma  dell’art.  1972, comma  2o, c.c., per  la quale  la transazione fatta relativamente ad  un  titolo  nullo  può  essere  annullata solo  su domanda della parte  che ignorava  la nullità  del titolo.  V. anche  transazione conservativa  dei rapporti preesistenti. 		
			
| Traduzioni | | | Transessuali |