Enciclopedia giuridica

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Apprendistato

Ev uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perche´ possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima (art. 1, comma 1o, l. n. 25 del 1955). Ev una figura negoziale caratterizzata da una causa mista, consistente nello scambio tra lavoro subordinato da un lato ed addestramento professionale più retribuzione dall’altro. L’art. 2134 c.c. sancisce l’applicabilità al rapporto di apprendistato di tutte le norme dettate in tema di lavoro in genere, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni di legge speciale o di norme collettive: l’apprendistato rientra quindi nella disciplina del lavoro subordinato come la specie nel genere. In osservanza del disposto contenuto nell’art. 36 Cost., il lavoro prestato dall’apprendista va in effetti sempre retribuito. In particolare, la retribuzione (v.) dovrà essere commisurata a ciò che stabiliscono i contratti collettivi di lavoro, in quanto applicabili (art. 11 lett. c, l. n. 25 del 1955). Ev comunque interdetto che l’apprendista possa essere retribuito a cottimo o con incentivi (art. 2, l. n. 424 del 1968). Per quanto riguarda l’ulteriore e distintivo elemento causale il rapporto di apprendistato, l’art. 2132 c.c. impone all’imprenditore di permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale. Inoltre ai sensi della l. n. 25 del 1955, l’imprenditore deve collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all’organizzazione dei corsi di istruzione integrativa all’addestramento pratico; concedere all’interessato, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari per la frequenza obbligatoria di tali corsi e di vigilare sull’adempimento dell’obbligo di frequenza (art. 11). Quanto all’assunzione, di norma possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 15 anni (o 14 a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico) e non superiore a 20. Per l’instaurazione del rapporto è necessaria anche l’autorizzazione amministrativa dell’Ispettorato del lavoro (art. 1, comma 1o, l. n. 424 del 1968). Il datore, inoltre, può occupare nella propria impresa un numero di apprendisti non superiore a quello complessivo dei lavoratori specializzati e qualificati (art. 1, comma 2o). La durata dell’apprendistato non può eccedere quella stabilita dai contratto di lavoro di categoria e, comunque, i 5 anni. Per quanto riguarda l’estinzione del rapporto di apprendistato, ad esso si applicano le norme limitative del licenziamento (v.), così come quelle relative al trattamento di fine rapporto. Rimane salva, secondo interpretazioni autorevoli, la possibilità per il datore di recedere liberamente al termine del tirocinio. Le innovazioni apportate con l’art. 21 della l. n. 56 del 1987 al contratto di tirocinio possono ricondursi a tre punti fondamentali: 1) è riconosciuta agli imprenditori la facoltà di assunzione nominativa di tutti gli apprendisti, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. Con tale disposizione, viene capovolto il principio generale previsto dalla l. n. 25 del 1955; 2) gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e dalla contrattazione collettiva per l’applicazione di particolari normative. Agli effetti pratici questa innovazione si rivela una tecnica di incentivazione che innalza di fatto la soglia di applicabilità di importanti istituti di tutela (quello contro i licenziamenti individuali: art. 11, l. n. 604 del 1966 e art. 35 statuto dei lavoratori; quello che garantisce l’esercizio dei diritti sindacali in azienda: art. 35 statuto dei lavoratori ecc.); 3) l’età massima degli apprendisti può essere elevata dal limite normale dei 20 anni fino alla soglia dei 29 anni, solo nel settore artigiano. Viene affidata alla contrattazione collettiva nazionale il delicato potere di attenuare la rigidità della normativa preesistente. Ferma restando la durata dalla contrattazione collettiva (in genere due o tre anni) con questa legge il periodo massimo di apprendistato deve essere determinato dai contratti collettivi con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario per l’apprendimento.


Apposizione di termini      |      Appropriazione


 
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