Enciclopedia giuridica

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Computer

Il calcolatore o computer è un sistema elettronico avente la funzione di elaborare le informazioni ricevute e di offrire all’utilizzatore i risultati desiderati. Bisogna distinguere fra hardware e software: il primo nome indica la macchina, l’apparecchiatura elettronica, di maggiore o minore complessità, capace di eseguire le operazioni di ricezione e di elaborazione delle informazioni; con il secondo nome si indicano le istruzioni o programmi che fanno funzionare il computer e che possono essere conservati in supporti esterni (schede o nastri o dischi) o possono, come più recentemente accade, essere incorporati all’interno dello stesso hardware. L’hardware è composto di una unità centrale e di uno o più terminali, che sono dotati di un video o di una stampante, per visualizzare il dialogo tra utilizzatore e sistema, e di una tastiera per le immissioni di comandi e di dati. L’hardware di per se´ non è in grado di fornire alcuna pratica utilità : per essere utilizzato ha bisogno delle istruzioni che servono a farlo funzionare e che sono costituite dai programmi o software. Fra le istruzioni fornite al hardware bisogna però distinguere le istruzioni di base, destinate alla memoria permanente, dalle istruzioni operative. Le prime riguardano le funzioni generali rispetto a qualsiasi tipo di impiego: controllare il sistema, interpretare le indicazioni in codice della tastiera ecc.. Le seconde sono i programmi di lavoro, destinati a soddisfare le specifiche esigenze dell’utilizzatore. I programmi operativi consentono di impiegare un medesimo hardware per le più diverse finalità: così un medesimo hardware può essere utilizzato, a seconda del programma che vi si inserisce, per tenere la contabilità di un’azienda oppure per controllare il traffico di un aeroporto. Il software può essere prodotto e fornito all’utilizzatore dalla medesima impresa che produce l’hardware oppure da separate e apposite imprese (softwarecomputerhouses) oppure, infine, da programmatori liberi professionisti. Dal punto di vista del diritto l’hardware viene anzitutto in considerazione come un bene immateriale (v.): ogni nuovo tipo di hardware è una invenzione (v.), ed all’inventore spettano, su di esso, i diritti propri di ogni inventore. Lo sfruttamento industriale dell’invenzione dà , quindi, luogo alla produzione in serie di un grande numero di esemplari, e ciascuno di questi è un bene materiale, allo stesso modo di qualsiasi altra apparecchiatura o macchina. Se ne può essere proprietari o detentori come per qualsiasi altro bene: lo si può comperare o prendere in locazione o in leasing. Più complesso problema sorge per il software. Si esclude che questo sia brevettabile come invenzione industriale, anche quando si tratta di programmi che comandano veri e propri processi industriali automatizzando la produzione (art. 12, comma 2o, lett. b, r.d. n. 1127 del 1939, modificato dal d.p.r. n. 338 del 1979). Ciò , tuttavia, non significa che la creazione del programma non appartenga a quell’altra specie di beni immateriali che sono le opere dell’ingegno, protette dalla legge sul diritto d’autore (così, sulla base di una direttiva comunitaria, il d.l. 29 dicembre 1992, n. 518, che ha introdotto gli artt. 64 biscomputer64 quater nella legge sul diritto d’autore). Sotto questo aspetto anche per il software si deve distinguere fra bene immateriale e bene materiale: sotto l’aspetto fisico i dischi o nastri nei quali sono contenuti i programmi sono beni materiali, allo stesso modo dei dischi di musica e di qualsiasi altro corpo meccanico che riproduca in elevato numero di esemplari una creazione intellettuale. Anche qui c’è un bene immateriale, la creazione del programma come opera dell’ingegno, che appartiene al suo autore; e c’è una elevata quantità di beni materiali, i nastri o dischi che recano inciso il programma, i quali appartengono a chi li abbia comperati dall’impresa produttrice o rivenditrice. Bisogna però distinguere tra programmi standard e programmi individualizzati. I primi sono destinati a soddisfare il medesimo bisogno di un numero illimitato di utilizzatori: sono perciò riprodotti su nastri o dischi tutti uguali fra loro, e chi li desidera non ha che da procurarsi il nastro o disco su cui sono incisi. I programmi individualizzati sono invece quelli studiati per soddisfare le specifiche esigenze di un singolo utilizzatore, e del disco o nastro su cui sono impressi esiste perciò un unico esemplare. In questo caso c’è ancora un bene immateriale: l’opera dell’ingegno creata dall’autore del programma; ma la creazione di questa opera dell’ingegno è un servizio che l’impresa o il programmatore libero professionista rende direttamente all’utilizzatore, in adempimento di un contratto apposito. Qui non c’è vendita di un bene materiale: il nastro o il disco, sul quale il programma è inciso, è solo il supporto materiale che consente all’utilizzatore di fruire di un’opera dell’ingegno appositamente creata per lui. V. anche banca dei dati, centro di calcolo.

