Enciclopedia giuridica

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Sequestro

Ev la misura cautelare che fa sorgere un vincolo di indisponibilità sui beni colpiti dalla sua esecuzione.

sequestro amministrativo: atto cautelare a contenuto obbligatorio inteso a conseguire la custodia dei beni che hanno costituito strumento o risultato di illeciti amministrativi. Le finalità perseguite con il sequestro sequestro tendono a prevenire la commissione di ulteriori illeciti e nello stesso tempo ad agevolare il definitivo accertamento dell’illecito. Ev dunque diretto a tutelare interessi pubblici. Il titolare dei beni sequestrati è privato sia del loro godimento sia della detenzione donde l’effetto di spossessamento dei beni sottoposti a sequestro sequestro. Come atto a contenuto cautelare può anticipare la confisca del bene, che determina l’ablazione del diritto di proprietà del bene stesso. I presupposti per ricorrere al sequestro non sono sempre fissati tassativamente dalla legge per cui l’autorità competente è dotata di un ampio potere discrezionale nel disporlo. Si ritiene infatti che per poter procedere al sequestro sia sufficiente l’incertezza in ordine alla pericolosità di una cosa o del soggetto che la utilizza. Sono molte le leggi che attribuiscono alle pubbliche autorità il potere di effettuare sequestri. Si ricorda a titolo di esempio che l’autorità sanitaria può disporre ai sensi degli artt. 1 e 16 l. 30 aprile 1962, n. 283, il sequestro delle sostanze alimentari ritenute nocive, in attesa di adottare decisioni definitive in ordine alla distruzione delle stesse. La l. 19 novembre 1991, n. 689, sulla depenalizzazione di alcuni reati, disciplina il procedimento di accertamento della Commissione di illeciti amministrativi. In questo ambito l’art. 13, comma 2o, consente agli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria (v.), che possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei modi e nei limiti con cui il c.p.p. consente il sequestro alla polizia giudiziaria. I soggetti destinatari dell’ordinanza di sequestro possono proporre opposizione all’autorità competente a ricevere il rapporto sull’illecito commesso. L’opposizione è decisa con ordinanza motivata entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine si intende accolta e si deve quindi procedere al dissequestro. Contro l’ordinanzasequestroingiunzione di pagamento si può proporre opposizione dinanzi al pretore che può anche annullare il provvedimento amministrativo all’autorità (in deroga al principio per cui un provvedimento della P.A. non può essere modificato o annullato dal giudice ordinario ex art. 4 l. del 1865, n. 2248, allegato E). La restituzione dei beni sequestrati può avvenire anche durante il procedimento di accertamento dell’illecito qualora l’avente diritto ne prova il diritto sempre che non si tratta di beni soggetti a confisca obbligatoria. In ogni caso la restituzione dei beni è dovuta quando l’opposizione è stata rigettata, ma non è stata emessa l’ordinanzasequestroingiunzione o se non è disposta la confisca dei beni. La restituzione dei beni sequestrati avviene invece al termine del procedimento di accertamento dell’illecito o con l’adozione dell’ordinanzasequestroingiunzione, dietro pagamento delle spese di custodia o con l’ordinanza di archiviazione nel caso in cui l’illecito non viene accertato.

sequestro anteriore alla causa: il sequestro può essere disposto prima che abbia inizio la causa di merito mediante ricorso da proporre avanti al giudice competente a conoscere del merito, secondo le norme che regolano i procedimenti cautelari in generale (v.).

