Enciclopedia giuridica

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Omicidio

Il libro secondo, titolo XII, capo I del c.p. prevede all’art. 575 che chiunque cagiona la morte di un uomo sia punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Se per quanto attiene ai delitti contro la persona in generale, il bene giuridico tutelato è quello dello Stato riguardante la sicurezza della persona in rapporto ai beni della vita, dell’incolumità fisica e morale e della libertà , nel delitto in esame è senz’altro la sicurezza della persona fisica, ed in special modo la vita umana considerata dunque interesse di rilevanza non solo individuale e privata, ma anche pubblica, che si esplica nelle relazioni tra gli uomini; che esista un vero e proprio interesse dello Stato è testimoniato dal fatto che la legge vieta gli atti di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.) e punisce anche l’omicidio del consenziente. Ev infatti di tutta evidenza che la legge si occupa dell’uomo in rapporto alla collettività, e non degli atti che l’uomo possa commettere su se stesso (tanto che neppure il tentato suicidio viene punito). Soggetto attivo del delitto di omicidio può essere chiunque, mentre soggetto passivo particolare è l’uomo, da intendersi quale persona fisica viva, indipendentemente da qualunque condizione di capacità, sanità , integrità fisica. Non può dunque commettersi omicidio su un cadavere, anche se l’agente supponga erroneamente di uccidere un uomo vivo (caso questo paradigmatico di reato impossibile per inesistenza dell’oggetto, ex art. 49 c.p.); al contrario, integra l’ipotesi in esame l’uccisione del neonato e del feto nascente, mentre si ritiene che il feto prima della nascita non sia ancora propriamente titolare del bene costituito dalla vita. In particolare, poi, si ricordi che l’art. 578 c.p. prevede come reato proprio della madre l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. Quanto all’elemento oggettivo, si sottolinea come l’omicidio sia un reato a forma libera per eccellenza, in quanto l’attenzione è concentrata esclusivamente sul risultato, e non sui mezzi dell’azione, che possono essere fisici (arma, sostanze chimiche o naturali ecc.), psichici (ad es., un improvviso spavento causato ad un soggetto cardiopatico), diretti o indiretti (esempio del secondo caso, l’esporre un neonato al freddo intenso). Sempre per quanto attiene alle modalità della condotta, l’omicidio può determinarsi anche mediante omissione, purche´ esista un dovere giuridico di agire in capo al soggetto e questi ometta di farlo, oppure non impedisca un evento che egli ha l’obbligo di impedire (c.d. posizione di garanzia). Il consenso del soggetto passivo non scrimina l’omicida, ma dà luogo alla particolare figura dell’omicidio del consenziente. Il momento consumativo del delitto è segnato dalla morte del soggetto passivo che sia conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, in presenza del necessario rapporto di causalità . Luogo della consumazione è quello in cui si verifica la morte. L’omicidio previsto ex art. 575 c.p. è punibile ad esclusivo titolo doloso, consistente nella volontà cosciente e libera e nell’intenzione di cagionare la morte di un uomo. Sono previste inoltre due serie di aggravanti speciali: 1) art. 576: a) concorso di taluna delle circostanze di cui al n. 2 dell’art. 61 c.p. (aver commesso il reato per eseguire od occultarne un altro, o per assicurarsi il profitto o l’impunità di altro reato); b) aver commesso il fatto contro l’ascendente o il discendente, quando concorra taluna delle circostanze di cui all’art. 61 n. 1 (motivi abietti o futili) e n. 4 (aver adoperato sevizie) c.p., o quando vi è premeditazione (si definisce premeditazione il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il sorgere del proposito criminoso e la sua realizzazione concreta); c) commissione del fatto da parte di un latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura, alla carcerazione, ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; d) commissione del fatto da parte dell’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura, alla carcerazione; e) il fatto si verifica nell’atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520, 521 c.p. (violenza carnale, atti di libidine ecc.); 2) art. 577 c.p.: contempla casi in cui il fatto è commesso: a) contro l’ascendente o il discendente; b) mediante sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso (ove per mezzo insidioso va inteso non solo la modalità fraudolenta vera e propria, ma anche il celare o dissimulare l’efficacia letale di altri mezzi considerati violenti ad altri effetti, ad es. ipnosi per vanificare la resistenza del soggetto passivo); c) con premeditazione; d) con il concorso di talune delle circostanze previste ex art. 61 nn. 1 e 4. Per quanto attiene all’aspetto sanzionatorio, tutte le ipotesi sopra descritte (artt. 576 e 577, comma 1o, c.p.) comportano la pena dell’ergastolo; il secondo comma dell’art. 577 c.p. prevede la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni (superiore quindi a quella dell’omicidio semplice, ma inferiore a quella dell’omicidio aggravato ex artt. 576 e 577, comma 1o, c.p.), per i casi di omicidio commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. Il tentativo è configurabile in tutti i casi descritti.

