trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello  Stato:  il trattamento di quiescenza è  il trattamento  giuridico riservato al dipendente pubblico  in conseguenza della  cessazione  del rapporto di lavoro  con  le amministrazioni pubbliche (v. rapporto  di lavoro, estinzione  del trattamento di quiescenza con  le amministrazioni pubbliche),  costituito  da  situazioni non patrimoniali e situazioni  patrimoniali. Queste ultime,  più  rilevanti, consistono  in un  trattamento pensionistico ovvero  in una  indennità  una tantum, a seconda  che il dipendente abbia  o meno  raggiunto un  numero minimo  di anni  di servizio  (d.p.r.  29 dicembre  1973, n. 1092, art.  42). La legge individua  espressamente gli assegni  accessori  allo  stipendio  utili ai fini del calcolo  della  base  pensionabile (l. 29 aprile  1976, n. 177), ma va segnalata l’esistenza  di una  legislazione  frammentata e relativa  a ciascun settore della  P.A.  (v.).  Le  suddette posizioni  conseguenti allo  status  di quiescenza sono  giustiziabili  innanzi  alla Corte dei conti (v.) la quale, tuttavia, non  può  esaminare in via incidentale gli atti  amministrativi relativi al rapporto di impiego  per  escluderne l’efficacia ai fini del trattamento pensionistico. Nel  caso  specifico  dei dipendenti civili e militari,  la legge ha previsto  la corresponsione, al termine del rapporto lavorativo, di una indennità  di buonuscita (v. indennità , trattamento di quiescenza di buonuscita) al fine precipuo di favorire  il ritorno dell’impiegato nella  società , una  volta  uscito  dalla  P.A.. In  questi  casi, peraltro, tanto  la giurisprudenza, quanto, da  ultimo,  il legislatore, hanno  ritenuto competente la sede  giurisdizionale amministrativa (l. 20 marzo  1980, n. 75, art.  6). 		
			
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