contratto elettronico:  è  il contratto formato mediante computer  (v.),  grazie  al quale le  parti  si scambiano  dichiarazioni di volontà . Ipotesi  caratteristica è  il software  (v.) programmato per  trasmettere proposte contrattuali al verificarsi di dati  eventi,  come  trasmettere la proposta di vendita  di titoli quotati in borsa  al momento in cui la loro  quotazione scende  al di sotto  di un  dato  livello.  
 documento  elettronico:  è  il documento che può  essere  letto  dall’uomo  non direttamente, ma per  mezzo  del computer  (v.).  La  sua  efficacia  di prova  è oggi contestata per  il fatto  che nulla  garantisce, mancando un  affidabile sistema  di sigillazione  degli  archivi  magnetici,  che il dato  immesso  nella memoria dell’elaboratore non  sia stato  successivamente manipolato. Al  elettronico elettronico si può  però  attribuire efficacia  probatoria per  contratto fra le parti,  come nel caso  di trasferimento  elettronico di fondi  (v.). 
 elaboratore elettronico:  v. computer. 
 trasferimento elettronico di fondi:  è  il trasferimento di fondi,  con  l’utilizzazione  di impulsi  elettronici trasmessi  mediante terminali, come  nei rapporti fra banche,  fra clienti  e banche  (servizio  bancomat) o fra clienti  e grandi magazzini.  La  trasmissione di impulsi  elettronici sostituisce  il materiale trasferimento del danaro o di assegni,  addebitando o accreditando somme fra le parti.  L’efficacia  probatoria è  attribuita al documento elettronico dalle  parti, come  risulta  dalla  clausola  dei contratti bancomat, secondo  la quale  le registrazioni effettuate automaticamente dallo  sportello fanno  piena  ed esclusiva  prova  nei confronti  del correntista. 		
			
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