Enciclopedia giuridica

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Atti unilaterali

Sono quegli atti giuridici (v.) o dichiarazioni di volontà che producono la costituzione, regolazione od estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale senza l’accordo di tutte le parti del rapporto da costituire, regolare od estinguere, ma per effetto della sola dichiarazione unilaterale dell’autore dell’atto. Ciò in contrapposizione al contratto (v.) che produce la costituzione, regolazione, estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale per effetto dell’accordo di tutte le parti del rapporto da costituire, regolare o estinguere. Per l’art. 1324 c.c., gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, sono regolati dalle norme sui contratti, in quanto compatibili. Ev opportuno tenere presente che con il termine di atti unilaterali si designano, in giurisprudenza, tutti gli atti giuridici, anche se dichiarazioni di scienza (v. atti giuridici, dichiarazioni di scienza come atti unilaterali) o partecipazioni (v.) e comunicazioni (v.), diversi dal contratto.

atti unilaterali astratti: la promessa di pagamento e la ricognizione di debito (v. promessa, atti unilaterali di pagamento e ricognizione di debito) sono atti unilaterali atti unilaterali solo dal punto di vista processuale, e non da quello materiale (v. astrazione dalla causa): la promessa di pagamento o la ricognizione di debito ha l’effetto di dispensare colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria (art. 1988 c.c.). Tale disposizione sta a significare che, anziche´ essere il creditore, secondo i principi generali sull’onere della prova, a dover provare il titolo costitutivo del credito, sarà il debitore, per sottrarsi al pagamento, a doverne provare l’inesistenza. Ciò nondimeno promessa di pagamento e ricognizione di debito sono fonti di obbligazione: da esse nasce, a favore del destinatario, un diritto di credito, contestabile solo con la prova della mancanza di causa

atti unilaterali attuativi di preesistenti rapporti: gli atti unilaterali atti unilaterali sono quegli atti giuridici che presuppongono l’esistenza di altri rapporti giuridici di cui ne sviluppano gli effetti potenziali: così le istruzioni del mandante al mandatario (art. 1711, comma 2o, c.c.), le direttive del datore di lavoro al prestatore di lavoro subordinato (artt. 2094 e 2104 c.c.), l’opzione di acquisto dell’utilizzatore nel contratto di leasing (v.), le deliberazioni (v.) a maggioranza dei partecipanti alla comunione o al condominio, nonche´ quelle delle assemblee delle associazioni e delle società .

atti unilaterali con effetto sanante: gli atti unilaterali atti unilaterali sono quegli atti che eliminano l’inefficacia, attuale o potenziale, di un determinato atto giuridico: così la convalida (v.) del contratto annullabile (art. 1444 c.c.), la ratifica (v.) del contratto concluso dal falsus procurator (v.) (art. 1399 c.c.).

atti unilaterali dichiarativi di preesistenti rapporti: v. atti giuridici, atti unilaterali dichiarativi.

atti unilaterali diretti a costituire rapporti giuridici patrimoniali: sono quegli atti giuridici che producono l’effetto consistente nella costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale come l’atto di fondazione (v.), l’atto unilaterale costitutivo di ipoteca (v.) (art. 2821 c.c.), la promessa al pubblico (v. promessa, atti unilaterali al pubblico) (art. 1989 c.c.), la procura (v.) (art. 1392 c.c.).

atti unilaterali diretti a regolare rapporti giuridici patrimoniali: sono una classe di atti unilaterali che comprende gli atti unilaterali attuativi di preesistenti rapporti (v.), gli atti unilaterali dichiarativi di preesistenti rapporti (v. atti giuridici, atti unilaterali dichiarativi), gli atti unilaterali modificativi di preesistenti rapporti (v.), gli atti unilaterali con effetto sanante (v.).

atti unilaterali di volontà: v. atti giuridici, dichiarazioni di volontà come atti unilaterali.

atti unilaterali estintivi di rapporti giuridici patrimoniali: gli atti unilaterali atti unilaterali sono quegli atti giuridici che producono l’effetto dell’estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale: così il recesso (v.) unilaterale (art. 1373 c.c.), la revoca (v.), la rinuncia (v.), la disdetta (v.), la remissione (v.) del debito (art. 1236 c.c.), la revoca della procura (v.) (art. 1396 c.c.), la diffida ad adempiere (v. risoluzione del contratto) (art. 1454 c.c.), la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa (v. clausola, atti unilaterali risolutiva espressa) (art. 1456 c.c.), le deliberazioni (v.) a maggioranza di scioglimento anticipata delle associazioni (art. 21, comma 3o, c.c.) o delle società (art. 2448 n. 5 c.c.).

atti unilaterali fra vivi: sono tutti gli atti unilaterali diversi da quelli a causa di morte (v. atti giuridici, atti unilaterali a causa di morte).

atti unilaterali inesistenti: si parla di inesistenza degli atti giuridici quando un evento che si pretende di qualificare come atto giuridico è privo di quei requisiti minimi essenziali perche´ si possa dire di essere in presenza di un atto giuridico. Tale categoria è utilizzata dalla giurisprudenza relativamente alle deliberazioni (v.) delle società di capitali: esse sono considerate inesistenti, e non semplicemente annullabili (v. annullabilità ) quando sono state adottate senza le prescritte maggioranze, o in assenza di convocazione, o in assenza della contestuale riunione dei partecipanti all’assemblea, ovvero quando le deliberazioni non sono state documentate mediante verbale (v.) (art. 2375 c.c.).

