aspettativa in generale:  è  la posizione  attiva  avente  carattere preliminare, strumentale e conservativo rispetto  al venire  in essere  di un’altra  situazione giuridica soggettiva  piena  in fieri. Si tende  ad  escluderne la configurabilità nell’ambito del diritto  pubblico,  e del diritto  amministrativo in particolare, sia in relazione  ad  interessi  legittimi,  sia comunque con  riferimento all’esercizio  di potestà  pubbliche.  Nondimeno, si danno  casi in cui è riconosciuta in via positiva  la rilevanza  giuridica  di consimili  posizioni  in diritto  amministrativo. Un  esempio  può  ravvisarsi  nell’art.  28 r.d.  11 dicembre  1933, n. 1755 (t.u.  disposizioni  sulle acque  e sugli impianti elettrici) che prevede il rinnovo  della  concessione  di acque  pubbliche qualora persistano i fini che giustificarono la precedente concessione  e non ostino  superiori ragioni  di pubblico  interesse.  Ma  la rilevanza  dell’aspettativa può anche  trarsi  dai principi  generali  (segnatamente di imparzialità  e buon andamento), per  cui ogni  qualvolta  un  soggetto  sia già  stato  destinatario di un  provvedimento amministrativo ampliativo  delle  proprie facoltà (concessione, autorizzazione ecc.), al medesimo  soggetto  deve  riconoscersi una  posizione  di aspettativa qualificata  alla  reiterazione del provvedimento favorevole  di cui l’amministrazione, nell’esercitare il proprio potere discrezionale, dovrà  tenere conto,  salvo  che non  ostino  superiori ragioni  di pubblico  interesse.  Ulteriori profili  di aspettativa in ambito  amministrativo potrebbero evidenziarsi  con  riferimento alle  nuove  previsioni  in tema  di accordi  tra  privato  e P.A.  di cui all’art.  11 l. 7 agosto  1990, n. 241.   
 aspettativa nel pubblico impiego:  l’aspettativa aspettativa è  una  modificazione temporanea del rapporto di pubblico  impiego  consistente nella  sospensione della  prestazione lavorativa.  L’aspettativa è  disposta  su domanda o d’ufficio, non  rende  disponibile il posto  e non  fa venir  meno  gli altri  obblighi  del dipendente pubblico,  ne´  i suoi  diritti.  Si distinguono varie  specie  di aspettativa: a) aspettativa per  servizio  militare  (art. 67 d.p.r.  10 gennaio  1957, n. 3). Si ha  aspettativa per  servizio  di leva  e aspettativa per richiamo alle  armi.  Regole  comuni  sono  la validità  del periodo di aspettativa ai fini della  progressione in carriera,  dell’attribuzione degli  aumenti periodici  di stipendio  e del trattamento di quiescenza e previdenza; il periodo di aspettativa non è  invece  valido  ai fini del congedo  ordinario e del periodo di prova. Durante l’aspettativa per  servizio  di leva  il dipendente è  considerato in congedo straordinario per  i primi  due  mesi e, per  il restante periodo,  in aspettativa e percepisce  lo stipendio  più  favorevole  tra  quello  civile e quello  militare;  b) aspettativa per  infermità  (art.  68 d.p.r.  n. 3 del 1957; art.  22, commi  24o  e 25o, l. 23 dicembre  1994 n. 724). Ev  disposta,  a domanda (corredata da  certificato medico)  o d’ufficio  (per  impossibilità  del dipendente malato  di presentarsi in ufficio ovvero  per  omissione  della  domanda), quando sia accertata l’esistenza  di una  malattia che impedisca  temporaneamente la regolare prestazione del servizio  (non  è  più  prevista  la possibilità  di aspettativa per  infermità per  attendere alle  cure  termali,  elioterapiche, climatiche  e psammoterapiche). In  entrambi i casi l’amministrazione dispone preventivamente che il dipendente sia sottoposto a visita di controllo presso gli organi  di medicina  legale  della  u.s.l.; il dipendente può  farsi  assistere alla  visita di accertamento da  un  medico  di fiducia.  In  ogni  caso,  il  dipendente che non  abbia  fruito  dell’intero  periodo di congedo straordinario  può  essere  collocato  in aspettativa soltanto per  assenze  cumulative di durata superiore a sette  giorni  lavorativi.  L’aspettativa per  motivi  di salute  non  può durare per  più  di diciotto  mesi e, ove  si tratti  di più  periodi  con interruzioni, non  può  superare in ogni  caso  i due  anni  e mezzo  nel quinquennio, pena  la dispensa  per  infermità  dell’impiegato che non  abbia ripreso  servizio  alla  fine del periodo massimo.  Durante l’aspettativa il dipendente ha diritto  all’intero  stipendio  per  i primi  dodici  mesi e alla  metà  per  il restante periodo.  