Enciclopedia giuridica

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Minima unità colturale

Nei trasferimenti di proprietà , nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale. S’intende per minima unità colturale l’estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di un terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria (art. 846 c.c.). Gli atti compiuti contro il divieto dell’art. 846 possono essere annullati dall’autorità giudiziaria, su istanza del p.m.. L’azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell’atto (art. 848 c.c.). Ev inoltre prevista la possibilità , per il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, di ottenerne, previo pagamento del prezzo, il trasferimento coattivo a suo favore (art. 849 c.c.) e la costituzione di consorzi a scopo di ricostituzione fondiaria tra proprietari di terreni contigui ed inferiori alla minima unità colturale (art. 850 c.c.). Poiche´ l’estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all’ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell’autorità amministrativa (art. 847 c.c.), provvedimento che non è stato ancora emanato, l’istituto della minima unità colturale è tuttora inattuato.


Miniere      |      Minimo vitale


 
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