Enciclopedia giuridica

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Transazione



annullabilità della transazione: la transazione presuppone l’incertezza sull’esito della lite: è, quindi, annullabile la transazione su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia (art. 1974 c.c.); è, invece, irrilevante l’accertamento successivo dell’infondatezza di una delle contrapposte pretese, salvo che la parte non fosse stata consapevole della temerarietà della propria pretesa (art. 1971 c.c.). D’altra parte, la funzione della transazione è di chiudere, o di prevenire, consensualmente una lite: perciò , non se ne può chiedere l’annullamento per errore di diritto (v. errore, transazione di diritto) sulle questioni oggetto della controversia transatta (art. 1969 c.c.), giacche´ ciò equivarrebbe a riaprire la lite, sottoponendola all’esame dell’autorità giudiziaria. Sotto ogni altro aspetto le norme sui vizi del consenso (v. vizi, transazione del consenso) contrattuale sono applicabili alla transazione: ipotesi specifiche di errore di fatto, risultante dal successivo accertamento della nullità del titolo, relativamente al quale è stata conclusa la transazione, o dal riconoscimento della falsità dei documenti, sulla base dei quali essa è stata conclusa in tutto o in parte, o della successiva scoperta di documenti, dei quali risulta l’inesistenza del diritto vantato da una delle parti, sono previste dagli artt. 1972, comma 2o, 1973, 1975, comma 2o, c.c. (mentre l’art. 1975, comma 1o, c.c. contempla un’ipotesi di dolo).

transazione conservativa dei rapporti preesistenti: salvo patto contrario, la transazione non comporta novazione (v.): non determina, cioè , l’estinzione del precedente rapporto (quello da cui è nata la lite), mediante la costituzione di un nuovo rapporto. Perciò , se una delle parti non adempie gli obblighi nascenti dalla transazione, l’altra può chiederne la risoluzione (art. 1976 c.c.), con l’effetto di poter riaprire la lite originaria. V. anche transazione novativa dei rapporti preesistenti.

contratto di transazione: la transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite, cioè ad una controversia giudiziaria (o arbitrale) già insorta fra loro, o prevengono una lite che fra esse può insorgere (art. 1965 c.c.). Ev un contratto al quale i litiganti fanno assai spesso ricorso, sia per eliminare l’incertezza dell’esito del giudizio, sia per non dover attendere la fine di un processo che può durare molto a lungo (meglio poco, ma certo: meglio poco, ma subito). La transazione può essere anche solo parziale, ossia dirimere una parte soltanto della controversia, salvo che fra i rapporti definiti con transazione e quelli ancora controversi non esista una indissolubile connessione. L’essenza di questo contratto è identificata da un duplice elemento: a) il suo oggetto è una res litigiosa, ossia un rapporto che, per la contrapposta opinione delle parti, presenta il carattere dell’incertezza; b) la sua specifica funzione sta nella eliminazione dell’incertezza mediante le reciproche concessioni delle parti: ciascuna di esse rinuncia parzialmente (non interamente) alla propria pretesa o alla propria contestazione. Così, se il preteso creditore vanta un credito di cento verso chi contesta di dovere alcunche´ , la transazione può consistere, ad esempio, nell’impegno del secondo di pagare trenta al primo (questi elimina il rischio di perdere la lite e di non realizzare nulla, o di vincerla chissà quando; l’altro scongiura il rischio di perdere la lite e di dover pagare cento). In mancanza dell’uno o dell’altro elemento di identificazione, il contratto non potrà essere qualificato come transazione: semmai sarà , se mancano le reciproche concessioni, un contratto di accertamento (v. contratto, transazione di accertamento), e produrrà gli effetti propri di questo diverso contratto. Il requisito delle reciproche concessioni non implica, tuttavia, che debba esserci fra esse un qualsiasi rapporto di equivalenza, come è reso manifesto dall’art. 1970 c.c., per il quale la transazione non può essere impugnata per causa di lesione. Le reciproche concessioni possono anche consistere nella costituzione, modificazione o estinzione di rapporti diversi da quelli che formano oggetto della lite (art. 1965, comma 2o, c.c.). Così, chi agisce in rivendica (v. azione, transazione di rivendicazione) di un bene può rinunciare al bene rivendicato accettando, in via transattiva, un altro bene o una somma di danaro, oppure la rinuncia dell’altra parte ad un proprio credito nei suoi confronti. Quando rapporti giuridici diversi da quelli litigiosi vengono costituiti, modificati o estinti in forza di transazione, la disciplina applicabile all’atto costitutivo o modificativo o estintivo è sempre quella della transazione, nonostante il diverso nomen iuris adottato dalle parti, come vendita, permuta ecc.. Le parti, transigendo, dispongono dei propri diritti: non è , perciò , possibile transigere su materia sottratta alla disponibilità delle parti (art. 1966 c.c.), come ad esempio in materia di diritti della personalità (v.), di diritti e di doveri di famiglia (v. coniugi, diritti e doveri dei transazione); neppure è possibile, per espressa disposizione di legge, transigere in materia di diritti del lavoratore verso il datore di lavoro, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo (art. 2113 c.c.). La transazione può essere conservativa (v. transazione conservativa dei rapporti preesistenti) o novativa (v. transazione novativa dei rapporti preesistenti) dei rapporti preesistenti che ne formano oggetto, a differenza del contratto di accertamento (v. accertamento, transazione contrattuale), che non ha mai carattere normativo. Ha natura di transazione la conciliazione giudiziale delle parti di cui all’art. 185 c.p.c.: questa non provoca solo l’estinzione del giudizio, ma agisce anche sul rapporto sostanziale controverso, precludendo la possibilità di un nuovo giudizio, e può altresì riguardare anche rapporti ulteriori e diversi intercorrenti fra le stesse parti.

forma scritta della transazione: il contratto di transazione deve essere provato per iscritto (art. 1967 c.c.). Per quanto lo scritto sia forma della prova (v. forma del contratto, transazione scritta ad probationem) e non del contratto, qui dallo scritto dovranno risultare gli elementi essenziali della transazione, inclusa la reciprocità delle concessioni. Ma la forma scritta può risultare richiesta anche per la validità del contratto (v. forma del contratto, transazione scritta ad substantiam), se ricorre l’ipotesi di cui all’art. 1350 n. 12 c.c..

transazione novativa dei rapporti preesistenti: l’effetto novativo della transazione deve essere pattuito; tuttavia esso non coincide in tutto con gli effetti prodotti dalla novazione (v.) in genere: per l’art. 1234, comma 1o, c.c., la novazione è senza effetto se non esisteva l’obbligazione originaria; in materia di transazione vale, all’opposto, la norma dell’art. 1972, comma 2o, c.c., per la quale la transazione fatta relativamente ad un titolo nullo può essere annullata solo su domanda della parte che ignorava la nullità del titolo. V. anche transazione conservativa dei rapporti preesistenti.


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