Enciclopedia giuridica

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Trattati istitutivi della Cee

Formano la costituzione della Comunità i Trattati: di Parigi (18 aprile 1951) e di Roma (25 marzo 1957) modificati dopo il 1958 da taluni accordi internazionali, tra i quali, il Trattato di Bruxelles (1965) (rinvio), il Trattato di Lussemburgo (1970) (rinvio) ed il Trattato di Bruxelles (1975) i quali godono, come è stato più volte affermato dalla Corte di giustizia della Comunità europea, di una supremazia nei confronti dei singoli ordinamenti nazionali, nel senso di rendere inoperante qualsiasi norma nazionale contraria. Essi definiscono la sfera di applicazione del diritto comunitario nel tempo e nello spazio; attribuiscono una serie di competenze alle istituzioni comunitarie ed enunciano i principi e le procedure che queste ultime devono rispettare. Detto rispetto viene garantito con un controllo giurisdizionale sugli atti delle istituzioni emanati sul piano intracomunitario e nelle relazioni con i Paesi terzi.

adeguamento dei trattati istitutivi della Cee: ai Trattati istitutivi è stata data esecuzione in Italia mediante legge ordinaria: l. 25 giugno 1952, n. 766 per il Trattato Ceca e l. 14 ottobre 1957, n. 1203 per i Trattati Cee ed Euratom. Sempre con legge ordinaria sono stati resi esecutivi i vari trattati modificativi di questi. Tali leggi, non diversamente da quanto avviene di regola per qualsiasi altro trattato o convenzione che comporti una modificazione dell’ordinamento giuridico italiano, si limitano a disporre che ai trattati è data piena ed intera esecuzione (c.d. procedimento speciale di adeguamento). L’idoneità dell’ordine di esecuzione, adottato con legge ordinaria, a dare attuazione ai trattati istitutivi della Cee, le cui disposizioni sono suscettibili di avere una incidenza su norme contenute nella Costituzione italiana, è stata giustificata dalla dottrina dominante e successivamente anche dalla giurisprudenza costituzionale italiana, attraverso il richiamo all’art. 11 della Costituzione italiana. Secondo tale articolo l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tal scopo. Alla luce di questa norma, le eventuali deroghe che i trattati istitutivi della Cee rechino a norme della Costituzione sarebbero legittime anche se i trattati sono stati resi esecutivi con legge ordinaria, in quanto autorizzate dall’art. 11.

applicazione spaziale dei trattati istitutivi della Cee: il Trattato Ceca si applica ai territori europei degli Stati membri ed ai territori europei di cui uno Stato firmatario assuma le relazioni con l’estero. Si trattava all’origine della Saar, prima della sua unione alla Repubblica federale tedesca, oggi sembra che tale disposizione riguardi solo Gibilterra. L’art. 79 precisa inoltre che il Trattato in questione non si applica alle isole Faero¨ er, alle zone di Cipro sottoposte a sovranità britannica e solo parzialmente alle isole Anglotrattati istitutivi della Ceenormanne ed all’isola di Man. Nel Trattato Cee (art. 227), invece, non viene utilizzato il termine territorio e si parla soltanto di Stati europei. Vengono comunque previste norme speciali per i dipartimenti francesi d’oltremare. Disposizioni analoghe a quelle del Trattato Ceca sono previste per i territori europei di cui uno Stato membro assuma le relazioni con l’estero e le stesse deroghe sono previste per le isole Faero¨ er, le basi britanniche a Cipro, l’isola di Man e le isole Anglotrattati istitutivi della Ceenormanne. Le isole Canarie, invece, insieme a Ceuta e Melilla, usufruiscono di un regime speciale. Il Trattato Euratom (art. 198) si applica ai territori europei degli Stati membri ed ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione. Anche in questo caso, disposizioni analoghe a quelle del Trattato Ceca sono previste per i territori europei di cui uno Stato membro assuma le relazioni con l’estero e le stesse deroghe sono previste per le isole Faero¨ er, le basi britanniche a Cipro, l’isola di Man e le isole Anglotrattati istitutivi della Ceenormanne.

applicazione temporale dei trattati istitutivi della Cee: il Trattato Ceca è concluso per la durata di cinquanta anni, mentre i Trattati Cee ed Euratom sono conclusi per una durata illimitata. La differenza tra il Trattato di Parigi ed i due Trattati di Roma risiede nel carattere sperimentale della Ceca.

