assicurazione obbligatoria sugli impianti nucleari:  è  l’assicurazione  della  responsabilità  civile (v. responsabilità , impianti nucleari civile) imposta  dalla  legge (l. n. 1860 del 1962) agli esercenti di impianti nucleari contro  il rischio  di danni  derivanti dall’esercizio  di tale attività.  
 lavoro negli impianti nucleari:  il impianti nucleari impianti nucleari è  oggetto  di una  speciale  disciplina,  con  riguardo in particolare all’esercizio  del diritto  di sciopero  (v.),  giustificata  dall’esigenza di tenere sotto  controllo continuo un’attività  intrinsecamente pericolosa  e suscettibile di provocare eventi  catastrofici.  Il d.p.r.  13 febbraio  1964, n. 185, dispone  all’art.  49 che dal momento in cui il combustibile nucleare è presente nell’impianto, deve  essere  assicurata in ogni  caso,  ai fini della sicurezza  nucleare e della  protezione sanitaria,  la permanenza del personale indispensabile che non  può  abbandonare il posto  di lavoro,  senza  preavviso e senza  avvenuta sostituzione. Il contingente di lavoratori indispensabili legato  a tale  obbligo  è  determinato con  d.m.; i turni  nominativi sono stabiliti  con  ordini  di servizio.  L’art.  129 inoltre  prevede che chiunque, in violazione  degli  obblighi  dell’art.  49, abbandona il posto  di lavoro  è  punito con  l’arresto  fino ad  un  anno.  Oggetto del divieto  è  l’abbandono senza preavviso  e senza  sostituzione del posto  di lavoro,  indipendentemente dalla causa.  Il reato  è  qualificato  come  contravvenzione, in coerenza con  la sua funzione  cautelare. La  disciplina  legale  è  stata  integrata dal codice  di autoregolamentazione (v. autoregolamentazione del diritto  di sciopero)  del settore energia  del 1988 e dalla  l. 12 giugno  1990, n. 146, sullo sciopero  nei servizi pubblici  essenziali  (v. sciopero,  impianti nucleari nei servizi  pubblici  essenziali).  Per  espressa  disposizione  dell’art.  20 di quest’ultima, la legislazione  speciale  in materia  di sciopero  degli  addetti agli impianti nucleari resta  comunque vigente  per  gli aspetti  che nella  stessa  sono  disciplinati  in modo  diverso  da  quanto la nuova  legge dispone. 		
			
| Impianti audiovisivi ed informatici di controllo | | | Impiego commerciale |