cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo:  è  un  modo  di estinzione del processo amministrativo (v.) per  il venir  meno  dell’oggetto  del giudizio.  Si verifica con l’integrale  soddisfacimento, in via extragiudiziale, della  pretesa sostanziale del ricorrente, mediante l’eliminazione, con  effetti  ex tunc, dell’atto  amministrativo impugnato. L’intervento da  parte dell’amministrazione sull’oggetto  del processo  senza  eliminare totalmente la lesione  non  determina la cessazione della materia del contendere, ma il difetto  sopravvenuto di interesse ad  agire (v. interesse, cessazione della materia del contendere ad agire nel processo  amministrativo). La  cessazione della materia del contendere, che può  essere rilevata  d’ufficio  qualora  emerga  dagli  atti  di causa,  viene  dichiarata con una  sentenza di rito  (v. sentenza,  cessazione della materia del contendere nel processo  amministrativo). Questa accerta  il soddisfacimento dell’interesse sostanziale del ricorrente senza entrare nel merito  della  controversia. Parte  della  dottrina ritiene  che la sentenza che accerta  la cessazione della materia del contendere non  esplica  soltanto una  efficacia  interna al processo,  ma estende  i suoi  effetti  all’esterno, precludendo, anche  in seguito,  all’amministrazione la possibilità  di adottare atti  in contrasto con  il giudicato  (v. giudicato  amministrativo).  
 cessazione della materia del contendere nel processo civile:  è  la cessazione  delle  ragioni  della  lite.  V. processo civile, estinzione  del cessazione della materia del contendere. 		
			
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