Enciclopedia giuridica

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Trattamento di quiescenza



trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato: il trattamento di quiescenza è il trattamento giuridico riservato al dipendente pubblico in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche (v. rapporto di lavoro, estinzione del trattamento di quiescenza con le amministrazioni pubbliche), costituito da situazioni non patrimoniali e situazioni patrimoniali. Queste ultime, più rilevanti, consistono in un trattamento pensionistico ovvero in una indennità una tantum, a seconda che il dipendente abbia o meno raggiunto un numero minimo di anni di servizio (d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 42). La legge individua espressamente gli assegni accessori allo stipendio utili ai fini del calcolo della base pensionabile (l. 29 aprile 1976, n. 177), ma va segnalata l’esistenza di una legislazione frammentata e relativa a ciascun settore della P.A. (v.). Le suddette posizioni conseguenti allo status di quiescenza sono giustiziabili innanzi alla Corte dei conti (v.) la quale, tuttavia, non può esaminare in via incidentale gli atti amministrativi relativi al rapporto di impiego per escluderne l’efficacia ai fini del trattamento pensionistico. Nel caso specifico dei dipendenti civili e militari, la legge ha previsto la corresponsione, al termine del rapporto lavorativo, di una indennità di buonuscita (v. indennità , trattamento di quiescenza di buonuscita) al fine precipuo di favorire il ritorno dell’impiegato nella società , una volta uscito dalla P.A.. In questi casi, peraltro, tanto la giurisprudenza, quanto, da ultimo, il legislatore, hanno ritenuto competente la sede giurisdizionale amministrativa (l. 20 marzo 1980, n. 75, art. 6).


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