Enciclopedia giuridica

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Mandato di credito

Ev il contratto con il quale un soggetto, di solito una banca (v.), detta mandatariomandato di creditopromittente, si impegna nei confronti di un altro soggetto, mandantemandato di creditopromissario a fare, in nome e per conto proprio, credito ad un terzo (art. 1958 c.c.). Dal contratto, detto anche mandato di credito o credenziale, sorgono obbligazioni a carico di entrambe le parti: a) il mandatariomandato di creditopromittente si obbliga a fare credito al terzo; b) il mandantemandato di creditopromissario garantisce l’adempimento del terzo come fideiussione di un debito futuro. Non si tratta, propriamente, di mandato, poiche´ il mandatariomandato di creditopromittente agisce in nome e per conto proprio. Il mandatariomandato di creditopromittente, non può , una volta accettato, rinunciare all’incarico, mentre può sempre revocarlo il mandantemandato di creditopromissario, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte. L’iniziativa del contratto è assunta dal mandantemandato di creditopromissario, che assume la veste di proponente. La proposta, poiche´ dal contratto deriva un’obbligazione fideiussoria, deve presentare le caratteristiche di volontà espressa richieste anche per la proposta di fideiussione (v.) (art. 1937 c.c.). Il mandatariomandato di creditopromittente può sottrarsi all’adempimento se le condizioni patrimoniali della controparte o del terzo sono, dopo la conclusione del contratto, diventate tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (art. 1959, comma 1o, c.c.). L’insolvenza del terzo può produrre effetto liberatorio per il mandantemandato di creditopromissario (art. 1959, comma 2o, c.c.). V. anche back to back.


Mandato      |      Mandato imperativo


 
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