Enciclopedia giuridica

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Tempo



tempo del commesso reato: l’individuazione del tempus commissi delicti è indispensabile al fine di stabilire nel caso di successione di leggi penali quale delle due leggi applicare. Mancando al riguardo un criterio legislativo specifico in base al quale determinare il tempo tempo, la dottrina ha prospettato tre criteri: criterio della condotta, criterio dell’evento e criterio misto. Il primo criterio considera ai fini della commissione del reato il momento in cui viene realizzata l’azione o l’omissione. Il secondo criterio, dell’evento, considera invece quale elemento indispensabile ai fini della configurazione del reato il verificarsi dell’evento o comunque dell’atto conclusivo della condotta, a seconda che si tratti di reati di evento o reati di mera condotta. Il terzo criterio definito misto, considera tanto la condotta quanto l’evento, nel senso che il reato può considerarsi commesso tanto nell’uno che nell’altro caso. Di questi tre criteri quello accolto è il criterio della condotta, anche se non applicabile in tutti i casi, in quanto non tutti i reati prevedono il verificarsi di un evento, e comunque lo stesso porterebbe ad una violazione dell’art. 2 c.p., favorendo la retroattività della l. penale nel caso in cui venisse introdotta, fra la condotta e l’evento, una nuova incriminazione. Da respingere è anche il criterio misto essendo inconcepibile considerare un reato indifferentemente commesso sotto la vigenza di due norme incriminatrici diverse. L’accoglimento del primo criterio oltre a tutelare il reo, nel senso che non sarà sottoposto a conseguenze più gravi di quelle conosciute al momento dell’azione od omissione, è anche il momento in cui la l. penale esercita la sua efficacia intimidatrice, in quanto in questo momento il soggetto è in grado di rappresentarsi le conseguenze dalla sua condotta. In definitiva possiamo così sintetizzare: nei reati attivi a consumazione istantanea (es. ingiuria) si guarda al momento in cui si svolge l’azione; nei reati omissivi propri (es. omissione di rapporto) a quello in cui scade il termine; nei reati di evento (es. omicidio) a quello in cui si verifica la condotta per le ragioni sovraesposte.

tempo dell’adempimento: la prestazione (v.) deve essere eseguita dal debitore a richiesta del creditore o, se è fissato un termine, alla scadenza del termine. Nel primo caso, il creditore può in qualsiasi momento a sua scelta esigere la prestazione, finche´ il suo diritto di credito non sia estinto per prescrizione; tuttavia, se per la natura della prestazione o secondo gli usi è necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice (art. 1183 c.c.). La determinazione giudiziale del termine dovrebbe, a rigore, precedere l’adempimento e fungere da criterio di valutazione della esattezza della prestazione; ma si dovrebbe attendere che il giudizio, promosso dal creditore o dallo stesso debitore, si concluda con una sentenza esecutiva, e ciò potrebbe richiedere anni ed anni. La giurisprudenza ha, perciò , interpretato la norma nel senso che, se la prestazione richiede per la sua natura un termine, e questo non è fissato dalle parti, il creditore può esigere la prestazione indipendentemente dalla preventiva fissazione giudiziale del termine, mentre il giudice valuterà ex post, in caso di mancata esecuzione della prestazione, se il creditore abbia lasciato trascorrere, prima di esigerla, un tempo congruo rispetto alla natura della obbligazione. Nel secondo caso, il termine fissato per l’adempimento si presume a favore del debitore, salvo che non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi (art. 1184 c.c.). Il che significa che, in linea generale, il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine, presumendosi questo fissato a favore del debitore; e che può esigere l’adempimento anticipato solo se il termine era stato fissato esclusivamente a suo favore (art. 1185 c.c.). Il termine può essere determinato a data fissa (ad esempio, al 31 dicembre 1995) oppure a certo tempo (a dieci giorni, a tre mesi, a un anno ecc.). In questo secondo caso si tiene conto del calendario comune; non si computa il giorno iniziale, e il termine scade nell’ultimo istante del giorno finale. Se questo è un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Il termine a mesi scade nel giorno del mese finale corrispondente al giorno del mese iniziale o, se nel mese finale manca un giorno corrispondente, nell’ultimo giorno del mese finale (artt. 1187, 2963 c.c.).


Temerarietà      |      Temporanea difficoltà


 
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