Ev  il contratto che ha  per  oggetto  il reciproco trasferimento della  proprietà di cose,  o di altri  diritti,  da  un  contraente all’altro  (art.  1552 c.c.). Il prezzo in danaro è  l’elemento  che distingue  la vendita  (v.) dalla  permuta, nella  quale  il trasferimento del diritto  da  un  contraente all’altro  ha  per  corrispettivo non una  somma  di danaro, ma il trasferimento di un  altro  diritto.  Perciò,  la causa (v.) della  permuta non  è  lo scambio  di cosa  con  prezzo,  ma lo scambio  di cosa  con  cosa  o di cosa  con  diritto  (come  lo scambio  fra il trasferimento della  proprietà  di un  bene  e la cessione  di un  credito) o di diritto  con diritto (come  lo scambio  fra la cessione  di un  credito  contro  la cessione  di un  altro  credito). Frequente è  l’ipotesi  di permuta di cosa  presente con  cosa futura:  il proprietario di un’area  edificabile  trasferisce  questa  al costruttore contro  il trasferimento di uno  o più  appartamenti che sull’area  verranno edificati.  Alla  permuta si applicano,  in quanto compatibili,  le norme  sulla vendita (art.  1555 c.c.). Una  sensibile  differenza è  però  introdotta dall’art.  1553 c.c. riguardo all’evizione  (v.): il permutante evitto  ha  la scelta  fra il chiedere la restituzione della  cosa  data  o il valore  della  cosa  evitta.   
 evizione  nella permuta:  v. evizione,  permuta nella permuta. 		
			
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