divieto di impianti audiovisivi ed informatici di controllo:  il nostro  ordinamento, ponendosi l’obiettivo  di reprimere le forme  di esercizio  del potere imprenditoriale lesive dei diritti  della personalità  (in  particolare la libertà  e la dignità  della  persona), ha disciplinato  una  serie  di controlli  della  forza  lavoro,  riconducendo lo stato di  soggezione  del prestatore entro  limiti compatibili con  il rispetto  di quei beni  (cfr.  artt.  3, 5, 6, 8, 11 statuto dei lavoratori.; v. controlli,  impianti audiovisivi ed informatici di controllo sull’adempimento della prestazione  di lavoro).  In  quest’ottica l’art. 4 statuto dei lavoratori vieta  l’utilizzo di impianti  audiovisivi  e di altre apparecchiature per  finalità  di controllo a distanza  dell’attività  dei lavoratori, consentendone l’installazione  solo  in quanto giustificata  da esigenze  organizzative, produttive o di sicurezza  del lavoro  (c.d.  controllo preterintenzionale) e condizionatamente al raggiungimento di un  accordo con  le rappresentanze sindacali aziendali  (v.) o, in mancanza di accordo,  su autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro  (il quale  detterà , ove  occorra,  le modalità  per  l’uso di tali  impianti). Secondo  la giurisprudenza il divieto  in esame  non  è  escluso  ne´  dalla  circostanza che le apparecchiature siano installate ma non  funzionanti, ne´  dall’eventuale preavviso  dato  ai lavoratori, ne´  dal fatto  che il controllo sia discontinuo poiche´  esercitato in locali solo saltuariamente frequentati dalle  maestranze. Fino  a qualche  tempo  fa il problema del controllo a distanza  si poneva  tipicamente nel caso  di installazione di impianti  di monitoraggio e di telecamere, veri e propri impianti  audiovisivi,  secondo  la rubrica  dell’art.  4 statuto dei lavoratori; oggi l’applicazione  di più  sofisticate  tecnologie  meccaniche  e informatiche  (apparecchi Kienzie,  centraline telefoniche, lettori  di budgets, videoterminali, computers ecc.) consente una  perfetta compenetrazione all’interno  dello  stesso  macchinario delle  funzioni  di produzione e di controllo e, di conseguenza, una  conoscenza sistematica dei dati  relativi all’attività  lato  sensu  del lavoratore. Per  ciò  che attiene a questo  tipo  di lavorazione è  necessario, quindi,  valutare attentamente se vi siano  le citate ragioni  oggettive  che giustificano  la permanenza, nei moduli  di funzionamento della  macchina,  anche  della  funzione  di controllo, ovvero adottare chiavi di accesso  di gruppo  o di reparto al videoterminale, eliminando in tal  modo  la possibilità  di identificare il singolo  lavoratore e riservando la possibilità  di una  tale  individuazione solo  ai programmi, ai dati  e alle  operazioni particolarmente riservate.  La  materia  è  oggetto  di regolamentazione anche  da  parte  della  contrattazione  collettiva (v.),  che stabilisce  specifici  diritti  di partecipazione  (v.) dei lavoratori in ordine all’introduzione di sistemi  informativi idonei  a fornire  all’impresa  dati personali. 		
			
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