Enciclopedia giuridica

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Permuta

Ev il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro (art. 1552 c.c.). Il prezzo in danaro è l’elemento che distingue la vendita (v.) dalla permuta, nella quale il trasferimento del diritto da un contraente all’altro ha per corrispettivo non una somma di danaro, ma il trasferimento di un altro diritto. Perciò, la causa (v.) della permuta non è lo scambio di cosa con prezzo, ma lo scambio di cosa con cosa o di cosa con diritto (come lo scambio fra il trasferimento della proprietà di un bene e la cessione di un credito) o di diritto con diritto (come lo scambio fra la cessione di un credito contro la cessione di un altro credito). Frequente è l’ipotesi di permuta di cosa presente con cosa futura: il proprietario di un’area edificabile trasferisce questa al costruttore contro il trasferimento di uno o più appartamenti che sull’area verranno edificati. Alla permuta si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vendita (art. 1555 c.c.). Una sensibile differenza è però introdotta dall’art. 1553 c.c. riguardo all’evizione (v.): il permutante evitto ha la scelta fra il chiedere la restituzione della cosa data o il valore della cosa evitta.

evizione nella permuta: v. evizione, permuta nella permuta.


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