responsabilità  aggravata per temerarietà:  fattispecie  di illecito  speciale  rispetto  al precetto generale dell’art.  2043 c.c. in base  al quale  la parte  soccombente che risulta  aver  agito  o resistito  in giudizio  con  mala  fede  o colpa  grave (c.d. temerarietà della  lite)  oltre  alla  normale  responsabilità  di rimborso, conseguenza della  soccombenza, è  tenuta anche  al risarcimento dei danni  conseguenti alla  condotta processuale illecita  (art.  96, comma  1o, c.p.c.). La  temerarietà viene  dal legislatore  anche  applicata all’esercizio  dell’azione  esecutiva  e all’esercizio della  fase esecutiva  dell’azione  cautelare nonche´  ad  altre  iniziative  o trascrizioni di provvedimenti (art.  96, comma  2o, c.p.c.). Tale  norma, speciale  rispetto  a quella  contenuta nel comma  1o  dell’art.  96 c.p.c., configura un’ipotesi  di abuso  del diritto  di azione,  avvalendosi, il soggetto procedente di uno  strumento di per  se´  legittimo,  ma senza  usare  la normale prudenza. 		
			
| Telex | | | Tempo |