omicidio colposo: l’art. 589 c.p. prevede che chiunque cagiona la morte di una persona per colpa sia punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il secondo comma dello stesso articolo contempla l’ipotesi aggravata del medesimo delitto, per il caso di omicidio omicidio commesso in violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: la pena prevista è infatti quella della reclusione da uno a cinque anni. Il terzo comma dell’art. 589 prevede infine che nell’ipotesi di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applichi la pena che andrebbe inflitta per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, benche´ la pena non possa superare complessivamente i dodici anni. Dunque l’omicidio è colposo quando la morte di un uomo viene determinata da imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di ordini o discipline. L’elemento oggettivo dell’omicidio omicidio è identico a quello dell’omicidio doloso, e la differenza sta dunque tutta nell’elemento soggettivo, la cui casistica, per l’ampiezza del concetto di colpa, si rivela irriducibile a categorie definite (basti pensare alla combinazione col reato omissivo in generale). Si ricordi, sotto il profilo procedurale, che, a differenza delle ipotesi sinora considerate, tutte di competenza della Corte d’Assise, l’omicidio omicidio è di competenza del pretore. V. colpa; dolo; lesione personale; obbligo, omicidio di impedire l’evento e posizione di garanzia; percosse; preterintenzione.

omicidio del consenziente: è il fatto di chi cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui (art. 579 c.p.). In tal caso il consenso della vittima non esclude la punibilità ex art. 50 c.p. (consenso dell’avente diritto), perche´ la vita è considerata bene irrinunciabile, ma determina l’applicazione di una pena ridotta (reclusione da sei a quindici anni). Il consenso deve presentare, per comportare l’applicazione di questa fattispecie (che in pratica si presenta come un’attenuante dell’omicidio), determinate caratteristiche, e cioè serietà , chiarezza e non equivocità ; deve perdurare fino al momento in cui l’agente commette il fatto; è inoltre privo di effetto se prestato da persona minore degli anni diciotto, se prestato da persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, a causa di altre infermità o per abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; se prestato infine da una persona dietro violenza, minaccia, suggestione o inganno. Il tentativo è anche in questo caso configurabile. Si deve ricordare che in tale ottica si inserisce il tema dell’eutanasia, ovvero della procurata morte di persone affette da malattie incurabili, che versano in gravi e prolungate sofferenze. Non costituendo il consenso dell’ucciso una valida scriminante, tanto meno lo è nel vigente sistema penale la pietà per la sofferenza della vittima. L’uccisione per pietà è dunque punita come omicidio vero e proprio, o, ricorrendone i presupposti, come omicidio omicidio. In entrambi i casi potrà comunque invocarsi l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n. 1).

omicidio preterintenzionale: si tratta del caso, previsto dall’art. 584 c.p., in cui il soggetto attivo con atti diretti a cagionare percosse o lesioni personali, finisce invece per causare la morte di un uomo. Si tratta in pratica di ipotesi in cui si finisce per determinare un evento più grave di quello voluto (ecco perche´ il delitto va oltre l’intenzione); l’omicidio omicidio è l’unico caso di delitto preterintenzionale punito nel nostro ordinamento assieme all’aborto preterintenzionale ex l. n. 194 del 1978, e secondo parte della dottrina si tratta di veri e propri casi di responsabilità oggettiva; al di là del dibattito teorico, resta il fatto che l’omicidio omicidio viene effettivamente ascritto al soggetto attivo semplicemente in base ad una condotta ed al rapporto di causalità, anzi, nel caso dell’art. 584 c.p. non si richiede neppure che i reati di percosse o lesioni siano stati consumati, essendo ritenuto sufficiente anche il semplice tentativo; ecco perche´ risponderà di omicidio omicidio colui che, volendo colpire con un pugno un individuo, lo induce ad indietreggiare determinandone la morte a seguito di caduta. La pena è quella della reclusione da dieci a diciotto anni. Trattandosi di un tipico delitto a consumazione anticipata, il tentativo non è configurabile (in quanto già equiparato al delitto consumato).


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