atti unilaterali modificativi di preesistenti rapporti: sono quegli atti giuridici che modificano preesistenti rapporti tra le parti come l’offerta di rettifica del contratto annullabile (art. 1432 c.c.), l’offerta di modificazione del contratto soggetto a rescissione (v.) (art. 1450 c.c.) o a risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (v. risoluzione del contratto, atti unilaterali per eccessiva onerosità sopravvenuta) (art. 1467, comma 3o, c.c.), le deliberazioni (v.) a maggioranza modificative del contratto di associazione o di società .

atti unilaterali non recettizi: sono quegli atti unilaterali non rivolti al destinatario determinato (in incertam personam) e, di conseguenza, produttivi di effetti indipendentemente dalla loro comunicazione, come nel caso della promessa al pubblico (v. promessa, atti unilaterali al pubblico) (art. 1989 c.c.), dell’accettazione espressa dell’eredità (v. accettazione, atti unilaterali dell’eredità ) (art. 475 c.c.), della rinuncia all’eredità (v.) (art. 519 c.c.).

nullità degli atti unilaterali: in virtù dell’art. 1324 c.c., si ritengono compatibili con gli atti unilaterali anche le norme che regolano la nullità (v.) dei contrat ti, incluse quelle che attribuiscono effetto retroattivo alle pronunce di nullità .

atti unilaterali produttivi di effetti obbligatori: sono quegli atti unilaterali che costituiscono fonte di obbligazione: così la promessa al pubblico (v. promessa, atti unilaterali al pubblico) (art. 1989 c.c.), i titoli di credito (v.), l’atto unilaterale di concessione di ipoteca (v.) (art. 2821 c.c.) che, finche´ non viene iscritto nei registri immobiliari, non produce che effetti obbligatori (art. 2808, comma 2o, c.c.), la donazione obnuziale (v. donazione, atti unilaterali obnuziale) (art. 785 c.c.) obbligatoria, e, secondo un orientamento, anche la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente (art. 1333, comma 1o, c.c.) qualora, una volta giunta a conoscenza del destinatario, non venga rifiutata nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi (art. 1333, comma 2o, c.c.) (v. conclusione del contratto).

atti unilaterali produttivi di effetti reali: sono quegli atti unilaterali che producono la costituzione, la modificazione, il trasferimento, o l’estinzione di un diritto reale (v.), come l’atto di fondazione (v.), la rinunzia alla proprietà del fondo servente (v. fondo, atti unilaterali servente) per liberarsi dall’obbligo di sostenere le spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù (v.) (art. 1070 c.c.), la rinunzia da parte del comproprietario del muro comune alla comproprietà dello stesso per liberarsi dall’obbligo di contribuire alle spese di riparazione e di ricostruzione (art. 882, comma 2o, c.c.), la rinunzia, da parte del comproprietario, alla comproprietà della cosa comune, per liberarsi dall’obbligo di contribuzione alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune o a quelle deliberate dalla maggioranza dei comproprietari (art. 1104, comma 1o, c.c.) e, secondo un orientamento, l’atto con cui il mandatario ritrasferisce al mandante i beni immobili o mobili registrati da lui acquistati in esecuzione del mandato (v.) (art. 1706, comma 2o, c.c.).

atti unilaterali recettizi: sono quegli atti unilaterali che producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati (art. 1334 c.c.). Tali atti unilaterali atti unilaterali si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova d’essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.). Rientrano in tale categoria la proposta (v.), l’accettazione (v.), la revoca (v.) della proposta o dell’accettazione (art. 1335 c.c.), l’atto di costituzione in mora (v.) (art. 1219, comma 1o, c.c.), il recesso (v.) (art. 1373 c.c.), l’atto interruttivo della prescrizione (v.) (art. 2943, comma 4o, c.c.). Gli stati soggettivi del destinatario sono del tutto irrilevanti: l’atto produce i suoi effetti, se portato a conoscenza del destinatario nei modi di legge, anche nel caso in cui il destinatario non fosse, per propria incapacità naturale, in grado di apprezzarne il significato.

atti unilaterali rivolti in incertam personam: sono gli atti unilaterali non recettizi (v.).

atti unilaterali soggetti a rifiuto del destinatario: sono quegli atti unilaterali come la remissione del debito (v.) (art. 1236 c.c.) o, secondo un orientamento, la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente (art. 1333, comma 1o, c.c.), che consentono al destinatario dei loro effetti di impedirne la produzione (artt. 1236 e 1333, comma 2o, c.c.).

tipicità degli atti unilaterali: gli atti unilaterali sono essenzialmente tipici: ai sensi dell’art. 1987 c.c., la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.

tipologia degli atti unilaterali: gli atti unilaterali possono suddividersi in due grandi categorie: gli atti o dichiarazioni di volontà e gli atti unilaterali diversi dalle dichiarazioni di volontà , tra i quali ultimi sono compresi gli atti o dichiarazioni di scienza (v. atti giuridici, dichiarazioni di scienza come atti unilaterali) e le partecipazioni e comunicazioni (v. atti giuridici, atti unilaterali come comunicazioni). Gli atti unilaterali di volontà a loro volta comprendono le seguenti tipologie: atti unilaterali diretti a costituire rapporti giuridici patrimoniali (v.), atti unilaterali diretti a regolare rapporti giuridici patrimoniali


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