assistenza di computer: la manutenzione e computer computer sono concepite dalle prassi contrattuali come oggetto di separati contratti di somministrazione di servizi. Tra l’uno e gli altri contratti c’è , tuttavia, un preciso collegamento, giacche´ solo le periodiche revisioni e la tempestiva eliminazione dei guasti possono consentire l’utilizzazione del computer; varranno, perciò , i principi propri del collegamento contrattuale, sicche´ l’inadempimento alle obbligazioni inerenti ai separati contratti di manutenzione e di assistenza legittimerà l’utilizzatore all’eccezione di inadempimento anche in rapporto al pagamento del prezzo di acquisto o di locazione del computer. Più complesso discorso richiede il rapporto fra hardware e software: quando è la medesima impresa che fornisce l’hardware, si obbliga alla manutenzione e all’assistenza e fornisce il software, ossia fornisce un sistema informatico completo (cosiddetto contratto di sviluppo), allora si pone il problema se si tratta di un unitario contratto con causa mista (v. causa, computer mista) e con pluralità di oggetti oppure di una pluralità di contratti. L’originaria prassi contrattuale, seguita dalle grandi case americane produttrici di computer, concepiva il tutto come un unico contratto; ma questa prassi fu giudicata pratica monopolistica, contraria ai principi anticomputertrust, perche´ induceva gli utilizzatori ad acquistare assieme hardware e software ed a rivolgersi al fornitore di questi anche per i servizi di manutenzione e di assistenza, impedendo loro di rivolgersi a produttori indipendenti di software e ad imprese indipendenti di servizi di manutenzione e di assistenza, cui veniva a questo modo impedito l’accesso al mercato. L’odierna prassi contrattuale è , anche in Europa, quella dei contratti separati; il che soddisfa le esigenze della libera concorrenza, ma può pregiudicare gli interessi degli utilizzatori che si rivolgano ad una medesima casa per procurarsi hardware, software e servizi di manutenzione e di assistenza. L’inadempimento relativo ad una di queste prestazioni, essendo inadempimento di un autonomo contratto, non legittima l’utilizzatore ad avvalersi dell’eccezione di inadempimento nell’ambito degli altri contratti. Si contemperano queste opposte esigenze se si ritiene di essere in presenza di contratti distinti, ma collegati (v. collegamento contrattuale): vendita o locazione o leasing di hardware più locazione del software più appalto di servizi dell’assistenza e della manutenzione. Non si tratta della mera somma di più contratti: solo con l’esecuzione compiuta dalle varie prestazioni il fornitore può dire di avere messo a disposizione dell’utilizzatore un computer, giacche´ senza software l’hardware non serve a nulla, e senza assistenza o manutenzione il sistema non è affidabile. Dal collegamento contrattuale deriva che l’inadempimento del fornitore alle obbligazioni relative al montaggio, alla manutenzione ed all’assistenza, nonche´ alla consegna dei programmi, legittima l’utilizzatore all’eccezione di inadempimento anche con riferimento alla sua obbligazione di pagare il prezzo di acquisto o il canone di locazione o di leasing del computer. L’obbligazione di manutenzione si estende anche al software sia per la correzione di errori sia, soprattutto, per i necessari aggiornamenti. Così, ad esempio, un programma di contabilità aziendale deve essere aggiornato dal fornitore con riferimento al cambiamento delle aliquote dell’Iva.

