Il libro  secondo,  titolo  XII,  capo  I del c.p. prevede all’art.  575 che chiunque cagiona  la morte  di un  uomo  sia punito  con  la reclusione  non  inferiore ad anni  ventuno. Se per  quanto attiene ai delitti  contro  la persona in generale, il bene  giuridico  tutelato è  quello  dello  Stato  riguardante la sicurezza  della persona in rapporto ai beni  della  vita,  dell’incolumità  fisica e morale  e della libertà , nel delitto  in esame  è  senz’altro  la sicurezza  della  persona fisica, ed in special  modo  la vita  umana  considerata dunque interesse di rilevanza non  solo  individuale e privata,  ma anche  pubblica,  che si esplica  nelle relazioni  tra  gli uomini;  che esista  un  vero  e proprio interesse dello  Stato  è testimoniato dal fatto  che la legge vieta  gli atti  di disposizione  del proprio corpo  (art.  5 c.c.) e punisce  anche  l’omicidio del consenziente. Ev  infatti  di tutta evidenza  che la legge si occupa  dell’uomo  in rapporto alla  collettività,  e non  degli  atti  che l’uomo  possa  commettere su se stesso  (tanto che neppure il tentato suicidio  viene  punito). Soggetto  attivo  del delitto  di omicidio può  essere chiunque, mentre soggetto  passivo  particolare è  l’uomo,  da  intendersi quale persona fisica viva, indipendentemente da  qualunque condizione di capacità, sanità , integrità  fisica. Non  può  dunque commettersi omicidio su un  cadavere, anche  se l’agente  supponga erroneamente di uccidere  un  uomo  vivo (caso questo  paradigmatico di reato  impossibile  per  inesistenza dell’oggetto, ex art.  49 c.p.); al contrario, integra  l’ipotesi  in esame  l’uccisione  del neonato e del feto  nascente,  mentre si ritiene  che il feto  prima  della  nascita  non  sia ancora  propriamente titolare del bene  costituito  dalla  vita.  In  particolare, poi,  si ricordi  che l’art. 578 c.p. prevede come  reato  proprio della  madre  l’infanticidio  in condizioni  di abbandono materiale e morale.  Quanto all’elemento oggettivo,  si sottolinea come  l’omicidio sia un  reato  a forma  libera  per eccellenza,  in quanto l’attenzione è  concentrata esclusivamente sul risultato, e  non  sui mezzi dell’azione,  che possono  essere  fisici (arma,  sostanze chimiche  o naturali ecc.), psichici (ad  es., un  improvviso  spavento causato ad  un  soggetto  cardiopatico), diretti  o indiretti (esempio  del secondo  caso, l’esporre  un  neonato al freddo  intenso). Sempre  per  quanto attiene alle modalità  della  condotta, l’omicidio può  determinarsi anche  mediante omissione, purche´  esista  un  dovere  giuridico  di agire  in capo  al soggetto  e questi ometta di farlo,  oppure non  impedisca  un  evento  che egli ha  l’obbligo  di impedire (c.d.  posizione  di garanzia). Il consenso  del soggetto  passivo  non scrimina  l’omicida,  ma dà  luogo  alla  particolare figura  dell’omicidio del consenziente. Il momento consumativo del delitto  è  segnato  dalla  morte  del soggetto  passivo  che sia conseguenza dell’azione  od  omissione  del colpevole,  in presenza del necessario  rapporto di causalità . Luogo  della consumazione è  quello  in cui si verifica  la morte.  L’omicidio previsto  ex art.  575 c.p. è  punibile  ad  esclusivo  titolo  doloso,  consistente nella  volontà  cosciente e libera  e nell’intenzione di cagionare la morte  di un  uomo.  