sequestro conservativo: è la misura cautelare anticipatoria autorizzata dal giudice competente per il merito, prima ovvero durante lo svolgimento della causa, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Il sequestro sequestro cade su beni mobili o immobili del debitore, o sulle somme o cose a lui dovute nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, del quale appunto anticipa gli effetti. Esso costituisce, inoltre, dal punto di vista sostanziale, un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, poiche´ dal momento in cui è eseguito, rende inefficaci gli atti di disposizione eventualmente effettuati sui beni sottoposti a sequestro. Presupposti per la autorizzazione del sequestro sono la sussistenza di un credito e la fondatezza del timore di perdere la garanzia ad esso relativa. Essi corrispondono al periculum in mora ed al fumus boni iuris propri dei procedimenti cautelari. Il sequestro sequestro su beni mobili e sui crediti si esegue secondo le modalità previste per il pignoramento presso il debitore o presso terzi (v.). Il sequestro sequestro su beni immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono siti. Il procedimento è quello previsto dagli art. 669 bis c.p.c. per i procedimenti cautelari. V. anche debito, sequestro e responsabilità ; misure, sequestro cautelari penali.

sequestro convenzionale: il sequestro sequestro è il contratto con il quale due o più parti affidano ad un terzo una o più cose, rispetto alle quali sia nata fra esse controversia, perche´ le custodisca e le restituisca a quella fra le parti litiganti cui la cosa o le cose spetteranno quando la controversia sarà definita (art. 1798 c.c.). Il terzo, detto sequestratario, è soggetto alle norme sul deposito (v.) (art. 1800, comma 1o, c.c.) e, se la natura delle cose oggetto di sequestro richiede una loro amministrazione, a quelle del mandato (v.) (art. 1800, comma 3o, c.c.). Ev un contratto reale (v. contratto, sequestro reale), che si perfeziona cioè con la consegna della cosa al sequestratario; può avere per oggetto tanto cose immobili, quanto cose mobili, incluso il danaro, nel qual caso varranno le norme sul deposito irregolare (v. deposito, sequestro irregolare). La realità del contratto esclude che il sequestratario sia portatore di un interesse all’esecuzione del sequestro, quantunque gli sia riconosciuto un diritto al compenso (art. 1802 c.c.). Ma l’accordo intervenuto fra le parti litiganti di affidare la cosa litigiosa ad un terzo sequestratario può essere considerato come un contratto consensuale (v. contratto, sequestro consensuale) distinto dal sequestro e preliminare rispetto a questo. La parte che si rifiuti di consegnare la cosa al sequestratario dovrà considerarsi inadempiente (v. inadempimento, sequestro dell’obbligazione) rispetto a questo preliminare contratto e soggiacerà alle conseguenze dell’inadempimento. Ev però dubbio che la controparte possa ottenere, in alternativa al risarcimento del danno, l’esecuzione in forma specifica dell’obbligazione di contrarre il sequestro, a norma dell’art. 2932 c.c. (v. esecuzione forzata, sequestro dell’obbligo di concludere un contratto): una sentenza può produrre gli stessi effetti di un contratto consensuale, non anche quelli di un contratto reale; può trasferire la proprietà , non anche il possesso (v.) o la detenzione (v.) di un bene.

conversione del sequestro conservativo in pignoramento: il sequestro conservativo si converte in pignoramento allorquando il creditore ottenga una sentenza di condanna esecutiva, ossia un provvedimento in virtù del quale il soggetto riconosciuto creditore potrebbe procedere ad esecuzione forzata. In dottrina si discute circa la automaticità o meno della sequestro sequestro in virtù di quanto disposto dall’art. 156 disp.att. c.c., che prevede una serie di oneri a carico del sequestrante.

sequestro del documento impugnato per falso: qualora il documento impugnato di falso si trovi presso il depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste dall’art. 256 c.p.p., redigendo poi il verbale di deposito del documento stesso. Qualora non sia possibile il deposito del documento in cancelleria il giudice, attuate le necessarie cautele, dispone la conservazione del documento presso il depositario.

