violazione  di sepolcro:  chiunque  viola  un  sepolcro, una  tomba  o una  urna  (e  cioè disseppellisce  la salma,  rimuove  o rompe  le lastre  di copertura della  tomba, apre  l’urna),  commette un’azione  criminosa  prevista  come  tale  dall’art.  407 del c.p.. La  condotta configurante il reato  in questione comprende ogni alterazione che faccia venir  meno  lo scopo  a cui sia il sepolcro, sia la tomba  e sia l’urna,  contenenti ovviamente resti  umani,  sono  destinati,  e cioè  la rispettosa custodia  dei morti.  Non  configura  il reato  di specie  il disseppellimento ultradecennale autorizzato dal regolamento della  polizia mortuaria e le riesumazioni ordinarie autorizzate dalle  autorità  competenti per  indagini  giudiziarie  (ad  es. autopsie, ricognizioni  di salme  ecc.). L’elemento soggettivo  richiesto  è  il dolo,  che consiste  nella  coscienza  e volontà  del fatto  che si realizza,  e cioè  la violazione  del sepolcro, della  tomba  e dell’urna. 		
			
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