Enciclopedia giuridica

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Asilo



asilo diplomatico: concesso in sedi di missioni diplomatiche e consolari. Previsto secondo alcuni, da consuetudini particolari all’area del Continente latinoasiloamericano e da numerosi trattati multilaterali, a partire dal Trattato di Montevideo del 23 gennaio 1889 in materia di diritto penale internazionale, fino alla Convenzione di Caracas del 28 marzo 1954, specificamente sull’asilo asilo. La prassi latinoasiloamericana in materia sembra fondarsi spesso su considerazioni più umanitarie e politiche che giuridiche. In Europa, è stato applicato nel corso della guerra civile spagnola, in ragione degli evidenti legami di quest’ultima con le tradizioni latinoasiloamericane. Dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (v. sentenze 20 e 27 novembre 1950 e 13 giungo 1951, caso Haya de la Torre, Colombia c. Perù ) emerge la inesistenza di un obbligo giuridico di tollerare diplomatico quale risultante di una pratica generale accettata come diritto.

diritto di asilo: complesso di norme particolari consuetudinarie e convenzionali che disciplinano la facoltà di uno Stato di permettere a stranieri perseguitati dai propri Stati nazionali che ne facciano richiesta, di permanere sul proprio territorio (asilo territoriale o politico) od in altro luogo, in specie sedi di ambasciate o di consolati, (asilo extraasiloterritoriale o diplomatico).

asilo politico o territoriale: istituto antichissimo previsto per la prima volta nella Costituzione francese del 1793, ai fini della protezione dei perseguitati politici, non è disciplinato dal diritto internazionale generale. Si configura in definitiva come un diritto dello Stato di concederlo o meno. Attualmente, esse è previsto nella prassi legislativa ed amministrativa interna di numerosi Stati. In Italia è disciplinato a livello costituzionale (art. 10, comma 3o, Cost.). Dal diritto internazionale convenzionale è preso in considerazione sia indirettamente (in numerosi trattati di estradizione), sia direttamente in dichiarazioni e convenzioni (sulla tutela dei diritti dell’uomo; sull’asilo; sui rifugiati). Nella dichiarazione universale del 1948, sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, l’asilo politico si configura come diritto dell’individuo di cercare e godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni (art. 14). La successiva dichiarazione del 14 dicembre 1967, proprio sull’asilo, precisa i criteri e le modalità di realizzazione di tale diritto (divieto di rifiuto di ammissione, di espulsione o di rinvio forzato verso uno Stato dove l’individuo possa subire persecuzioni). Tuttavia, tali principi non vincolanti hanno trovato solo parzialmente attuazione in alcuni testi convenzionali.

asilo politico per il diritto penale: inviolabilità accordata allo straniero rifugiatosi per motivi politici in territorio estero o in luoghi che godono della extraterritorialità .

asilo su navi pubbliche: concesso, durante la sosta in un porto, da navi da guerra e navi in servizio governativo, in quanto dotate di completa immunità dalla giurisdizione dello Stato del porto. Secondo la regolamentazione italiana, tale asilo può esser concesso a: a) connazionali, la cui sicurezza sia minacciata da pericolo imminente, purche´ non si tratti di persone ricercate per reati comuni; b) cittadini stranieri, in occasione di gravi sconvolgimenti politici, purche´ non si tratti di persone ricercate per reati comuni.


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