sequestro di nave: il sequestro sequestro può essere conservativo o giudiziario. Tuttavia la seconda ipotesi riveste una rilevanza pratica marginale. In tema di sequestro sequestro per quanto non espressamente disposto dal c. nav. si applicano le norme del c.p.c. (artt. 686 e 1079 c.nav.). Una peculiarità del sequestro sequestro conservativo è rappresentata dal fatto che, se il credito dell’istante è assistito dai privilegi di cui all’art. 552 c.nav., il sequestro sequestro può essere concesso anche in assenza di periculum in mora. Il provvedimento di autorizzazione al sequestro sequestro deve contenere l’intimazione al proprietario debitore di non disporre della propria quota della nave; l’intimazione al comandante a non fare partire la nave; gli elementi di individuazione della nave a cui si riferisce il provvedimento. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato, ad istanza del creditore, al comandante ed al proprietario della nave. La Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952, resa esecutiva in Italia con la l. 25 ottobre 1977, n. 880, disciplina il sequestro di navi battenti la bandiera di uno Stato contraente eseguito in un altro Stato contraente.

divieto agli arbitri di disporre il sequestro: è fatto espresso divieto agli arbitri di concedere sequestri o altri provvedimenti cautelari.

sequestro giudiziario: è disposto dall’autorità giudiziaria nel corso di una controversia, su beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni quando ne sia controversa la proprietà o il possesso e sia opportuno provvedere alla loro gestione o custodia temporanea. Il sequestro sequestro è disposto altresì su libri, registri, documenti, modelli, campioni e su ogni altra cosa dalla quale si pretenda desumere elementi di prova, quando ne sia controversa il diritto alla esibizione o alla comunicazione e sia opportuno provvedere alla loro temporanea custodia. Esso ha natura cautelare e funzione strumentale rispetto al giudizio di merito. Presupposti del sequestro sequestro sono il fumus boni iuris, riguardante la proprietà , il possesso o il diritto all’esibizione o alla comunicazione; il periculum in mora, consistente nel pericolo di deteriorazioni, alterazioni, distruzioni del bene o in uno stato di fatto che determini la possibilità , sia pure astratta, che si pregiudichi l’attuazione del diritto controverso. Secondo una parte della dottrina il periculum in mora non costituisce elemento determinante per la concessione del sequestro sequestro. Il sequestro sequestro si esegue secondo le modalità previste per l’esecuzione per consegna o rilascio ed il giudice provvede alla nomina di un custode per le cose sequestrate. Anche qui trovano applicazione gli art. 669 bis ss. c.p.c..

sequestro giudiziario di azienda: un’azienda può essere sottoposta a sequestro sequestro quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla sua custodia o alla sua gestione temporanea (art. 670, comma 1o, c.p.c.). L’impresa è , in tal caso, esercitata dal custode nominato dal giudice (art. 676 c.p.c.), ma l’attività d’impresa è imputata a chi, al termine della controversia, risulterà essere titolare dell’azienda: questi ha diritto di percepire gli utili conseguiti dal custode, ha l’obbligo di pagare i debiti assunti da quest’ultimo e può essere dichiarato fallito, quantunque il dissesto sia attribuibile alla cattiva gestione del custode.

sequestro in corso di causa: il sequestro può essere disposto anche nel corso del giudizio di merito dal giudice avanti al quale pende la causa.

inefficacia del sequestro: il sequestro diviene inefficace qualora non sia iniziato il giudizio di merito entro il termine previsto dall’art. 669 novies in materia di procedimenti cautelari (v.), ovvero se successivamente al suo inizio tale giudizio si estingue. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, qualora non insorgano contestazioni, oppure, in caso contrario, con sentenza.

sequestro liberatorio: è il procedimento mediante il quale il giudice sottopone a sequestro le somme o le cose che il debitore ha offerto o messo a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando sia controversa la sussistenza dell’obbligo, le modalità di pagamento o consegna ovvero l’idoneità della cosa offerta.

revoca del sequestro: è disposta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile quando il debitore presti idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese.

termine di efficacia del sequestro: il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia qualora non sia eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronunzia.


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