Ev  l’imprenditore che produce beni  anche  semilavorati, nonche´  beni decorativi o ornamentali, oppure prestazioni di servizi, impiegando in misura  prevalente il proprio lavoro,  anche  manuale,  nel processo produttivo. L’artigiano è  un  piccolo  imprenditore: può  anche  servirsi  di personale dipendente, ma solo  a condizione che questo  sia sempre  personalmente diretto dall’artigiano ed  a condizione, altresì,  che il numero dei dipendenti non superi  determinati limiti, cioè  non  più  di diciotto  dipendenti se l’impresa non  lavora  in serie,  non  più  di nove  dipendenti se l’impresa  produce in serie,  non  più  di otto  dipendenti se l’impresa  presta  servizi di trasporto. Nel numero massimo  di dipendenti si intendono compresi  i familiari  dell’artigiano. Il lavoro  personale dell’artigiano deve  prevalere non  solo  sul lavoro  dei dipendenti, ma  anche  sul capitale  investito  nell’impresa:  lo dimostra,  fra le altre,  la disposizione  che nega  la qualità  di artigiano al produttore in serie  nell’ipotesi  in cui, quale  che sia il numero dei dipendenti, la lavorazione si svolga  con processo  tutto  meccanizzato, processo  che richiede  un  ingente  investimento di capitali.  Anche  una  società  può  acquisire  la veste  giuridica  di artigiano (v. società , artigiano artigiana). La  l. 8 agosto  1985, n. 443, che detta  la disciplina dell’impresa  artigiana,  prevede un  apposito albo  delle  imprese  artigiane, l’iscrizione  nel quale  è  condizione per  poter  beneficiare delle  agevolazioni previste  dalla  legge a favore  di dette  imprese.  Alle  imprese  artigiane, infatti,  sono  spesso  attribuite dalla  legge agevolazioni creditizie,  contributi a fondo  perduto, forme  di assistenza  tecnica  ecc. L’efficacia  costitutiva dell’iscrizione  nell’albo  delle  imprese  artigiano vale  a soli effetti  amministrativi;  agli  effetti  del c.c. vale  il principio  per  cui è , in ogni  caso,  l’autorità  giudiziaria ad  accertare la qualità  di artigiano.  
 diligenza del buon padre di famiglia dell’artigiano:  v. diligenza,  artigiano del buon  padre di famiglia. 
 artigiano e apprendistato:  v. apprendistato. 
 artigiano e rapporto di lavoro:  ai sensi  della  l. n. 443 del 1985 è  imprenditore artigiano colui  che esercita  personalmente, professionalmente e in qualità  di titolare, l’impresa  artigiana,  assumendone la piena  responsabilità  con  tutti gli oneri  ed  i rischi inerenti alla  sua  direzione  e gestione  e svolgendo  in misura  prevalente il proprio lavoro,  anche  manuale,  nel processo produttivo.  L’impresa  artigiana può  essere  svolta  anche  con  la prestazione d’opera  di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci (qualora l’impresa  sia esercitata in forma  di società ), sempre  che non  superi  i seguenti  limiti: a) per  l’impresa  che non  lavora  in serie  un  massimo  di 18 dipendenti, compresi  gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo  dei dipendenti può  essere  elevato  fino a 22 a condizione che le unità  aggiuntive  siano  apprendisti; b)  per  l’impresa che lavora  in serie,  purche´  con  lavorazione non  del tutto  automatizzata, un massimo  di 9 dipendenti, compresi  gli apprendisti in numero non  superiore a 5; il numero massimo  dei dipendenti può  essere  elevato  a 12 a condizione che le unità  aggiuntive  siano  apprendisti; c) per  l’impresa  che svolge  la propria attività  nei settori  delle  lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura:  un  massimo  di 32 dipendenti, compresi  gli apprendisti in numero non  superiore a 16; d)  per  l’impresa  di trasporto un  massimo  di 8 dipendenti; e) per  le imprese  di costruzione edile:  un  massimo di 10 dipendenti, compresi  gli apprendisti in numero non  superiore a 5. La categoria  del lavoratore artigiano assume  carattere composito, in quanto rileva  artigiano allo  stesso  tempo  artigiano dal punto  di vista del lavoratore e del datore di lavoro.  Nel  primo  senso  va apprezzata la tutela  costituzionale del lavoro artigiano (art.  45 Cost.).  Malgrado l’opposto  parere di una  parte  della dottrina, la giurisprudenza esclude  tuttavia  l’applicabilità  dell’art.  36 Cost. (garanzia  della  retribuzione sufficiente) ai rapporti di lavoro  autonomo (v.). Nel  secondo  senso,  il rapporto fra l’artigianoartigianopiccolo imprenditore  (art.  2083 c.c.) ed  i propri  dipendenti non  è  assimilabile  del tutto  a quello  tipico  (ex art. 2094 c.c.) ma va ricompreso fra i rapporti di lavoro  speciali, caratterizzati, a mente  dell’art.  2239 c.c., da  una  variazione  dallo  schema funzionale  del rapporto di lavoro  tipico.  Variazioni  che, sempre  alla  stregua dell’art.  2239 c.c., impongono il vaglio  sulla compatibilità  con  la disciplina generale di cui agli artt.  2094 ss. c.c.  
 artigiano prestatore d’opera:  figura  di artigiano privo  di collaboratori e dell’ausilio  di macchinari,  che in forza  di un  contratto d’opera  (art.  2222 c.c.) si obbliga  a compiere, con  lavoro  esclusivamente proprio verso  un  corrispettivo, un’opera o un  servizio,  senza  vincolo  di subordinazione nei confronti  del committente. Non  è , infatti,  richiesta  dalla  nozione  legislativa  di artigiano la presenza nell’impresa  di personale dipendente, ne´  l’esistenza  di un’azienda, potendo l’impresa  artigiana svolgersi  presso  l’abitazione  dell’imprenditore o di uno  dei soci o in appositi  locali o in altra  sede  designata dal committente oppure in forma  ambulante o di posteggio.  L’artigiano prestatore  d’opera  è  espressamente qualificato  dalla  legge come  imprenditore, seppure piccolo.   
 produzione artistica dell’artigiano:  è  la produzione di opere  di carattere decorativo, caratterizzata dalla  mancanza di ogni  ricerca  espressiva  e dalla  esecuzione ripetitiva di consolidati modelli  estetici.  Essa,  pertanto, non  dà  origine  ad opere di ingegno  (v.)., e la relativa  disciplina  è  inapplicabile. Il termine artistico  è  qui  usato  in senso  improprio. 		
			
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