Sono  comunque conservati  gli assegni  per  i carichi  di famiglia  e il periodo è  integralmente computato ai fini della  progressione in carriera, dell’attribuzione degli  aumenti periodici  di stipendio  e del trattamento  di quiescenza e previdenza; c) aspettativa per  motivi  di famiglia  (art.  69 d.p.r.  cit.). Ev disposta  dietro  motivata domanda del dipendente. L’amministrazione deve provvedere motivatamente entro  un  mese:  può  respingere la domanda ovvero fissare  un  termine di decorrenza o di durata diverso  da  quello indicato  dal dipendente. L’aspettativa per  motivi  di famiglia  non  può  eccedere l’anno,  se ininterrotta; due  periodi  si sommano se tra  essi non  intercorrono  almeno  sei mesi di servizio  attivo;  tale  aspettativa si somma  altresì  a quella  per  infermità  ai fini del limite  massimo  di due  anni  e mezzo  nel quinquennale. L’aspettativa per  motivi  di famiglia  può  essere  revocata in qualunque momento per ragioni  di servizio,  non  dà  diritto  ad  alcun  assegno  e non  vale  ai fini della progressione in carriera,  dell’attribuzione degli  aumenti periodici  e del trattamento di previdenza e quiescenza;  d)  aspettativa per  mandato elettivo  presso  il Parlamento nazionale,  il Parlamento europeo e i consigli regionali  (art.  71   d.leg. 3 febbraio  1993, n. 29). Fondamento di tale  aspettativa è  l’art. 51, comma  3o, Cost..  I dipendenti pubblici  eletti  sono  collocati  d’ufficio  in aspettativa senza  assegni per  la durata del mandato (incompatibilità  tra  mandato elettivo  e rapporto di pubblico  impiego).  I dipendenti possono  optare per  la conservazione del trattamento economico in godimento presso  l’amministrazione di appartenenza (che  rimane  a carico  di questa) in luogo  dell’indennità corrisposta ai parlamentari e ai consiglieri  regionali.  Il trattamento e l’indennità  non  sono  in ogni  caso  cumulabili.  Il periodo di aspettativa è  utile  ai fini dell’anzianità  di servizio  e del trattamento di quiescenza e previdenza. Durante il periodo di aspettativa i dipendenti non  possono  ottenere promozioni se non  per  anzianità  (art.  98 Cost.),  ma,  cessato  il mandato, hanno  diritto  alla c.d. ricostruzione della  carriera;  e) aspettativa per  mandato amministrativo presso enti  locali (l. 23 dicembre  1985, n. 816). Sempre  in base  all’art.  51 Cost., tale aspettativa spetta  ai dipendenti eletti  a cariche  politicoaspettativaamministrative presso enti  locali aventi  una  determinata popolazione e loro  aziende.  L’aspettativa per mandato amministrativo è  facoltativa  (a  domanda dell’interessato) e non retribuita (comporta un’indennità  di carica,  se deliberata dall’ente  locale).  Il periodo di aspettativa è  computato a tutti  i fini come  servizio  effettivamente prestato nell’amministrazione di appartenenza, alla  quale  sono  imputati  gli oneri  per il  trattamento di quiescenza e previdenza. Il dipendente amministratore di un  ente  locale  che non  voglia  avvalersi  dell’aspettativa può  usufruire di permessi, retribuiti e non;  f)  aspettativa per  mandato sindacale  (artt.  45 e 46 l. 18 marzo  1968 n.  249; art.  54 d.l. 3 febbraio  1993, n. 29). Sono  collocati  in aspettativa, previa domanda da  presentare tramite l’organizzazione sindacale,  i dipendenti  pubblici  che ricoprono cariche  elettive  presso  le proprie organizzazioni sindacali  a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Tale personale gode,  a carico  dell’amministrazione da  cui dipende, di tutti  gli assegni,  escluse  le indennità  relative  alla  prestazione effettiva  del servizio (lavoro  straordinario e altre  prestazioni speciali).  Dagli  assegni  sono  detratti quelli  eventualmente percepiti a carico  delle  organizzazioni sindacali  a titolo di retribuzione, escluse  le indennità  a titolo  di rimborso spese.  L’aspettativa è  utile  a tutti  gli effetti,  salvo  a fini del compimento del periodo di prova  e del diritto  al congedo  ordinario. Con  apposito accordo,  la contrattazione collettiva  determina i limiti massimi  delle  aspettative e dei permessi sindacali.  L’accordo  è  stipulato tra  il Presidente del Consiglio  dei ministri  e le confederazioni sindacali  maggiormente rappresentative sul piano nazionale  ed  è  recepito con  d.p.c.m.  (art.  54 d.l. n. 29 del 1993 che detta norme  per  la fissazione  dei predetti limiti massimi  e per  la ripartizione delle  aspettative tra  le organizzazioni sindacali  in proporzione alla  loro rappresentatività ); g) aspettativa per  riunione  al coniuge  in servizio  all’estero  (l. 11 febbraio  1980, n. 28). Spetta,  a domanda, all’impiegato il cui coniuge (dipendente civile o militare  della  P.A.)  presti  servizio  all’estero,  qualora l’amministrazione non  ritenga  di poterlo destinare a prestare servizio  nella stessa  località  in cui si trova  il coniuge.  L’aspettativa non  è  retribuita e non  è  valida ne´  ai fini della  progressione giuridica  ed  economica, ne´  ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza. La  durata dell’aspettativa è  pari  al periodo di tempo  in cui persiste  la permanenza all’estero  del coniuge  del richiedente. 		
			
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