Sono  previste inoltre  due  serie  di aggravanti  speciali:  1) art.  576: a) concorso  di taluna delle  circostanze di cui al n. 2 dell’art.  61 c.p. (aver  commesso  il reato  per eseguire  od  occultarne un  altro,  o per  assicurarsi  il profitto  o l’impunità  di altro  reato);  b)  aver  commesso  il fatto  contro  l’ascendente o il discendente, quando concorra taluna  delle  circostanze di cui all’art.  61 n. 1 (motivi abietti  o futili)  e n. 4 (aver  adoperato sevizie)  c.p., o quando vi è  premeditazione (si definisce  premeditazione il decorso  di un  apprezzabile lasso  di tempo  tra  il sorgere  del proposito criminoso  e la sua  realizzazione concreta); c) commissione del fatto  da  parte  di un  latitante, per  sottrarsi all’arresto, alla  cattura,  alla  carcerazione, ovvero  per  procurarsi i mezzi di sussistenza  durante la latitanza;  d)  commissione del fatto  da  parte dell’associato  per  delinquere, per  sottrarsi all’arresto, alla  cattura,  alla carcerazione; e) il fatto  si verifica  nell’atto  di commettere taluno  dei delitti preveduti dagli  artt.  519, 520, 521 c.p. (violenza  carnale,  atti  di libidine ecc.); 2) art.  577 c.p.: contempla casi in cui il fatto  è  commesso:  a) contro l’ascendente o il discendente; b)  mediante sostanze  venefiche  o con  altro mezzo  insidioso  (ove  per  mezzo  insidioso  va inteso  non  solo  la modalità fraudolenta vera  e propria, ma anche  il celare  o dissimulare l’efficacia letale di altri  mezzi considerati violenti  ad  altri  effetti,  ad  es. ipnosi  per  vanificare la resistenza del soggetto  passivo);  c) con  premeditazione; d)  con  il concorso  di talune  delle  circostanze previste  ex art.  61 nn. 1 e 4. Per quanto attiene all’aspetto  sanzionatorio, tutte  le ipotesi  sopra  descritte (artt. 576 e 577, comma  1o, c.p.)  comportano la pena  dell’ergastolo; il secondo comma  dell’art.  577 c.p. prevede la pena  della  reclusione  da  ventiquattro a trenta anni  (superiore quindi  a quella  dell’omicidio semplice,  ma inferiore a quella dell’omicidio aggravato ex artt.  576 e 577, comma  1o, c.p.),  per  i casi di omicidio commesso contro  il coniuge,  il fratello  o la sorella,  il padre  o la madre adottivi,  o il figlio adottivo, o contro  un  affine  in linea  retta.  Il tentativo è configurabile in tutti  i casi descritti.   
 omicidio colposo:  l’art. 589 c.p. prevede che chiunque  cagiona  la morte  di una  persona per  colpa  sia punito  con  la reclusione  da  uno  a cinque  anni.  Il secondo  comma  dello  stesso  articolo  contempla l’ipotesi  aggravata del medesimo  delitto,  per  il caso  di omicidio omicidio commesso  in violazione  di norme  sulla disciplina  della  circolazione  stradale o di quella  per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro:  la pena  prevista  è  infatti  quella  della  reclusione  da  uno a cinque  anni.  Il terzo  comma  dell’art.  589 prevede infine  che nell’ipotesi  di morte  di più  persone, ovvero  di morte  di una  o più  persone e di lesioni  di una  o più  persone, si applichi  la pena  che andrebbe inflitta  per  la più  grave delle  violazioni  commesse,  aumentata fino al triplo,  benche´  la pena  non possa  superare complessivamente i dodici  anni.  Dunque l’omicidio è  colposo quando la morte  di un  uomo  viene  determinata da  imprudenza, negligenza, imperizia,  inosservanza di ordini  o discipline.  L’elemento oggettivo  dell’omicidio omicidio è  identico  a quello  dell’omicidio doloso,  e la differenza sta  dunque tutta nell’elemento soggettivo,  la cui casistica,  per  l’ampiezza  del concetto di colpa,  si rivela  irriducibile a categorie  definite  (basti  pensare alla combinazione col reato  omissivo  in generale). Si ricordi,  sotto  il profilo procedurale, che, a differenza delle  ipotesi  sinora  considerate, tutte  di competenza della  Corte  d’Assise,  l’omicidio omicidio è  di competenza del pretore. V. colpa; dolo;  lesione personale;  obbligo,  omicidio di impedire  l’evento e posizione di garanzia;  percosse; preterintenzione.  
