Enciclopedia giuridica

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Permessi ed aspettativa sindacale o pubblica

L’aspettativa per funzioni pubbliche, estesa dall’art. 31 dello statuto dei lavoratori a tutti i lavoratori dipendenti ma già prevista per i dipendenti pubblici da previgenti disposizioni di legge, rappresenta un’applicazione dell’art. 51 Cost., per il quale chi è chiamato a funzioni pubbliche ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Lo statuto estende la tutela costituzionalmente garantita alle funzioni di natura sindacale, legificando e generalizzando una previsione anch’essa già presente nella contrattazione collettiva. Oltre agli eletti a membri del Parlamento nazionale e delle assemblee regionali, l’aspettativa compete agli eletti nei consigli provinciali e comunali ed, in base a disposizioni successive allo statuto, in quelli circoscrizionali nonche´ ai cittadini nominati all’ufficio di giudici popolari; mentre, secondo taluno, vanno ricompresi anche gli eletti negli organi di secondo grado. Per le cariche sindacali l’aspettativa compete agli eletti a cariche provinciali e nazionali (ed, estensivamente, regionali), a prescindere dall’organizzazione sindacale cui appartengono, e quindi anche dalla sussistenza del requisito di maggiore rappresentatività . Durante l’aspettativa rimangono sospese le obbligazioni corrispettive di prestare attività lavorativa e di retribuire, mentre il datore di lavoro può recedere dal rapporto, secondo l’opinione prevalente, solo per giusta causa (v.) e non anche per giustificato motivo. Durante l’aspettiva, incidendo la stessa solo sull’obbligazione retributiva, decorre, secondo l’orientamento prevalente in dottrina e consolidato in giurisprudenza, l’anzianità di servizio con la conseguenza che, una volta cessata la causa di sospensione, al lavoratore va riconosciuto ogni diritto che ne consegue. Alternativo al diritto di essere collocato in aspettativa è quello di ottenere permessi retribuiti per l’espletamento del mandato di consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, nonche´ quello di permessi non retribuiti per sindaci, presidenti di giunte provinciali o assessori nelle relative giunte (art. 32 dello statuto dei lavoratori); tale diritto è stato esteso ad amministratori di enti di secondo grado (comunità montane, Usl, aziende municipalizzate, consorzi ecc.), per le riunioni dei relativi organismi. Sempre in alternativa al diritto di essere collocato in aspettativa i dirigenti sindacali esterni hanno diritto alla concessione di permessi retribuiti anche per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi di cui fanno parte. Tale diritto compete però soltanto ai dirigenti, nazionali e provinciali, dei sindacati ai quali è riconosciuto il requisito della maggiore rappresentatività , e viene esteso dai contratti collettivi ai dirigenti delle organizzazioni confederali (ai quali i permessi, secondo la giurisprudenza, spetterebbero però in ogni caso). I limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico vengono determinati in un apposito accordo stipulato fra il presidente del Consiglio dei ministri e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, prevedendosi tempi e modalità per l’applicazione delle disposizioni dello statuto dei lavoratori in materia. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le P.A. sono tenute a fornire alla presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del personale dipendente collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire funzioni pubbliche o sindacali. I dipendenti delle P.A. eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell’anzianità (v.) di servizio e del trattamento di quiescenza (v.) e di previdenza. Da ultimo la l. 24 dicembre 1994, n. 537, all’art. 3, ha ridotto del 50% le aspettative ed i permessi sindacali, vietandone altresì il cumulo e limitando in generale l’uso, talora eccessivo, dei suddetti istituti, seppure nel solo ambito dei rapporti con le amministrazioni pubbliche: ove, peraltro, l’effettiva utilizzazione dei permessi ed aspettativa sindacale o pubblica deve essere certificata al capo del personale dell’amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.


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