contratto per l’utilizzazione del computer: può trattarsi: a) di una vendita (v.). L’utilizzatore compera un computer dal produttore o dal rivenditore e ne diventa proprietario. L’acquisto ha per oggetto l’hardware; altro discorso vale per il software: lo si può acquistare o ricevere in locazione (cosiddetta licenza d’uso), dallo stesso fornitore dell’hardware o da softwarecomputerhouses; b) di una locazione (v.). Il fornitore resta proprietario dell’hardware, che dà in godimento all’utilizzatore per un tempo determinato. Si tratta, normalmente, di locazione dell’hardware più locazione del software; ma può accadere, anche in questo caso, che i programmi vengano presi in locazione presso altra casa; c) di un leasing (v.), che può avere ad oggetto solo l’hardware, mentre i programmi vengono, di norma, comperati o presi in locazione; d) di un appalto (v.) o di un contratto d’opera intellettuale (v. contratto, computer d’opera intellettuale), avente ad oggetto la produzione di un software personalizzato, ossia creato appositamente per le specifiche esigenze del cliente. Sarà appalto oppure contratto d’opera a seconda che a produrlo sia una impresa oppure un libero professionista; ma nulla vieta che questi, trattandosi di professione intellettuale non protetta, possa concepire il proprio contratto anche come appalto. La figura dell’appalto, tuttavia, dovrà essere il più delle volte esclusa, anche quando a produrre il programma sia una impresa. Nei modelli contrattuali normalmente seguiti è frequente la clausola secondo la quale la softwarecomputerhouse non risponde del mancato conseguimento del risultato sperato dal committente: con il che si pone ad oggetto del contratto una prestazione di mezzi, mentre l’obbligazione di risultato è un essentiale negotii del contratto di appalto. Sarà legittimo parlare di un contratto atipico (v. contratto, computer atipico), intermedio fra l’appalto ed il contratto d’opera intellettuale: analogo, per un verso, al primo perche´ la prestazione è eseguita mediante una organizzazione imprenditoriale; analogo, per altro verso, al secondo perche´ il suo oggetto è una prestazione di mezzi e non di risultato (alla medesima qualificazione si è pervenuti per il contratto concluso dalle organizzazioni sanitarie). L’interesse perseguito attraverso un simile contratto atipico è da giudicare come meritevole di tutela, alla stregua dell’art. 1322, comma 2o, c.c.: lo stato attuale delle conoscenze, in fatto di applicazioni informatiche dell’elettronica, non è tale da attribuire ai prodotti informatici un sicuro grado di affidabilità ; sicche´ alla softwarecomputerhouse non può ragionevolmente addossarsi il rischio del mancato conseguimento del risultato sperato dal committente. Da essa può esigersi solo, se un diverso rischio non sia stato da essa deliberatamente assunto, una prestazione tecnicamente idonea, allo stato attuale delle conoscenze nel settore, alla realizzazione del risultato: appunto una prestazione di mezzi, valutabile giuridicamente alla stregua dei criteri della diligenza e della perizia. Le considerazioni ora svolte influiscono sul regime della responsabilità del fornitore di computer. Nel caso di vendita o di locazione vengono in considerazione le norme secondo le quali il venditore risponde dei vizi della cosa venduta (art. 1494 c.c.) o della cosa locata (art. 1578, comma 2o, c.c.) se non prova di averli senza colpa ignorati al momento della consegna. Il rischio derivante dalla presenza di vizi occulti si trasferisce sul compratore o sul conduttore quando si tratta di vizi non riconoscibili da parte del venditore o del locatore con l’uso della diligenza e della perizia richiesta al professionale produttore di computer. I guasti dell’hardware o del software, produttivi di danni per l’utilizzatore (o per terzi), sono tutt’altro che rari anche nei prodotti informatici più sofisticati; ma l’area dell’inconoscibile, circa le cause dei guasti, è ancora molto estesa; e il rischio dell’inconoscibile non può essere posto a carico del produttore, come dimostra la soluzione accolta, in fatto di danni da prodotti industriali, dall’art. 6, lett. e, del d.p.r. n. 224 del 1988, che include fra le prove liberatorie concesse al produttore quella che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto. Il fornitore di computer si libererà da responsabilità provando di avere eseguito, sulla macchina o sul programma, ogni più idoneo controllo. Quando, infine, il contratto abbia avuto per oggetto un software personalizzato, non sarà possibile applicare l’art. 1218 c.c. (o l’art. 1668 c.c.); si dovrà , piuttosto, applicare l’art. 1176 c.c., siccome norma appropriata alle obbligazioni di mezzi. Di regola il computer computer è un contratto per condizioni generali, predisposte unilateralmente dal produttore al rivenditore. Ma alla regola fanno eccezione i casi nei quali l’utilizzatore è anch’esso un contraente forte, come una grande impresa o come la P.A., che anzi predispone proprie condizioni generali per l’acquisto di computer. Il contratto avente ad oggetto l’hardware implica l’obbligazione del fornitore di consegnarlo al cliente; obbligazione che, secondo alcune condizioni generali di contratto, è adempiuta con la semplice consegna al piano stradale esterno. L’obbligazione di provvedere al montaggio è prevista come oggetto di un separato contratto concepito come appalto di servizi. La Cassazione ha, tuttavia, ritenuto che l’obbligazione di consegna di impianti, sia nel caso di vendita, sia nel caso di locazione, è adempiuta solo con il montaggio. Le condizioni generali di contratto obbligano l’utilizzatore a usare i programmi solo per uso interno e a mantenere il segreto sul loro contenuto; gli vietano di riprodurre i programmi e di cederli a terzi. Il che ha, giuridicamente, un significato ben preciso: l’utilizzatore non acquista la proprietà del programma (altrimenti potrebbe rivenderlo, come si può rivendere un disco di musica o un libro); lo riceve solo in locazione o licenza d’uso, ha facoltà di godimento, ma non quella di disposizione. Nulla vieta che dal produttore il programma possa essere venduto all’utilizzatore. Ma a questo riguardo bisogna distinguere: la vendita può avere ad oggetto il bene immateriale, ossia il programma quale opera dell’ingegno; ed allora il compratore potrà rivenderlo, cederlo in uso ecc.. Ma la vendita può avere ad oggetto il programma quale corpo meccanico, ossia il nastro o il disco sul quale è impresso il programma; ed allora il compratore potrà rivenderlo, ma non riprodurlo. La prima ipotesi corrisponde a quella di chi acquista il diritto patrimoniale d’autore su un’opera dell’ingegno (una composizione musicale, un romanzo); la seconda è l’ipotesi di chi acquista il bene materiale (il disco, il libro) che consente la fruizione dell’opera dell’ingegno (il disco o il libro può essere rivenduto, ma non riprodotto neppure parzialmente).

