Enciclopedia giuridica

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Equivalenza



equivalenza delle prestazioni contrattuali: lo squilibrio economico fra le prestazioni, al quale pongono rimedio le norme sulla risoluzione, è lo squilibrio che si determina in epoca successiva alla conclusione del contratto, nel corso della esecuzione di questo. Ev , invece, di regola irrilevante lo squilibrio economico originario tra le prestazioni: domina, in sede di formazione del contratto, il principio dell’autonomia contrattuale, e ciascuno è libero di contrattare a condizioni a se´ svantaggiose e vantaggiose per la controparte. L’esigenza di proporzionalità fra le prestazioni è legislativamente valutata come esigenza di ristabilire l’equilibrio corrispondente alla originaria previsione delle parti. Su quelle norme non è lecito fondare una più generale regola, che imponga di uniformare le ragioni contrattuali dello scambio a oggettivi criteri di equivalenza fra le prestazioni. In economia di mercato il giusto prezzo è il prezzo di mercato, quale si determina nelle libere contrattazioni. Può trattarsi, è vero, di una libertà solo formale, come nei casi in cui il contraente più debole subisce, di fatto, le condizioni contrattuali imposte dal contraente più forte; ma, se non intervengono fonti di integrazione del contratto (v.), limitatrici dell’autonomia contrattuale (v.), come la determinazione autoritativa del prezzo o delle tariffe da parte dell’autorità pubblica, o come la determinazione del corrispettivo secondo criteri di legge (come nel caso della retribuzione del lavoratore che, a norma dell’art. 36 Cost., deve essere proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se´ e alla famiglia un’esistenza dignitosa o come nel caso dell’equo canone delle locazioni di immobili ad uso di abitazione), l’autonomia contrattuale è , in linea di principio, insindacabile e incensurabile. Talvolta il prezzo di mercato è legislativamente assunto come giusto prezzo: così, per l’art. 1474 c.c., quando le parti della vendita, anziche´ determinare il prezzo, si siano riferite al giusto prezzo, questo è determinato in corrispondenza al prezzo di borsa o di mercato, risultante da listini o da mercuriali. Altre volte vale, sempre in mancanza di una determinazione contrattuale del corrispettivo, il criterio del corrispettivo adeguato al valore della controprestazione. Così è per il contratto d’opera manuale, a norma dell’art. 2225 c.c.: il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato raggiunto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Così è , ancora, per il contratto di società : a norma dell’art. 2263, comma 1o, c.c., le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. L’art. 2263, comma 2o, c.c., si rimette, invece, all’equità del giudice per determinare la parte spettante al socio d’opera; come si rimettono all’equità del giudice, per determinare il corrispettivo dell’appalto, del compenso del mandato, della provvigione nella commissione e nella mediazione, del compenso nel contratto d’opera intellettuale gli artt. 1657, 1709, 1733, 1755, comma 2o, 2233, comma 1o, c.c.. Casi nei quali il giudice si rifarà , inevitabilmente, ai prezzi di mercato delle prestazioni in questione. Tuttavia, il criterio del corrispettivo proporzionale al valore della prestazione vale in questi casi per integrare, non per correggere, la volontà delle parti. Casi di interventi giudiziari correttivi dell’autonomia contrattuale non mancano, ma sono affatto eccezionali, come nel caso della riduzione della penale eccessiva. V. anche equilibrio contrattuale; rescissione, equivalenza del contratto; presupposizione; scambio contrattuale.

equivalenza professionale: l’equivalenza rappresenta il requisito che, secondo l’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, deve sussistere per il legittimo esercizio dello ius variandi c.d. laterale delle mansioni o qualifica (v.). Tra le mansioni svolte precedentemente dal lavoratore e quelle a cui è stato adibito nell’esercizio del ius variandi da parte del datore di lavoro, deve sussistere un rapporto di omogeneità professionale, in modo che il lavoratore possa utilizzare (e non disperdere) il patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto. L’equivalenza non va quindi apprezzata in senso retributivo giacche´ il lavoratore ha già un autonomo diritto a non veder diminuita la sua retribuzione, ma in senso propriamente professionale, e quindi da valutarsi nell’ambito di quelle prestazioni che richiedono un determinato complesso di conoscenze tecniche e di capacità professionali. La professionalità non è per altro da intendersi in senso puramente statico bensì dinamico. Vengono quindi in rilievo anche le potenzialità e le possibilità di sviluppo della professionalità già posseduta ed acquisita attraverso l’esperienza. Se la professionalità costituisce il parametro privilegiato di valutazione dell’equivalenza tra la mansione a qua e quella ad quam, il giudizio concreto fa spesso leva su una pluralità di elementi: l’appartenenza delle mansioni alla medesima categoria contrattuale, l’assenza di un pregiudizio morale oppure economico per il lavoratore, la conservazione o meno di poteri discrezionali ecc.. Un criterio dell’equivalenza può essere tuttavia derogato dagli accordi sindacali che, in tema di mobilità (v.), prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti (art. 4, comma 11o, l. 21 luglio 1991, n. 223), e trova altre sue attenuazioni, sempre in tema di ricollocamento dei lavoratori in mobilità (v.), nell’art. 9, comma 1o, lett. b della medesima legge. Nel settore dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche (v.), infine, il dipendente può essere adibito a compiti non prevalenti della qualifica superiore ovvero, occasionalmente, immediatamente inferiore, senza alcuna variazione del trattamento economico. L’assegnazione di mansioni superiori comporta invece il diritto, per il dipendente, al trattamento economico corrispondente all’attività svolta, senza che ciò comporti, in deroga all’art. 13 dello Statuto, il diritto all’assegnazione definitiva delle stesse (art. 57 d.l. 3 febbraio 1993, n. 29).


Equity      |      Equo canone


 
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