efficacia dei trattati istitutivi della Cee: poiche´ molte delle disposizioni dei trattati istitutivi della Cee sono rivolte non soltanto agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie, ma anche ai vari soggetti pubblici e privati, sorge la necessità di stabilire se ed entro quali limiti i singoli possano fare valere innanzi alle giurisdizioni nazionali tali disposizioni. Una ampia giurisprudenza della Corte di giustizia ha affrontato tale problema. In linea generale, è stata riconosciuta efficacia diretta a quelle disposizioni del Trattato che impongono agli Stati un obbligo di astensione; in linea particolare è stata però riconosciuta efficacia diretta anche ad altre fattispecie, ossia ad una serie di articoli del Trattato Cee: 7; 9; 13, § 2; 16; 30; 34; 37; 52; 50, comma 1o; 60, comma 3o; 95, commi 1o e 2o. I privati pertanto, possono far valere innanzi alle giurisdizioni nazionali e nei confronti dello Stato, i diritti soggettivi loro derivanti dalle disposizioni del Trattato sopra menzionate. Ev questo il così detto effetto verticale della disposizione. Ad altre norme, invece, la giurisprudenza comunitaria, ha riconosciuto una efficacia anche orizzontale, ovvero anche nei rapporti tra privati. In questo ambito vengono in rilievo gli artt. 7; 48; 59; 85; 86; 119. L’esame della giurisprudenza permette di concludere che hanno efficacia diretta, in linea generale, tutte quelle norme dei trattati istitutivi della Cee che impongono allo Stato, ai singoli, sia persone fisiche che giuridiche, degli obblighi precisi concretantesi in comportamenti attivi od in astensioni.

natura giuridica dei trattati istitutivi della Cee: il Trattato Ceca può essere definito un trattatotrattati istitutivi della Ceelegge in quanto contiene un insieme omogeneo e completo di norme materiali, direttamente applicabili agli Stati membri ed ai singoli senza la necessità di ulteriori misure di esecuzione. Il Trattato Cee, invece, può essere definito un Trattatotrattati istitutivi della Ceequadro, in quanto generalmente si limita a fissare i principi e gli obiettivi della Comunità ed attribuisce alle istituzioni comunitarie ampi poteri discrezionali in ordine alla loro realizzazione, mediante l’emanazione di appositi atti che, nel loro insieme, costituiscono il diritto derivato. Il Trattato Euratom, infine, è in parte un trattatotrattati istitutivi della Ceelegge ed in parte un trattatotrattati istitutivi della Ceequadro, tuttavia, fino ad ora, sia per l’ostruzionismo praticato da taluni Stati che per circostanze obiettive, ha avuta una applicazione molto limitata e gli atti adottati sono pertanto poco numerosi.

revisione dei trattati istitutivi della Cee: in genere le istituzioni comunitarie non possono modificare le norme dei trattati. Le procedure di revisione prevedono infatti oltre alla partecipazione delle istituzioni, l’intervento di tutti gli Stati membri. Esiste tuttavia nel Trattato Ceca una procedura di revisione autonoma. Le procedure di revisione (artt. 96 Trattato Ceca; 236 Trattato Cee e 204 Trattato Euratom) comportano una fase comunitaria che prevede l’intervento della Commissione e del Consiglio, nonche´ , nei Trattati di Roma, del Parlamento europeo: mentre la Commissione ed il Parlamento europeo hanno un semplice ruolo consultivo, spetta al Consiglio la decisione (a maggioranza di due terzi per il Trattato Ceca, a maggioranza semplice in linea di principio per i Trattati di Roma) sulla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi. Quest’ultima si riunisce quindi per approvare la revisione del trattato; a sua volta, il trattato che pone in essere tale revisione deve essere approvato dai parlamenti nazionali, nonche´ ratificato dai Capi di Stato. Quanto alla procedura di revisione autonoma, denominata anche piccola revisione di cui all’art. 95, commi 3o e 4o, del Trattato Ceca, essa permette di apportare delle modifiche di importanza minima; più in particolare può trattarsi soltanto dell’adattamento di norme relative all’esercizio dei poteri dell’Alta Autorità della Ceca (v.) in caso di difficoltà impreviste o di un cambiamento profondo delle condizioni economiche e tecniche. La procedura è avviata mediante proposte che formano l’oggetto di un accordo tra l’Alta autorità ed il Consiglio. Queste proposte devono ottenere il parere favorevole della Corte; nel caso di detto parere favorevole spetta poi al Parlamento di pronunciarsi.


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