 omicidio del consenziente:   è  il fatto  di chi cagiona  la morte  di un  uomo  con  il consenso  di lui (art.  579 c.p.).  In  tal  caso  il consenso  della  vittima  non esclude  la punibilità  ex art.  50 c.p. (consenso dell’avente diritto), perche´  la vita  è  considerata bene  irrinunciabile, ma determina l’applicazione  di una  pena  ridotta (reclusione da  sei a quindici  anni).  Il consenso  deve presentare,  per  comportare l’applicazione  di questa  fattispecie  (che  in pratica  si  presenta  come  un’attenuante dell’omicidio), determinate caratteristiche, e cioè  serietà , chiarezza  e non  equivocità ; deve  perdurare fino al momento in cui  l’agente  commette il fatto;  è  inoltre  privo  di effetto  se prestato da persona  minore  degli  anni  diciotto,  se prestato da  persona inferma  di mente,  o che si trova  in condizioni  di deficienza  psichica,  a causa  di altre infermità  o per  abuso  di sostanze  alcooliche  o stupefacenti; se prestato infine  da  una  persona dietro  violenza,  minaccia,  suggestione  o inganno.  Il tentativo è  anche  in questo  caso  configurabile. Si deve  ricordare che in tale ottica  si inserisce  il tema  dell’eutanasia, ovvero  della  procurata morte  di persone affette  da  malattie incurabili,  che versano  in gravi  e prolungate sofferenze. Non  costituendo il consenso  dell’ucciso  una  valida  scriminante, tanto  meno  lo è  nel vigente  sistema  penale  la pietà  per  la sofferenza  della vittima.  L’uccisione  per  pietà  è  dunque punita  come  omicidio vero  e proprio, o, ricorrendone i presupposti, come  omicidio omicidio. In  entrambi i casi potrà  comunque invocarsi  l’attenuante dei motivi  di particolare valore  morale  e sociale  (art. 62 n. 1).  
 omicidio preterintenzionale:  si tratta del caso,  previsto  dall’art.  584 c.p., in cui il soggetto  attivo  con  atti  diretti  a cagionare percosse  o lesioni  personali, finisce invece  per  causare  la morte  di un  uomo.  Si tratta in pratica  di ipotesi  in cui si finisce per  determinare un  evento  più  grave  di quello voluto (ecco  perche´  il delitto  va oltre  l’intenzione); l’omicidio omicidio è  l’unico caso  di delitto  preterintenzionale punito  nel nostro  ordinamento assieme  all’aborto  preterintenzionale ex l. n. 194 del 1978, e secondo  parte  della  dottrina si tratta di veri e propri  casi di responsabilità  oggettiva;  al di là  del dibattito teorico,  resta  il fatto  che l’omicidio omicidio viene  effettivamente ascritto  al soggetto attivo  semplicemente in base  ad  una  condotta ed  al rapporto di causalità, anzi, nel caso  dell’art.  584 c.p. non  si richiede  neppure che i reati  di percosse  o lesioni  siano  stati  consumati, essendo  ritenuto sufficiente  anche  il semplice  tentativo; ecco perche´  risponderà  di omicidio omicidio colui  che, volendo  colpire con  un  pugno  un  individuo,  lo induce  ad  indietreggiare determinandone  la morte  a seguito  di caduta.  La  pena  è  quella  della  reclusione  da  dieci a diciotto  anni.  Trattandosi di un  tipico  delitto  a consumazione anticipata, il tentativo non  è  configurabile (in  quanto già  equiparato al delitto consumato). 		
			
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