manutenzione di computer: v. assistenza di computer.

computer nella pubblica amministrazione: la normativa in materia è nella l. 11 novembre 1986, n. 770, disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l’esecuzione di programmi di ricerca e per l’acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia e dal Capitolato d’oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti vari e per la prestazione di servizi in materia d’informatica approvato dal Ministro del tesoro con d.m. 8 febbraio 1986. La prima autorizza la trattativa privata per i contratti di ricerca e sviluppo di prototipi, conclusi dall’amministrazione statale: il secondo regola in dettaglio la disciplina contrattuale dei contratti ad oggetto informatico; ma esso, trattandosi di capitolato d’oneri speciale, è direttamente applicabile soltanto per i contratti conclusi dal Ministero del tesoro. Tuttavia, giova ricordare che il capitolato d’oneri in materia di informatica, spesso richiamato nei contratti conclusi dalle amministrazioni locali, indica come modi di scelta del contraente le gare per licitazione privata o per appaltocomputerconcorso (art. 6). Con il d. leg. 12 febbraio 1993, n. 39, norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1o, lettera m, della l. 23 ottobre 1992, n. 421, sono state introdotte alcune sostanziali innovazioni. Il d. leg. istituisce la figura dell’Autorità per l’informatica nella P.A., organo collegiale con funzioni di pianificazione, coordinamento, promozione, verifica, definizione di indirizzi e direttive. Il decreto disciplina la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, con riguardo non soltanto agli aspetti di coordinamento, ma anche a quelli più propriamente contrattuali. Anche se l’ambito di diretta applicazione del decreto è costituito dall’amministrazione statale, tuttavia l’Autorità informatica, istituita dal decreto, può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di raccomandazioni e atti di indirizzo alle regioni, agli enti locali, e ai rispettivi enti strumentali o vigilati e ai concessionari di pubblici servizi, nonche´ la stipulazione di protocolli d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome. Il decreto stabilisce che le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi automatizzati. Esse possono far ricorso all’affidamento a terzi solo per particolari necessità di carattere tecnico, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale. L’Autorità esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti l’acquisizione di beni e servizi informatici, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Essa predispone il piano triennale di automazione sulla base delle proposte delle amministrazioni. L’art. 12 del decreto dispone che, in sede di prima applicazione del decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalità e ai principi del presente decreto. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, qualora si tratti di contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, definiti come contratti di grande rilievo dall’Autorità informatica, la stipulazione dei contratti è preceduta dall’esecuzione di studi di fattibilità . Inoltre la l. 11 marzo 1988, n. 67, art. 26, comma 3o, lettera d, prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento dei progetticomputerpilota concernenti l’informatizzazione della P.A., la l. 29 dicembre 1988, n. 554, art. 10, stabilisce che la quota di stanziamento non impegnata nell’anno 1988 può essere impegnata nell’anno successivo. Il secondo comma dello stesso articolo dispone che il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi, ai fini dell’attuazione dei progetti di cui al citato articolo 26 della l. 11 marzo 1986, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.


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