Figura  vigente  nel diritto  del Principato del Liechtenstein. Si tratta di una sorta  di fondazione di impresa  dotata di personalità  giuridica.  Essa  può essere  costituita  da  una  sola persona, il fondatore, il quale  è  qualificato come  organo  supremo dell’anstalt e può , in ogni  momento, modificarne lo statuto, come  può  nominare e revocare gli amministratori e impartire loro istruzioni  sulla gestione  dell’impresa. La  disciplina  dell’anstalt consente la creazione di società  ombra,  che possono  operare anche  in Italia  in quanto persone giuridiche  straniere che beneficiano, a condizione di reciprocità, degli  stessi diritti  attribuiti alle  persone giuridiche  italiane.  In  tal  senso  è  la maggioranza della  giurisprudenza; ma la Cassazione ha  ritenuto applicabile, in deroga  alla  disciplina  dell’anstalt, l’art. 2362 del c.c. al fondatore unico  di un  anstalt insolvente.  
 trattamento fiscale dell’anstalt:  la figura  dell’anstalt è  sconosciuta  all’ordinamento giuridico  italiano  e ciò  ha  creato  in un  primo  momento non  pochi  imbarazzi alla  giurisprudenza che si poneva  di fronte  ad  essa  nel tentativo di stabilirne  il trattamento fiscale. Successivamente si è  consolidato l’orientamento di considerarli soggetti  passivi dell’Irpeg  (v.),  e precisamente enti  commerciali  o non  commerciali  (v. enti commerciali;  enti non commerciali) a seconda  della  natura dell’oggetto  sociale. 		
			
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